Irregolarità della notifica via PEC e sanatoria mediante raggiungimento dello scopo
Sulla notifica via PEC di un documento in formato .doc, senza firma digitale, anziché in formato .pdf ed effetti del raggiungimento dello scopo dell'atto. Cassazione civile Ordinanza n. 6518/2017

Nel caso di specie un legale proponeva ricorso per cassazione mediante notificazione eseguita a mezzo PEC laddove la relata di notifica era priva della firma digitale. A fronte di tale mancanza veniva eccepita la inammissiblità del ricorso per nullità della notifica.
La Corte di Cassazione civile, che ha deciso sul caso con Ordinanza n. 6518 del 14 marzo 2017, ricorda che la relata della notificazione è "un documento privo della firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, ...)". La quale affermazione è diversa dal ritenere che la carenza di sottoscrizione possa essere sanata ma è probabilmente quest'ultimo concetto quello che voleva essere espresso.
In tal senso richiamiamo il vademecum sulle notifiche in proprio dell'Ordine degli Avvocati di Milano nel quale al punto 2.3 titolato "Predisposizione della relazione di notificazione" si legge: "Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare a mente dell'art. 21 CAD con le modalità già descritte sopra al punto 1 per il documento informatico, procedendo sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale".
E' anche vero che la Legge 20/11/1982 n. 890 in merito alle notifiche via posta prescrive all'art 3. al comma 1 quanto segue: "1. L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento", nulla dicendo sulla sottoscrizione della relazione di notificazione ma è dato comune che l'Ufficiale Giudiziario provvede a sottoscrivere la sua relazione di notificazione se non altro per attestare la riferibilità dell'atto.
E', tuttavia, un principio consolidato quello che vede la facile sanabilità della relazione di notificazione e si cita giurisprudenza secondo la quale "In tema di notificazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire anche aliunde" (Cass. civ. Ord. n. 6518/2017).
Tutto ciò farebbe intendere da un lato che la relata di notifica debba essere sottoscritta ma che, da altro canto, alla sua assenza si possa sopperire con la semplice possibilità di individuare la persona mittente/notificante. Alla lettura della sentenza in commento pare di evincere che anche qui si aderisca a tale impostazione, precisamente laddove la Corte afferma: " ... essendo stato tale documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario ... ", potendosi intendere, di conseguenza, che l'utilizzo della propria PEC, da parte del legale notificante, costituisca una univoca indicazione del soggetto mittente.Tale elemento sarebbe sufficiente ad integrare una sanatoria della carenza della sottoscrizione.
Per concludere, interessante il richiamo della Corte ad un proprio recente precedente in materia di formato del documento informatico da notificare. Le Sez. Unite, con Sentenza n. 7665 del 2016 hanno affermato che "l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale".
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 6518 del 14/03/2017
Fatti di causa e Ragioni della decisione
... Nè ha pregio l'eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, perchè la relata sarebbe un documento privo della firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, a cui quella sarebbe stata apposta), essendo stato tale documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente. Infatti, questa Corte ha stabilito che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto, ed ha anzi affermato la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore dell'atto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 2015, secondo cui, "in tema di notificazione L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 4, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire" anche aliunde (e nella specie: "in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell'atto notificato e vidimato dal consiglio dell'ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all'autorizzazione del consiglio dell'ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l'atto.")).
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!