Fallimento: gli interessi di mora ex D.Lgs 231/02 maturano anche in caso di fallimento

In sede di ammissione al passivo vanno accertati gli interessi di mora delle transazioni commerciali ex D.Lgs 231/02 maturati fino alla data di dichiarazione di fallimento. Cassazione Ordinanza n. 3300/2017

Tempo di lettura: 1 minuto
Fallimento: gli interessi di mora ex D.Lgs 231/02 maturano anche in caso di fallimento

Sulla possibilità di ammettere al passivo gli interessi di mora nelle transazioni commerciali ex D.Lgs 231/2002 maturati dal creditore, non tutte le sezioni fallimentari dei Tribunali sono concordi e una recente Ordinanza della Corte di Cassazione interviene per determinare l'ambito di applicabilità dell'art. 1 comma 2 del predetto D.Lgs 231/2002., il quale recita:

"Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore , comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito ;
b) ... omissis ..."

Secondo diverse pronunce tale dettato normativo sarebbe sufficiente - ed in tal modo viene interpretato - ad escludere sic et simpliciter ogni richiesta di ammissione al passivo delle somme maturate a titolo di interessi di mora ex Decreto Legislativo 231/02.
Secondo la Corte di Cassazione, invece,

"il divieto di riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato nelle ipotesi, come questa, in cui esso è dovuto, decorre, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore;"

Non solo:

" ... tali interessi, secondo il meccanismo previsto dalla cit. L. n. 231, art. 4, si producono automaticamente e senza la necessità formale della messa in mora del debitore;"

aggiungendo infine che "il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria menzionata".

 

Conforme: Cassazione Civile Ordinanza n. 14637/2018

Interessi di mora delle transazioni commerciali in caso di fallimento. Una conferma della S.C.

Vedi anche il vademecum:
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n 231 - Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

 

-----------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 3300 del 08/02/2017:

Ritenuto

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati