Il cane abbaia di continuo, il padrone commette reato. E bastano le testimonianze
Commette il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone chi non impedisce al proprio cane di abbaiare di continuo. Lo dice la Corte di Cassazione penale, con Sentenza n. 45967/2017

1. La massima
Commette il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone chi non impedisce al proprio cane di abbaiare di continuo in orario sia diurno che notturno, arrecando disturbo al riposo delle persone dimoranti nelle abitazioni contigue, sulle cui dichiarazioni può fondarsi l’accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità, accertamento che non deve essere compiuto necessariamente mediante perizia o consulenza tecnica.
La Sezione I della Suprema Corte, con la sentenza 45967 del 20/07-6/10/2017, ha ritenuto integrata la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all’art. 659 c.p. nella condotta di chi non impedisce al proprio cane di abbaiare di continuo. Nel fare ciò, la Corte ha fatto riferimento ai principi elaborati dal giudice della legittimità con riferimento all’accertamento del superamento del limite della normale tollerabilità.
2. Il fatto e la quaestio iuris
Il tribunale1dichiarava l’imputato responsabile della contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'art. 659 c.p., condannandolo a 200,00 euro di ammenda «per non aver impedito il continuo abbaiare del proprio cane, in orario sia diurno che notturno, dallo stesso tenuto all'esterno dell'abitazione, in zona adibita a parcheggio, privo di cuccia, in tal modo arrecando disturbo al riposo delle persone dimoranti nelle abitazioni contigue».
La difesa proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra le altre, il vizio di motivazione in quanto le argomentazioni poste a fondamento della decisione sarebbero illogiche e contraddittorie rispetto alle prove acquisite, posta anche l’inutilizzabilità della ctu disposta nel procedimento civile.
3. Il decisum
L'affermazione di responsabilità è fondata sulle plurime e convergenti dichiarazioni testimoniali, idonee a ricostruire l'intensità delle emissioni sonore che superavano i limiti della normale tollerabilità, stante che i testimoni riferivano univocamente che il latrato del cane dell’imputato fosse particolarmente assordante, dunque intollerabili.
E ciò a prescindere dall’asserita inutilizzabilità della ctu formata nel procedimento civile, posto che l’espunzione della stessa sarebbe comunque irrilevante ed ininfluente in quanto le residue risultanze risultano sufficienti a giustificare l'identico convincimento2.
A tal proposito, la Suprema Corte ha ricordato che «ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità».
4. Elementi costitutivi del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e loro accertamento
La III Sezione ha fatto propri i precedenti in materia, secondo cui «è necessario che le emissioni sonore rumorose siano potenzialmente idonee a disturbare il riposo o le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se non tutte siano state poi in concreto disturbate e una sola di esse si sia in concreto lamentata» e che «la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, riferita alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente, in contrasto con la tutela della tranquillità pubblica costituzionalmente protetta»3.
L’accertamento dell’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone «costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete»4.
Dott. Andrea Diamante
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1 Tribunale di Trapani, sentenza 08/03/2016
2 Con riferimento a ciò, la Corte ha ritenuto la doglianza avente ad oggetto l'inutilizzabilità della ctu espletata nel procedimento civile priva della necessaria specificità.
3 Sez. I, 18 gennaio 2011, n. 20954/2011.
4 Sez. III, 5 febbraio 2015, n. 11031.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 45967 6/10/2017:
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