Fondo di Garanzia Vittime della Strada nel caso di incidente con tagliando assicurativo falso

Sussiste la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in caso di tagliando assicurativo esposto nell'auto del danneggiante, poi rivelatosi falso? Cassazione Sentenza n. 24069/2017

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Fondo di Garanzia Vittime della Strada nel caso di incidente con tagliando assicurativo falso

A seguito di sinistro stradale (con lesioni personali e danni patrimoniali derivanti dalla rottamazione del veicolo), a relazionare il quale era stata chiamata la Polizia Locale, veniva redatto un verbale dal quale emergeva che l'auto del danneggiante esponeva un tagliando assicurativo.

Alla richiesta di risarcimento danni, tuttavia, emergeva che non vi era alcuna copertura, nel senso che proprio non esisteva alcuna polizza assicurativa con quell'identificativo. Nella sostanza il tagliandino di assicurazione era falso.

Parte danneggiata, di conseguenza, attivava la procedura per ottenere il risarcimento del danno dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Resisteva alla domanda l'assicuraione indicata dal FGVS adducendo che l'azione diretta avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti della società risultante dal tagliando assicurativo.

Il caso viene portato, dopo i gradi del giudizio, avanti alla Corte di Cassazione la quale decide con Sentenza n. 24069 depositata il 13 ottobre 2017.

Secondo la Corte di Cassazione " in relazione all'indicato presupposto legale (mancanza di copertura assicurativa), richiesto per l'esercizio dell'azione giudiziale nei confronti del FGVS, è dunque irrilevante la situazione giuridica di "apparenza" -apparente esistenza di una valida polizza assicurativa RCA stipulata dal responsabile del sinistro- costituita dalla emissione di un contrassegno o di un certificato di assicurazione non corrispondente alla effettiva realtà giuridica".

E aggiunge: " ... non può evidentemente porsi in dubbio che, qualora il danneggiato assuma l'onere di svolgere preventive indagini in ordine alla copertura assicurativa RCA del veicolo responsabile e risulti accertata come nel caso di specie- la inesistenza di un valido ed efficace rapporto assicurativo, lo stesso sia legittimato a proporre domanda risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS". Asserendo, tuttavia, che "il principio dell'apparenza trova, invece, applicazione nella distinta relazione tra soggetto danneggiato e società che assicura (apparentemente) la RCA del responsabile del sinistro".

La S.C. ricorda che con l'abolizione dell'obbligo di esposizione del tagliando, in considerazione della necessità di rendere conoscibile ai terzi i dati relativi all'impresa assicuratrice che copre il veicolo ed il relativo periodo di copertura, a tutela dei danneggiati coinvolti in incidenti stradali, sono state introdotte procedure e modalità di accesso pubblico alle informazioni contenute nei database dei veicoli assicurati.

Alla luce di ciò, se è ben vero che il danneggiante ha il diritto di agire direttamente contro la compagnia di assicurazione risultante - anche apparentemente - dal certificato esposto, da altro canto tale diritto deve essere soppesato con analogo interesse della compagnia di assicurazione a non essere convocata in giudizio inutilmente. Afferma la Corte, infatti, "La tutela dell'interesse di quest'ultimo [danneggiato] incontra, invece, un limite nel caso in cui la società dimostri la inautenticità dei documenti in questione, per essere stati questi materialmente contraffatti nella stampa rispetto al modello originale, ovvero per essere stati i modelli originali in bianco illecitamente sottratti e successivamente compilati con dati falsi, non essendo in tali casi riconducibile la insorgenza della situazione di apparenza ad una condotta (emissione, rilascio, messa in circolazione del certificato e del contrassegno) che possa ritenersi "comunque" riferibile alla impresa di assicurazione".

A questo punto diventa rilevante l'analisi dei motivi della carenza di copertura.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la S.C. ricorda un proprio consolidato principio di diritto, secondo il quale:

"In forza del combinato disposto dell'art. 7 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale ,art. 127 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dell'art. 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacchè, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rileva l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l'apparenza del diritto, e cioè che l'assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.".

 

Effettuata l'analisi della posizione di eventuale negligenza della compagnia assicuratrice nell'aver provocato per propria negligenza una situazione di "apparenza", la S.C. assegna, tuttavia, al danneggiato il potere/diritto di esperire autonomamente una indagine in ordine alla sussistenza di copertura assicurativa, creando in tal senso uno doppio binario, l'aggiunta di un ulteriore strumento di tutela del danneggiato, vale a dire una azione diretta nei confronti dal FGVS conseguente ai risultati delle indagini svolte sulla copertura assicurativa.

Ne consegue l'enunciazione di un ulteriore principio di diritto:

"In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al "principio dell'apparenza" di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicurativo della RCA "comprovata" dalla emissione del certificato di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso ad esperire la "azione diretta" nei confronti dell' "apparente assicuratore" della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusività-alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del FGVS, fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo RCA, ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell'assicurazione RCA a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato -anche dopo la istituzione del Centro italiano di informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi- la scelta tra l'esperimento dell'azione risarcitoria "diretta" ex art. 18 legge n. 990/1969 (attuale ,art. 144 Dlgs n. 209/2005), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero -una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competentivin ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa RCA- l'esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS ex art. 19, comma 1, lett. b) legge 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 283, comma 1, lett. b) del Dlgs 7 settembre 2005, n. 209)".

 

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Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Sentenza n. 24069 del 13/10/2017:


Fatti di causa

In esito al sinistro stradale nel quale D.B.A. e D.B.W., rispettivamente conducente e proprietario del veicolo coinvolto nello scontro con l'auto di proprietà di L.L. sprovvista di copertura assicurativa RCA, avevano subito il primo lesioni personali ed il secondo danni patrimoniali derivanti dalla rottamazione del veicolo, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9675/2009, rigettava la domanda proposta nei confronti di INA-Assitalia s.p.a., n.q. di impresa designata alla liquidazione dei danni in nome e per conto del FGVS, in quanto dal verbale redatto dai VV.UU. risultava che sul veicolo del L. era apposto il contrassegno assicurativo rilasciato da GAN Assicurazioni s.p.a., sicchè l'azione diretta avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti di tale società.

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