Il trasportato non ha diritto al risarcimento dal conducente se questi è esente da colpa

La moglie trasportata non può chiedere il risaricmento danni al marito, conducente trasportatore, se ammette che egli era esente da colpa. Cassazione civile Sentenza n. 4205 del 17/02/2017

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Il trasportato non ha diritto al risarcimento dal conducente se questi è esente da colpa

I fatti di causa: una signora conveniva in giudizio il coniuge e la di lui assicurazione chiedendo il risarcimento dei danni da lei subiti in un incidente stradale durante il quale lei viaggiava come trasportata a bordo dell'auto condotta dal marito.

Il trasportato ha azione contro il vettore nel caso in cui esista un contratto di trasporto, seppur a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1681 del codice civile:

Art. 1681 - Responsabilità del vettore
1. Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
2. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
3. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

Tale norma, tuttavia, non è invocabile per il caso del trasporto definito "amichevole" come afferma la stessa Corte: " ... la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in caso di trasporto amichevole o di cortesia, diversamente dall'ipotesi del trasporto gratuito, non è applicabile la presunzione di cui all'art. 1681 c.c., proprio perchè manca un titolo contrattuale".

Il richiamo normativo, in questo caso va agli artt. 2043 e 2054 c.c.

Nel caso di specie la signora danneggiata aveva ammesso che il marito non aveva alcuna colpa nella causazione dell'incidente, la cui responsabilità era invece da attribuire ad un veicolo terzo che era sbucato improvvisamente all'incrocio.

Le corti del merito avevano escluso, di conseguenza, il diritto a chiedere il risarcimento del danno al marito e alla sua assicurazione.

Il caso viene vagliato dalla Corte di Cassazione civile, la quale decide con Sentenza n. 4205 del 17/02/2017, la quale conferma la bontà dell'impostazione delle corti di merito.

Secondo la S.C. la ricorrente aveva indirizzato la propria pretesa risarcitoria nei confronti del vettore "pur ritenendolo, in sostanza, esente da colpa", poichè nella descrizione del sinistro da lei compiuta la colpa era stata attribuita integralmente al conducente dell'altro veicolo.

Ne consegue che, a prescindere dal tipo di presunzione in concreto invocata (2054 o 1681 c.c.), è la stessa impostazione della domanda risarcitoria a dimostrare che la presunzione è stata superata, perchè la domanda è stata posta nei confronti di un soggetto esente da colpa, e ciò per ammissione della stessa danneggiata.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 4205 del 17/02/2017:

 

FATTI DI CAUSA

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