Illegittima la notifica del precetto al terzo pignorato se non previamente avvisato
Esecuzione presso terzi; è illegittima l'intimazione di pagamento al terzo con precetto prima che questi ne sia venuto a conoscenza. Le spese di precetto non dovute. Corte Cassazione civile Sentenza n. 2724 del 02/02/2017

Uno dei temi caldi dell’esecuzione presso terzi è sempre stato quello della qualificazione del titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, poiché è chiaro che il creditore si è procurato un titolo, e sta agendo in esecuzione, nei confronti del debitore principale, del suo diretto debitore e non nei confronti del terzo.
Quel titolo esecutivo si è formato nel contraddittorio con il debitore principale e non, invece, con il terzo pignorato, il quale ultimo non è stato affatto parte della procedura di formazione del titolo vantato dal creditore.
Giurisprudenza ha chiarito da tempo – ma non con la condivisione unanime della dottrina, anzi - che l'ordinanza con cui è pronunciata l'assegnazione del credito del debitore ha efficacia esecutiva a favore dell'assegnatario (creditore principale) nei confronti del terzo, debitor debitoris.
Le critiche maggiori partono dalla considerazione che non sia possibile ricondurre tale provvedimento all'interno del numerus clausus di titoli esecutivi stabilito dall'art. 474 c.p.c.
Da altro canto, se è ben vero che, solitamente, è lo stesso terzo debitore che dichiara l’esistenza della propria posizione debitoria (salvaguardando in tal modo, in una certa misura, la necessità del contraddittorio) da altro canto è la stessa procedura che prevede di attribuire un significato alla mancata dichiarazione, stante la nuova formulazione dell’art. 548 del cod. proc. civ. che si riporta:
“Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.”
In tal caso il titolo si forma senza “confessione” o accertamento cognitivo dando – similmente alla procedura monitoria ex art 633 e ss. - significato alla mancata presa di posizione contraria del debitore o addirittura in suo silenzio.
La Corte Cassazione, con Sentenza n. 2724 del 02 febbraio 2017 è intervenuta nella materia per chiarire un particolare non irrilevante della modalità di esecuzione nei confronti del terzo da parte del creditore principale.
Nel caso sottoposto all’attenzione della S.C. il creditore non contento della somma inviata dal terzo – poiché ritenuta non satisfativa – e in via propedeutica all’inizio di una esecuzione diretta nei suoi confronti, notificava l’ordinanza di assegnazione e precetto, con il quale si caricava il debito delle relative spese (precetto, notifica, ecc.). Si opponeva il debitor debitoris contestando, fra altro, di dovere le somme relative al precetto.
La questione è già stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l’importante sentenza del 10/05/2016, n. 9390, richiamata anche dalla sentenza in commento, con la quale dandosi per scontato preliminarmente che “in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario”, come sopra si era detto, si sofferma a soppesare l’opportunità di porre a carico del terzo le spese del precetto quando lo stesso abbia avuto la possibilità di conoscere che un provvedimento sia stato emesso. Ricordiamo, infatti, che il terzo rende la dichiarazione ma rimane, poi, estraneo alla rimanente parte della procedura esecutiva.
La sentenza 9390/2016 chiarisce che tale provvedimento di assegnazione acquista efficacia esecutiva nei confronti del terzo “ … soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione. Pertanto, se l'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l'articolo 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente”.
La Corte di Cassazione, con sentenza 2724/2017 conferma il principio e aggiunge: “Una volta riconosciuto il difetto di esecutività dell'ordinanza di assegnazione prima della scadenza del termine ivi indicato, minimali esigenze di coerenza sistematica impongono la sospensione anche del potere di agire in executivis in capo al creditore”. E ancora “Tale soluzione va riconosciuta a garantire l'effettività della tutela della facoltà concessa al nuovo debitore, il terzo assegnato, indicato nel titolo - che egli potrebbe legittimamente ignorare per la struttura del processo di espropriazione presso terzi - di adempiere spontaneamente, senza aggravio della sua posizione - già peculiare in quanto originariamente estraneo ai rapporti di debito e credito tra i soggetti effettivamente interessati - e dei relativi oneri e spese e così evitando un uso improprio - se non un abuso - del processo esecutivo di moltiplicazione indebita di spese e competenze e compensi - e quindi di locupletazione - a danno di soggetti ignari o incolpevoli”.
E’ quindi illegittima “ … l'intimazione, col precetto notificato in uno ad un titolo che fissava un termine dilatorio per il pagamento, anche del pagamento di spese o compensi o competenze ulteriori (cioè diversi da quelli soli espressamente contenuti e menzionati nell'ordinanza di assegnazione azionata in executivis)“.
La Corte di Cassazione formula infine il seguente principio di diritto:
“poichè l'ordinanza di assegnazione di crediti resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato solo dal momento in cui sia portata a conoscenza di questi o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza stessa, è illegittima l'intimazione, col precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze o compensi diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato nell'ordinanza.”
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Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Sentenza n. 2724 del 02/02/2017
Svolgimento del processo
1.- All'esito di un'espropriazione di crediti intentata dinanzi al tribunale di Roma da A.M.A.M. nei confronti dell'INPS e dei suoi terzi debitori Ba.spa e I.S. spa, fu resa ordinanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. in data 28.4.09 (per Euro 1.216,09 oltre 1.171,98 per spese legali attribuite al suo procuratore avv. __________), con ordine al terzo pignorato di corrispondere le somme indicate agli assegnatari entro venti giorni dalla notificazione della stessa; ma solo in data 20.9.10 detta ordinanza fu notificata in uno ad un contestuale precetto di pagamento entro dieci giorni, contenente anche l'autoliquidazione delle relative spese e competenze di procuratore in ulteriori Euro 1.640,35.
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