Istanza di restituzione del termine per l’impugnazione: rileva la data di spedizione per le SS.UU.
Ai fini della tempestività della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. se la richiesta è presentata a mezzo posta si fa riferimento alla data di spedizione della richiesta. Cassazione SS.UU. Penali Sentenza n. 42043/2017

1. Il principio di diritto
«Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla data di spedizione della richiesta».
2. La quaestio iuris sollevata dalla Sezione rimettente
Con ordinanza adottata all'udienza del 15 dicembre 2016, la I Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione di un ricorso vertente sulla rilevanza della data di spedizione ovvero di consegna ai fini del giudizio sulla tempestività dell’istanza di restituzione nei termini per impugnare ex art. 175, co. 2 bis, c.p.p. spedita a mezzo del servizio postale
Nel ricorso avverso l’ordinanza del tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione – che rigettava l’istanza ex art. 670 c.p.p. e dichiarava tardiva quella ex art. 175 c.p.p. – il difensore dell’imputata condannata in contumacia lamentava la violazione di legge con riferimento all’asserita tardività dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna ex art. 175 c.p.p, posto che l’imputato, avuto notizia della condanna attraverso la notifica dell’ordine di esecuzione avvenuta il 22 febbraio 2015, avanzava l'istanza di restituzione nel termine con raccomandata spedita il 20 marzo 2015 alla Corte di appello, che l'aveva a sua volta trasmessa al Tribunale, che l'aveva ricevuta il 31 marzo 2015. La difesa insisteva sulla tempestività dell’istanza, dovendosi all’uopo aver riguardo della data di spedizione della raccomandata ai sensi dell'art. 583, co. 2,c.p.p.
La questione, ad avviso della I Sezione sollecitava la risoluzione di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità:
1) secondo una linea interpretativa1, seguita dal Tribunale che ha pronunciato l’impugnata ordinanza, se l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale è spedita a mezzo del servizio postale, essa deve pervenire entro il termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza, non essendo applicabile la disciplina dettata dall'art. 583 c.p.p. per la spedizione dell'atto di impugnazione;
2) secondo un opposto e minoritario orientamento2, sulla base di argomentazioni letterali, logiche e sistematiche, l'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione deve ritenersi presentata tempestivamente nel momento in cui viene affidata, per la spedizione, al servizio postale.
Il Primo Presidente, dunque, con decreto del 23 febbraio 2017 assegnava il ricorso alle Sezioni Unite.
Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del suddetto motivo del ricorso e chiedeva che le Sezioni Unite affermassero il principio di diritto secondo cui «la presentazione dell'istanza per la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2-bis, per il rapporto di strumentalità con l'impugnazione al cui compimento è diretta, è regolata dai principi generali concernenti la spedizione e la ricezione dell'impugnazione stessa ed è quindi tempestiva, in applicazione dell'art. 583 c.p.p., se spedita con raccomandata entro il termine di trenta giorni».
La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite, dunque, è la seguente: «Se, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, debba fare riferimento alla data di spedizione o a quella di ricezione dell'atto».
3. Il decisum. L’argomentazione adottata dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno ritenuto doversi adottare la soluzione minoritaria. Tuttavia, la Suprema Corte ha preso le distanze da alcune argomentazioni propugnate dal ridetto orientamento, ritenendo piuttosto di avallare quelle addotte dall’orientamento maggioritario.
Condividendo quanto affermato dall’orientamento maggioritario, la Suprema Corte ha confermato che il termine "presentazione", riferito ad un'istanza scritta, deve essere interpretato nel senso di "deposito nella cancelleria del giudice che deve decidere". Il termine in effetti richiama la contemporanea presenza di colui che avanza l'istanza e di colui che deve deciderla o del cancelliere a seconda che l’istanza venga presentata in udienza o nella cancelleria del giudice procedente3. Del resto, gli artt. 582 e 583 c.p.p. confermano questa interpretazione letterale proprio perché riservano il termine "presentazione" al solo deposito nella cancelleria del giudice indicato, parlando pittosto di “spedizione” con riferimento invece all’uso di mezzi di comunicazione a distanza (servizio postale, fax..).
Il favor impugnationis ha indotto il Legislatore ad estendere il numero delle cancellerie al quale l'atto deve essere "presentato", da un lato, e a prevedere che l'atto di impugnazione venga "spedito" e non "presentato" con il meccanismo di cui all'art. 583 c.p.p., dall’altro.
I principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di notificazione a mezzo posta (Corte cost., sent. n. 477 del 2002), posti a fondamento dell’orientamento minoritario in quanto, non trovano applicazione in questo caso in quanto la pronuncia si riferisce al compimento delle formalità “imposte dalla legge” alla parte, mentre l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. prescrive chiaramente la formalità della "presentazione". Se invece il codice onera la parte di formalità differenti dal materiale deposito in cancelleria, prevede contestualmente che l'effetto per la parte si produce al momento dell'adempimento, a prescindere dalla data in cui l'atto è stato ricevuto dalla cancelleria del giudice. L'invio a mezzo posta dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare non è "imposto dalla legge", piuttosto "consentito", «frutto di una scelta discrezionale della parte».
Nessuno dei due orientamenti ricomprende l'istanza di restituzione nel termine di cui all’art. 175 c.p.p. nella categoria delle impugnazioni. Tuttavia, in accordo con l’orientamento minoritario, non si può porre in dubbio la natura strumentale dell'istanza de qua rispetto alla successiva impugnazione, trattandosi di «"pre-condizione" di una impugnazione, che crea un "incidente di impugnazione" di diretta ed immediata afferenza al sistema delle impugnazioni; un rapporto che giustifica, perciò, dal punto di vista logico, l'applicazione della relativa disciplina», apparendo illogico «riservare il necessario controllo sulla provenienza dalla parte al solo atto di impugnazione e non anche alla richiesta di restituzione in termine che, come detto, ne rappresenta il necessario presupposto». Il mancato rinvio espresso alla disciplina delle impugnazioni costituisce un dato neutro, per nulla foriero di una volontà contraria del Legislatore. Apprezzabile pure l’argomento storico addotto dall’orientamento minoritario, per cui nella vigenza del codice di rito del 1930 tale soluzione pretoria era stata raggiunta proprio alla luce del rapporto di strumentalità tra l'istanza e l'atto principale al compimento del quale essa è diretta.
In calle financo l’argomento minoritario della compressione del termine di trenta giorni di cui all'art. 175, co. 2 bis, c.p.p.. Stabilire che l'invio a mezzo posta dell'istanza comporta l’addebito del rischio del tardivo recapito alla cancelleria del giudice all’istante significa ridurre il termine che la legge assegna all’interessato. E se ciò lo si coniuga all’impossibilità di presentare l’istanza presso un agente consolare all'estero, si comprende che per i condannati per i quali non è stata richiesta l'estradizione è sostanzialmente impossibile presentare tempestivamente l'istanza.
Per non tacere che la genesi dell'introduzione dell'art. 175, co. 2 bis, c.p.p. (sulle spinte della Corte EDU che ravvisava una carenza strutturale nel sistema processualpenalistico italiano con riferimento alle garanzie apprestate ai condannati in contumacia), e il principio costituzionale del giusto processo orientano verso una soluzione che permette all'interessato di usufruire per intero del breve termine previsto a pena di decadenza.
Senza con ciò temere un’arbitraria estensione del concetto di "presentazione" con riferimento alle valutazioni relative alla proposizione di numerose altre istanze o richieste, per ciascuna delle quali dovrà valutarsi, di volta in volta, l'esistenza di un'autonoma ragione di applicazione della disciplina delle impugnazioni.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 - Sez. 6, n. 43088 del 27/09/2016, Bodlli, Rv. 268302; Sez. 5, n. 32148 del 15/01/2016, Raviola, Rv. 267493; Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, Livisianu; Sez. 1, n. 6726 del 20/01/2014, Grembi, Rv. 259416; Sez. 1, n. 25185 del 17/02/2009, Ben Kassi, Rv. 243808; Sez. 2, n. 35339 del 13/06/2007, Bari, Rv. 237759.
2 - Sez. 5, n. 12529 del 14/01/2016, Vrenozi, Rv. 266316; Sez. 2, n. 2234 del 11/12/2013, dep. 2014, Skoko, Rv. 260046; Sez. 2, n. 19542 del 17/05/2006, Ismalaj, Rv. 234208; Sez. 3, n. 4506 del 13/01/2006, Zenelli, Rv. 234051.
3 - Le Ss. Uu. a tal proposito offrono pure un riferimento etimologico, per cui in latino la radice prae significa "davanti a, dinanzi a" e si contrappone ad ab (da cui absens, assente) che indica distanza, allontanamento, separazione
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali Sentenza n. 42043 del 15/09/2017
Svolgimento del processo
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