Imposta Registro: data di valutazione del bene immobile fra preliminare e atto definitivo
Il valore del bene nella compravendita ai fini dell'imposta di registrazione deve essere calcolato alla data dell'atto definitivo non alla data di stipula del preliminare. Cassazione Sentenza n. 6173/2017

Con breve Sentenza n. 6173 del 10/03/2017 la Corte di Cassazione civile si sofferma sul momento temporale di riferimento per la valutazione del valore venale dell'immobile da indicare ai fini della registrazione del contratto preliminare avente ad oggetto il bene così valutato, come ad esempio accade nel caso in cui, si sia costretti ad attendere l'esito di un giudizio di costituzione del titolo mediante l'azione prevista dall'art. 2932 del codice civile.
La Corte di Cassazione richiama propri precedenti secondo i quali " ... in ipotesi di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., che: "In tema di imposta di registro, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. a), prevede che, nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene deve essere calcolato alla data dell'atto traslativo. Pertanto, nell'ipotesi in cui il trasferimento sia intervenuto con sentenza, adottata ai sensi dell'art. 2932 c.c., occorre fare riferimento non alla data del contratto preliminare, ma a quella della sentenza, attesa la sua efficacia costitutiva".
Analogamente deve accadere, secondo la Corte di Cassazione, in ogni diverso caso nel quale si verifichi una discrasia temporale fra la promessa di vendita e la creazione dell'effetto traslativo. Nel caso di specie le parti avevano stipulato un contratto preliminare nell'anno 2000 ma solamente nel 2007 era stato stipulato il rogito notarile. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto, in sede di rettifica del valore, che il valore venale del bene dovesse essere valutato secondo valori di mercato del 2007, più alti rispetto a quelli del 2000.
A conclusione la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:
"In tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. a), prevede che, nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene deve essere calcolato alla data dell'atto traslativo, sicchè nel caso di contratto preliminare di compravendita il valore del bene deve essere calcolato con riferimento al valore venale in comune commercio dell'immobile al momento della stipula del contratto definitivo"
-------------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 6173 del 10/03/2017:
Svolgimento del processo
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!