Il valore probatorio delle scatole nere installate sulle automobili

"Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici"; il nuovo articolo 145-bis del Codice delle Assicurazioni Private

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Il valore probatorio delle scatole nere installate sulle automobili

Forse a qualcuno è sfuggito che la legge cosiddetta sulla concorrenza e mercato ha introdotto un nuovo articolo al Codice delle Assicurazioni Private, precisamente l'art. 145-bis titolato "Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi  elettronici".
Il legislatore spinge per l'adozione delle scatole nere installate sui veicoli al fine di gestire con maggiore veridicità le conseguenze dei sinistri stradali e avere un supporto probatorio importante per la determinazione della responsabilità dell'incidente nonché evitare truffe nel settore assicurativo (vedasi le nuove disposizioni in materia di testimoni "seriali" in cause di risarcimento danno, in questo articolo: "Modifica al Codice delle Assicurazioni: testimoni e tabella unica nazionale").

A fronte della disponibilità all'installazione dei dispositivi elettronici vengono promessi sconti, sia sul premio assicurativo che sul passaggio in peius più leggero della classe di merito in caso di incidente.
In proposito la Legge 124/2017 ha introdotto l'arto 132-ter del Cod. Ass. Private titolato "Sconti obbligatori" che riportiamo per esteso:

Art. 132-ter. (Sconti obbligatori). 
1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilita' in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

E a seguire la modifica dell'art. 134 del codice delle assicurazioni private:

4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei  dispositivi  di  cui all'articolo  132-ter,  le  variazioni  peggiorative  apportate  alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono  essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

 

Il dispositivo elettronico non è solamente la cosiddetta "scatola nera" visto che il nuovo art. 145-bis fa riferimento anche ad "altri dispositivi elettronici".
Vi è da dire, tuttavia, che anche per la "scatola nera" manca una descrizione che ne delimiti le funzionalità. Possiamo immaginare che per scatola nera si faccia riferimento ad un dispositivo elettronico con accelerometro e geolocalizzatore, il tutto collegato alla centralina dell'auto dove potrà misurare numero di giri del motore, marcia inserita, e tutto quanto offre il computer di bordo; questo è il tipo di scatola nera che si trova in commercio e che viene attualmente montato nei veicoli. Diverso dispositivo elettronico, e pur tuttavia, avente valore probatorio, potrebbe essere una cam installata sul parabrezza, con l'accortezza che il tutto dovrà essere omologato.

L'art. 145-bis attribuisce valore probatorio pieno (" ... le risultanze del dispositivo  formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse  si  riferiscono ..."). E' fatta salva la possibilità di provare un malfunzionamento o manomissione. In caso di manomissione o disinstallazione non autorizzata/concordata, l'assicurazione potrà richiedere quella parte di premio assicurativo che era stata scontata ai fini dell'installazione. Immaginiamo il caso del conducente che commette un sinistro, con piena consapevolezza della propria colpevolezza, il quale volendo evitare controlli "disinstalli" tout-court la scatola nera e la nasconda.

Sappiamo che uno dei problemi dell'installazione delle scatole nere consiste nel garantire la privacy dell'utilizzatore del veicolo su cui è montata. Su ciò c'è stato ampio dibattito negli anni scorsi. La nuova normativa si occupa in gran parte dell'articolato proprio di questo e prevede la figura del cosiddetto «provider di telematica assicurativa», alla quale figura si può immaginare saranno particolarmente interessati i fornitori di servizi mobile.
Di seguito il nuovo articolo 145-bis.

 

«Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).
1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia' in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attivita' del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita' dei meccanismi elettronici nonche' delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilita'.
4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonche' ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalita' di determinazione delle responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalita'.
6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non e' applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio e' tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

 

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