Il controllo della Cancelleria sul corretto valore del Contributo Unificato nel processo civile

Il Contributo Unificato nel processo civile per causa di valore indeterminato. Problemi applicativi nell’ipotesi prevista dall’art. 15 del DPR 115/2002 e la domanda "di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia"

- di Dott. Antonio Fazio
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Il controllo della Cancelleria sul corretto valore del Contributo Unificato nel processo civile

Il Testo Unico in materia di spese di giustizia prevede al momento della iscrizione a ruolo di una controversia civile il pagamento di un contributo unificato distinto per ogni grado di giudizio secondo importi determinati e salvo tassative ipotesi di esenzione.

Pertanto, la parte che per prima si costituisce in giudizio ovvero deposita il ricorso introduttivo dovrà effettuare un esborso di denaro tenuto conto del valore del processo determinato senza tenere conto degli interessi, e per il tramite di apposita dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Al Funzionario giudiziario è riservata invece la verifica sull’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento, nonché se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
Lo stesso dovrà effettuare un ulteriore controllo ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa, e nel caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicheranno le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del D.P.R. n. 115/2002 .

Una fattispecie concreta che spesso il personale di cancelleria è tenuto ad affrontare senza non poche difficoltà è quella in cui una parte processuale domanda alla Autorità Giudiziaria la condanna di controparte sia al pagamento di una somma di denaro esattamente determinata nel suo ammontare sia “di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”.
Al riguardo , allo stato, non sussiste un univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità , ed anzi il relativo contrasto è stato segnalato dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione con relazione n. 146 del 24 luglio 2012.
Secondo un primo orientamento ( cfr. Cassazione civile n. 16318/2011 e n. 7255/2011) nella fattispecie in esame la formula utilizzata ha " natura di clausola di stile ed è inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile " .
Una tesi intermedia è quella sostenuta dalla terza sezione della Corte di Cassazione che , con decisione n. 24153 del 29/11/2010, ha escluso sia la natura meramente di stile di siffatta formula sia la sua idoneità/sufficienza “ a dimostrare la volontà della parte di richiedere una somma maggiore in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze edotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato".
Ai superiori orientamenti si è uniformato il Tribunale di Milano con sentenza n. 1882 del 07 febbraio 2014 valutando ininfluente e meramente di stile la clausola de qua in mancanza di elementi desumibili dall’ atto difensivo nel suo complesso idonei a superare il dettagliato valore riportato.

Infine, diametralmente opposto al primo orientamento, è quello seguito dai giudici di legittimità con le sentenze n. 9432 dell’ 11 giugno 2012 e n. 6053 dell’11 marzo 2013 .
Nel primo caso è stato enunciato il principio di diritto secondo cui - in assenza di tempestiva contestazione ex art. 14 c.p.c - la somma deve intendersi indeterminata e la domanda si presume pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, a condizione che siffatta clausola non venga considerata meramente di stile sulla base delle risultanze di causa.
Nella seconda ipotesi la Corte ha sostenuto che la formula utilizzata in gergo forense “ ha contenuto sostanziale, manifesta una ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi , e consente al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma specificamente determinata; ne discende che la suddetta richiesta alternativa e/o aggiuntiva si risolve in una mancanza di indicazione della somma richiesta, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c. , si deve presumere di valore uguale alla competenza del giudice adito … e che l'applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro " .
Conseguentemente, secondo quest’ultima soluzione e per i procedimenti instaurati presso i Tribunali, dovrà applicarsi l’articolo 13, comma sesto, del D.P.R. 115/2002 ed il processo si presume del valore piu’ elevato con l’assegnazione del corrispondente -massimo- scaglione del contributo unificato .

In ultimo, si riportano i principi di diritto espressi dalla pronuncia di legittimità n. 3894 del 29 febbraio 2016 secondo cui -nel caso in esame- la citata formula non puo’ essere classificata come clausola di stile avente contenuto meramente formale, bensì “manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del quantum da liquidarsi e contestualmente consente al Giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata nelle conclusioni specifiche”.
Quanto sopra premesso, è evidente che la condivisione di uno dei suesposti indirizzi giurisprudenziali comporta conseguenze non indifferenti per il Funzionario a cio' preposto ex art. 15 del D.P.R. 115/2002.

Invero:
1. nel primo caso l'ammontare del contributo unificato non dovrà essere integrato in aumento;

2. nella seconda ipotesi dovrebbe essere richiesta una integrazione del contributo unificato solo qualora sussistano in concreto le condizioni/circostanze richiamate in sentenza.
Tuttavia si ritiene che siffatta soluzione non possa essere facilmente percorribile poiché non è del tutto comprensibile sino a che punto e nell’ambito di quali predeterminati criteri il Funzionario incaricato possa effettuare un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo da versare in conformità alla circolare ministeriale del 15 marzo 2006, contravvenendosi quindi alla ratio della Legge n. 168 del 17 luglio 2005 nella parte in cui si tende ad agevolare il personale di cancelleria nello svolgimento dell’attività di quantificazione del valore della causa escludendo dal computo l’importo degli interessi.
Inoltre, diversamente argomentando, è verosimile che l’attività interpretativa del Funzionario amministrativo sconfini nella competenza esclusiva del Magistrato ;

3. nella ultima fattispecie dovrà applicarsi l’importo massimo previsto per il contributo unificato, con la precisazione che nel caso deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9443/2012 si riportano i dubbi operativi sopra richiamati in quanto l’operatore dovrà sempre verificare dalle risultanze processuali se la clausola utilizzata sia da considerarsi o meno di stile.

Dr. Antonino Fazio
Direttore Amministrativo
Tribunale di Patti

 

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