La banca deve dimostrare di avere inviato il rendiconto di conto corrente

Anatocismo: la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto anche antecedenti ai 10 anni. Cassazione civ. Sentenza n. 1584/2017

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La banca deve dimostrare di avere inviato il rendiconto di conto corrente

In opposizione a ingiunzione di pagamento promossa da istituto di credito, parte resistente (erede dell'originario titolare del conto corrente) chiedeva che la banca fosse dichiarata inadempiente all'obbligo di consegnare la documentazione relativa ai rapporti e alle operazioni intrattenute dalla banca con il loro dante causa.

La controversia aveva principalmente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento della banca all'obbligo di rendiconto, a fronte della quale l'istituto di credito aveva replicato sulla avvenuta regolare consegna degli estratti conto verso i quali il correntista ha l'onere di opporsi entro un termine decadenziale previsto per legge. Cosa mai avvenuta.

Del resto, si è ulteriormente valutato, la banca ha l'onere di documentare integralmente la fonte del proprio credito, producendo tutta la documetazione dal quale scaturisce.

Il caso viene affrontato dalla Corte di Cassazione, che decide con Sentenza n. 1584 del 20/01/2017.

Secondo la S.C. " ... il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato ... ed elementi di altri negozi (così Cass. 21 dicembre 1971 n. 3701)".

E continua " ... in tema di conto corrente bancario ha fondamento applicativo l'art. 1832 c.c. (cui fa rinvio l'art. 1857 c.c.). E in proposito, questa Corte ha ritenuto, in passato, che proprio alla luce di tale disposizione sia corretto credere che l'invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente: con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l'estratto conto ricevuto, non vi è più titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598, in motivazione)".

Tuttavia ne consegue che deve essere provato l'originario invio degli estratti conto. Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: "Appare dunque evidente che la banca non possa considerarsi adempiente all'obbligo di rendicontare il cliente sull'andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso allo stesso gli estratti conto ad esso relativi".

Solitamente, qualora siano trascorsi più di 10 anni, la banca assume non essere ulterirmente tenuta alla conservazione della documetazione. Ciò non è corretto secondo la Cassazione, la quale afferma: "una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; nè essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perchè non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito".

 

A conclusione la S.C. enuncia i seguenti principi di diritto:

"nel contratto di conto corrente bancario, che è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione che si inquadra in quella tipica del contratto del mandato a cui possono aggiungersene altre - l'obbligo di rendiconto si attua attraverso l'invio periodico degli estratti conto, sicchè la banca è inadempiente rispetto a tale obbligo ove non provi di avervi provveduto;

 

"nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; nè essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perchè non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito".

 

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Corte di Cassazione civ. Sentenza n. 1584 del 20/01/2017

Svolgimento del processo

In data 23 marzo 1993 il Tribunale di Venezia pronunciava decreto l'ingiunzione per l'importo complessivo di Lire 629.016.183: importo che costituiva il saldo negativo di un rapporto di conto corrente e di tre rapporti di finanziamento a rimborso rateale intercorso tra la C.Ri. di V. e Bi.Gi..

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