Inesistenza della notifica degli atti giudiziari se effettuata a mezzo delle poste private. Per ora

Si conferma l'inesistenza della notifica degli atti se effettuata con poste private in attesa dei decreti attuativi della Legge Concorrenza che ne ammette la possibilità. Cassazione Ordinanza n. 23887/2017

- di Avv. Giuseppe Savoca
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Inesistenza della notifica degli atti giudiziari se effettuata a mezzo delle poste private. Per ora

Con la recente ordinanza n. 23887 dell’11 ottobre 2017, la Sesta Sezione della Corte di cassazione è ritornata sul tema dell’ inesistenza della notifica degli atti giudiziari (nella specie ricorso tributario) laddove la stessa venga effettuata a mezzo delle poste private.

Con tale provvedimento, la Corte è pervenuta a corroborare la graniticità dell’orientamento giurisprudenziale registratosi in materia e da ultimo espressosi con le sentenze a Sezioni Unite nn. 13452 e 13454 del 29 maggio 2017.

Occorre, pertanto, procedere con ordine.

 

1. Il caso di specie

Un libero professionista proponeva ricorso avverso cartella di pagamento relativa a tributi erariali per l’annualità d’imposta 2006, provvedendo alla notifica dello stesso a mezzo poste private. La C.t.p. di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso.

Avverso la sentenza di primo grado, il contribuente proponeva appello dinanzi la C.tr. Campania, la quale, confermando la statuizione dei primi Giudici, respingeva le motivazioni sottese all’atto di gravame con la sentenza n. 10699/44/2015.

Contro la pronuncia di secondo grado, il contribuente ricorreva in Cassazione sulla scorta di due motivi e segnatamente:

  1. violazione e /o falsa applicazione del d.lgs. n. 261/1999;

  2. violazione degli artt. nn. 132,115 e 116 c.p.c.: motivazione meramente apparente della sentenza.

 

2. La decisione della Corte

Come accennato in precedenza, con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepiva la violazione e/o falsa applicazione del d.lgs.n. 261/1999, per aver la C.t.r. Campania emesso la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, e ciò in quanto il ricorrente, per la notifica dello stesso, si era avvalso dell’ausilio delle poste private.
La Corte dichiara il ridetto motivo inammissibile.
In via preliminare la stessa, infatti, rileva come la produzione documentale depositata dal ricorrente sia tardiva e pertanto inammissibile.
La Cassazione, nel merito della vicenda, prosegue evidenziando come la Commissione tributaria regionale, pronunciando l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica (si badi bene, inesistenza e non nullità) abbia fatto buon governo dei principi ribaditi dal Giudice di legittimità, il quale, in diverse occasioni, ha evidenziato come l’art. 4, I comma, lett. a del decreto legislativo richiamato, con cui si è proceduto alla liberazione dei servizi postali, prevede comunque che «per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. Tra questi vanno, dunque annoverate - prosegue la Corte - le notificazioni a mezzo degli atti tributari sostanziali e processuali».

Da quanto sopra evidenziato consegue, alla luce del condivisibile parere della Corte, non la nullità della notifica, bensì la sua inesistenza.

In altri termini, essendo quest’ultima il vizio più grave, non potrà essere invocata la sanatoria ai sensi dell’art. 1561 c.p.c., di indubbia applicazione anche al processo tributario in virtù del rinvio recettizio operato dall’art. 12, II comma, d.lgs. n. 546/1992.

Irrilevante, sarà, pertanto l’eventuale costituzione in giudizio della parte processuale destinataria della notifica, trattandosi invero di notifica inesistente e, pertanto, in alcun modo idonea a produrre effetti giuridici (ancorchè viziati).

Con la pronuncia dell’11 ottobre 2017, la Corte passa in rassegna alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017) le quali, in generale, hanno rimarcato «l’esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.a., quale fornitore del servizio universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni».

Ciò argomentato, la Corte giunge ad interrogarsi sugli effetti (interpretativi o innovativi) delle disposizioni da ultimo introdotte con la legge n. 124/2017 dello scorso 4 agosto (cd. Legge sulla Concorrenza);

Giova ricordare come il legislatore, alla lettera b) dell’art. 1, LVII comma della legge in esame, abbia disposto l'abrogazione dell’art. 4 del d.lgs. 261/1999, comportando, negli effetti, l’espressa soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio universale, dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari (ai sensi della legge n. 890/1982) e dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada (ex art. 201 del d.lgs. n. 285/1992).

Detta disposizione, per espressa previsione, opera a partire dal 10 settembre 2017.

Nel caso di specie, consegue pacificamente che «alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato».

Ma v’è di più.

La Corte precisa l’efficacia temporale dell’abrogazione, in quanto il cinquantasettesimo comma dell’articolo unico della Legge sulla Concorrenza debba andar letto in combinato disposto con il comma successivo, il quale prevede che all’art. 5, comma 2 del d.lgs. 261/1999 l’aggiunta della della seguente disposizione «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 [...], deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità,, alla continuità alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimo».

«Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [29 agosto 2017, n.d.r.] - prosegue il LVIII comma dell’articolo unico - l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u-quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina i sensi dell’art. 5, comma 4, del predetto decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il Ministero della Giustizia , gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’art. 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 19991, n. 261, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità L’autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi».

Da ciò consegue che, nonostante la soppressione (per siffatte considerazioni meramente apparente) del servizio in esclusiva di Poste Italiane S.p.a., fino a quando non verranno rilasciate le licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’AGCOM, troverà necessariamente applicazione l’orientamento giurisprudenziale qui sino ad adesso esposto.

Pertanto, fin quando non verranno rilasciati i provvedimenti in parole, le comunicazioni e notificazioni degli atti giudiziari effettuate a mezzo poste private verranno inficiate dal vizio dell’inesistenza, non sanabile anche in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti, con sostanziale prorogatio dell’attribuzione del servizio in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.a.

