Diritto all’oblio del soggetto passivo versus diritto di accesso del terzo interessato
Privacy: la Corte di Giustizia Europea in merito al diritto all'oblio del soggetto passivo del trattamento dati. Fra diritto all'oblio e diritto di cronaca

La Corte di Giustizia Europea, investita di una questione di pregiudizialità da parte della ns. Corte di Cassazione, si è pronunciata in merito al diritto di oblio del soggetto passivo del trattamento dati.
Nel caso di specie, l’amministratore unico di una S.r.l. aveva citato in giudizio la Camera di Commercio di Lecce, presso la quale erano conservati i suoi dati relativi al ruolo ricoperto precedentemente, quale amministratore unico e liquidatore di una S.r.l. poi fallita e cancellata dal registro delle imprese in esito alla chiusura della procedura di liquidazione.
Ritenendo che la permanenza di tali dati nel registro pubblicamente consultabile, si ponesse come lesivo della propria immagine e causando risvolti negativi nell’espletamento degli affari propri della nuova attività esercitata, l’attore aveva chiesto la condanna della C.C.I.A.A. alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati e la condanna al risarcimento del danno all’immagine.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda dell’attore statuendo che “le iscrizioni che collegano il nominativo di una persona fisica ad una fase patologica della vita dell’impresa (come il fallimento) non [possano] essere perenni, in mancanza di uno specifico interesse generale alla loro conservazione e divulgazione”. (Trib. di Lecce sent. del 1° agosto 2011).
La Camera di Commercio soccombente in primo grado adiva la Corte di Cassazione, la quale sospendeva il giudizio per sottoporre alcune questioni pregiudiziali alla Corte Europea, la quale riteneva di trattarle congiuntamente così riassunte: “…il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3 della direttiva 68/151 e l’art. 6, par. 1, lettera e), della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono, o addirittura devono, consentire alle persone fisiche di cui all’art.2 , paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva 68/151, di chiedere all’autorità incaricata della tenuta del registro delle imprese, decorso un certo periodo di tempo dopo lo scioglimento della società interessata e in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, di limitare l’accesso ai dati personali, iscritti in detto registro, che le riguardano”.
I dati sui quali grava l’obbligo di pubblicità ai sensi della richiamata direttiva 68/151 CEE, art. 2 par. 1, lettera d) riguardano: “la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo: i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; ii) partecipano all’amministrazione, all’ispezione o al controllo della società”.
La successiva lettera j) concerne “la nomina e le generalità dei liquidatori ed i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente dalla legge o dallo statuto”.
La Corte Europea già in precedenza si era espressa confermando che tali dati debbano ritenersi personali “…In quanto informazioni concernenti persone fisiche identificate o identificabili [ .... ] la circostanza per cui dette informazioni s’inseriscono nel contesto di un’attività professionale non è idonea a privarle della loro qualificazione come dati personali” . Pertanto, la trascrizione e la conservazione di tali dati nel registro delle imprese e l’eventuale comunicazione a terzi degli stessi, costituisce “trattamento di dati personali”, per il quale l’autorità incaricata della tenuta del registro è preposta.
Specifica, altresì, la CGEU che la pubblicità dei dati di cui all’art. 2, par. 1, lettere d) e j) della direttiva richiamata, rinviene la sua ratio nel “fatto che le società per azioni e le società a responsabilità limitata offrono come unica garanzia per i terzi il proprio patrimonio sociale, circostanza che comporta un rischio economico accresciuto per questi ultimi. Tenuto conto di tale elemento, appare giustificato che le persone fisiche che scelgono di prender parte agli scambi economici attraverso una simile società siano obbligate a rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e alle loro funzioni in seno alle stesse, tanto più che tali persone sono consapevoli di detto obbligo nel momento in cui decidono di impegnarsi in un’attività del genere!”.
La Corte Europea continua affermando che, nonostante la predetta esigenza di tutela degli interessi dei terzi nei confronti delle società di capitali, “…non si può tuttavia escludere che possano sussistere situazioni particolari in cui ragioni preminenti e legittime connesse al caso concreto della persona interessata giustifichino, in via eccezionale, che l’accesso ai dati personali ad essa relativi iscritti nel registro sia limitato, decorso in periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società di cui trattasi, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione”, rimandando al Giudice nazionale la verifica in ordine all’esistenza di tali specifiche esigenze.
In conclusione, richiamandosi alla legislazione comunitaria di riferimento, la Corte afferma che le norme debbano “…essere interpretate nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva da ultimo citata possano chiedere all’autorità incaricata della tenuta, […]del registro delle imprese di verificare, in base ad una preminente valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l’accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione”.
Tale decisione, che nega il diritto alla cancellazione, riconoscendo solo quello alla limitazione all’accesso dei dati personali, si rende particolarmente interessante alla luce dei mutamenti legislativi che interverranno a partire dal prossimo anno, (maggio 2018) quando il Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali introdurrà, tra le altre novità, il diritto all’oblio. In virtù di esso gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali da parte del titolare del trattamento al ricorrere di particolari condizioni, come ad es. quando i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti.
Corte di Giustizia Europea (Sentenza 9.03.2017 – C 398/15): “Allo stato attuale del diritto dell’Unione, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva da ultimo citata possano chiedere all’autorità incaricata della tenuta, […]del registro delle imprese di verificare, in base ad una preminente valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l’accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione”.
Accettella Rossana
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Di seguito il testo di
SENTENZA DEL 9. 3. 2017 – CAUSA C-398/15
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU 1968, L 65, pag. 8), come modificata dalla direttiva 2003/58/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (GU 2003, L 221, pag. 13) (in prosieguo: la «direttiva 68/151»), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).
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