In GU i regolamenti attuativi delle Unioni Civili

In Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi delle Unioni Civili Decreti Legislativi nn. 5, 6 7 del 19/01/2017. Il nuovo Registro delle Unioni Civili presso lo Stato Civile. Modifiche al codice penale

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In GU i regolamenti attuativi delle Unioni Civili

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i decreti legislativi n. 5 (titolato "Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76"), n. 6 (dal titolo "Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76") e n. 7 (dal titolo "Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76"), utti del del 19 gennaio 2017.

Si tratta di attesi decreti attuativi delle norme introdotte dalla  "Legge 20 maggio 2016, n. 76 sulle Unioni Civili" e al successivo "Regolamento per gli uffici di Stato Civile per la celebrazione delle Unioni Civili".

Con il D.Lgs n° 6, vengono introdotte modifiche al codice penale con una norma chiave che recita "Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso". Introdotto il comma 1-bis all'art. 649 per la querela per fatti commessi a danno di congiunti. Il tentativo è di legare il concetto di matrimopnio e di coniuge anche al compagno/a dell'unione civile.

Stessa cosa dicasi per le modifiche al codice procedura penale (art. 119 co. 3), laddove alla dizione "convivenza  coniugale" si aggiunge ora "o  derivante  da  un'unione  civile  tra persone dello stesso sesso". Una prima conseguenza è la possibilità di estendere alle persone unite civilmente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il D.Lgs n° 7 introduce modifice al sistema del diritto internazionale privato (Legge 31 maggio 1995, n. 218). Secondo il nuovo art. 32-bis "Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona  dello  stesso  sesso  produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana". Importante la regola secondo la quale "I rapporti personali e patrimoniali tra le parti  sono  regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorita' l'unione e' stata costituita". Regolamentate le obbligazioni alimentari e lo scioglimento dell'unione civile.

Infine il D.Lgs n° 5, il più corposo e dettagliato, adegua le norme di stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni (disposte in via provvisoria dal Regolamento 23/7/2016) in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso. Il suddetto D.Lgs, inoltre, modifica alcune alle norme del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, in materia di ordinamento dello stato civile. L'ottica, in ogni caso, è quella di modificare o aggiungere la fattispecie dell'unione civile laddove le norme si riferiscono al matrimonio.

Introdotto un nuovo Titolo VIII-bis titolato "Della richiesta e della costituzione dell'unione civile" nel quale vengono inseriti gli articoli da 70-bis a 70-quinquiesdecies, che costituiscono la parte più interessante della nuova normativa.

Qui si regolamentano le modalità di presentazione della Richiesta di costituzione dell'unione civile (art. 70 bis), la Costituzione dell'unione civile (art 70 octies) di cui estriamo i comme 2 e 3:
"2. Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
3. Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali
".

All'art. 70-quaterdecies la descrizione del Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile e all'art.70-quinquiesdecies la Certificazione dell'unione civile.

Inserito anche il Capo VI-bis titolato "Registro delle unioni civili" (art. 134-bis) per la costituzione del nuovo registro dello Stato Civile ove inserire Iscrizioni e trascrizioni.

 

Le nuove norme entreranno in vigore il 11 febbraio 2017.

 

 

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Di seguito il testo dei tre Decreti Legislativi:

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5

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