Diritto agli alimenti dopo la cessazione della convivenza more uxorio
La legge 76/2016 ha introdotto nell’ordinamento il diritto agli alimenti in favore del convivente, da attribuirsi solo in stato di bisogno al cessare della convivenza more uxorio, Tribunale di Milano, Decreto 23/01/2017

Il provvedimento del Tribunale di Milano, Decreto 23 gennaio 2017, si è fatto notare per avere deciso in merito ad uno dei primi casi di proposizione giudiziale di una domanda di alimenti formulata da un convivente more uxorio, così come previsto dalla nuova legge sulle convivenze (e unioni civili), la legge Cirinnà, art. 1 comma 65 della legge 76 del 2016.
Si riporta l'art. 1 comma 65 della Legge Cirinnà:
65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
Nella realtà, è opportuno subito affermare, la questione è vagliata solamente di riflesso dal provvedimento indicato, tant'è che si decide per la reiezione della domanda. Interessanti, tuttavia, le motivazioni, in particolare identificando il provvedimento quali siano le cessazioni interessate dalla nuova normativa.
Riferimento temporale: dal 5 giugno 2016.
Afferma il provvedimento: "La legge 76 del 2016 ha introdotto nell’ordinamento il diritto agli alimenti in favore del convivente con decorrenza dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore delle nuove norme); pertanto, una pretesa alimentare del convivente more uxorio è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate a partire dal 5 giugno 2016".
Stato di bisogno.
Continua il decreto affermando: " ... il diritto alimentare, infatti, nella convivenza di mero fatto, sorge nel momento in cui si verifica lo stato di bisogno e coincide, dunque, con la cessazione del legame".
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Di seguito il testo di
Tribunale di Milano, Decreto 23 gennaio 2017:
O S S E R V A
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