Per tali ragioni la Corte rigettava il ricorso, respingendo anche il secondo motivo di impugnazione.

 

3. Ricostruzione normativa e giurisprudenziale

L’importanza della pronuncia oggetto dell’odierno contributo non risiede (unicamente) nella portata confermativa della stessa, bensì nella valenza impropriamente interpretativa (pro futuro) in merito all’entrata in vigore dell’art. 4 della Legge sulla Concorrenza.
Giova, comunque, ricordare che sotto la disciplina antecedente si era già consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la notifica dell’atto tributario a mezzo posta privata è da considerarsi inequivocabilmente inesistente.

Per una migliore intelligibilità delle ragioni poste a fondamento di tale orientamento, appare necessario operare il richiamo alle norme che disciplinano il procedimento notificatorio degli atti tributari.

La notificazione degli atti tributari a mezzo posta è una delle (tre) modalità di notifica, espressamente prevista dall’articolo 163 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Ulteriore informazione ci viene fornita dal d.lgs. n. 261 del 1999, di cui l'articolo 44, espressamente esaminato in seno all'ordinanza in esame, riserva al fornitore universale del servizio «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».

Per fornitore universale del servizio, l’articolo 1 del medesimo decreto, intende l'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, solamente con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 2011 si è espressamente riconosciuta ope legis la società Poste Italiane s.p.A. quale fornitrice del servizio universale per un periodo di quindici anni decorrente dal 2011.

Conosciute le norme che disciplinano il soggetto, l’oggetto e la modalità attraverso la quale la notifica deve esperirsi, occorre soffermarsi su quelle situazioni patologiche in grado di inficiare l’intero procedimento notificatorio.

Per far ciò, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, la quale ha, con fermezza granitica, risolto svariate questioni relative alla notifica a mezzo posta.

A mero titolo esemplificativo, giova ricordare come la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2622/2013 abbia evidenziato come «qualora il procedimento notificatorio venga affidato ad un soggetto diverso dal fornitore universale, come per esempio un’agenzia postale privata, lo stesso non è assistito dalla funzione probatoria che l’articolo 1 del d.lgs n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati, ossia “garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario».

In tal caso, ne consegue che, una notificazione effettuata con tale modalità è da considerarsi inesistente e, pertanto, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio della controparte.

In senso conforme si registrano le sentenze n. 20440 del 2006 e 11095 del 2008 della Suprema Corte di cassazione, secondo le quali in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive per l’esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che far riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’ente Poste Italiane S.p.a., con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia postale privata, esso non è conforme alle formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c. e pertanto non idonea al perfezionamento del procedimento notificatorio.

E inoltre, la ratio sottesa all’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A. si rinviene nell’esigenza di garantirne la valenza fidefaciente.

Invero, la Corte di cassazione ha statuito come

«nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge , mediante spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento quest'ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario.Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato . Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni» [cfr. Cass 17723/06 e Cass 13812/07; più recentemente Cass. n. 2035/2014].

 

4. Considerazioni conclusive

A sommesso parere degli scriventi, le conclusioni cui perviene la Corte si ritengono pienamente condivisibili.

Le stesse, invero, non tengono unicamente conto della monoliticità dell’orientamento sopra citato, ma si pongono, in aggiunta ma pur sempre in linea aderente con il dato normativo da ultimo introdotto nel corso del mese di agosto 2017.

E così, altrimenti, non potrebbe essere.

Infatti, premesso che soltanto la notifica dell’atto a mezzo posta per il tramite del concessionario universale garantisce, con fede privilegiata e sino a querela di falso, che un determinato atto sia stato notificato (o comunicato) in una determinata data e con specifiche, siffatta garanzia viene meno laddove il medesimo atto venga notificato tramite posta privata.

Tuttavia il legislatore nazionale, attento alle necessità intrinseche all’avvenuta soppressione dell’esclusiva attribuita alle Poste Italiane S.p.A., e alla conseguente estensione, alle agenzie private, del servizio di notifica e comunicazione degli atti processuali, ha espressamente previsto l’onere per l’AGCOM, sentito il parere del Ministero della Giustizia, di determinare i requisiti «specifici» e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali, nonché di determinare i requisiti relativi «all’affidabilità, alla professionalità, e all’onorabilità» dei soggetti che richiedono il rilascio di tali licenze individuali.

Quindi, in conclusione, nelle more di tali determinazioni e fin quando non verranno rilasciate licenze individuali ai singoli operatori economici del settore di riferimento, la notifica degli atti giudiziari dovrà necessariamente effettuarsi per il tramite delle Poste Italiane S.p.A., pena l’inesistenza del procedimento notificatorio, insuscettibile di sanatoria anche in seguito dell’avvenuta costituzione in giudizio del soggetto destinatario della notifica.

 

Avv. Giuseppe Savoca

Dott. Adriano Scaletta

 

Aggiornamento:
Vedi SS.UU. 199/2020 in "Nullità della notifica degli atti processuali a mezzo delle poste private"
 

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1 - art. 156 c.p.c., “Rilevanza della nullità”: «Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
».

2 - art. 1, d.lgs. n. 546/1992, “Gli organi della giurisdizione tributaria”: «La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica [rectius: decreto legislativo, n.d.r.] 31 dicembre 1992.
I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili le norme del codice di procedura civile
».

3 - art.16 del d. lgs. n. 546 del 1992, “Comunicazioni e notificazioni”: «Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia».

4 - art. 4 del d. lgs. n. 261/1999, “Servizi affidati in esclusiva”: «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile ordinanza n. 23887 del 11/10/2017
 


FATTO E DIRITTO

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dalL'art. 1 - bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue:

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