Gli interessi legali sulle spese di lite da quando decorrono?

Anche le spese di lite liquidate in provvedimento di condanna fanno maturare interessi, ma da quando di calcola l'interesse? TAR Toscana sentenza del 23/05/2017 n. 728

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Gli interessi legali sulle spese di lite da quando decorrono?

Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar Toscana, sez. I, sentenza del 23 maggio 2017, n. 728) è intervenuto su una questione raramente affrontata e per questo motivo il provvedimento diventa degno di nota: l'appllicazione degli interessi legali sulle spese di lite oggetto del provvedimento di condanna.

Il TAR Toscana, nel dare conferma che anche le spese di lite fanno maturare interessi legali, si sofferma sulla individuazione del dies a quo del calcolo degli interessi legali.

Il caso riguarda intimamente il processo amministrativo ed in particolare il procedimento di ottemperanza che seguiva un giudizio in materia di lavoro pubblico avanti ad un Tribunale Ordinario.

Secondo l'Art. 112 del codice del processo amministrativo, titolato "Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", il quale al comma terzo dispone che "3. Può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato".

Il ricorrente lamentava che parte debitrice avrebbe dovuto corrispondere gli interessi dalla data del deposito della sentenza di condanna. Di diverso parere il TAR, il quale richiamando il su citato terzo comma dell'art. 112 indica il passaggio in giudicato della sentenza di condanna come termine da cui far decorrere il conteggio degli interessi.

La particolarità del caso è che il conteggio non avviene su un importo capitale del rapporto sostanziale bensì sulle spese legali.

 

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Di seguito il testo di
TAR Toscana sentenza del 23/05/2017 n. 728:

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

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