La corretta classificazione catastale di un immobile privato adibito ad ufficio pubblico

Un immobile deve essere accatastato nella categoria B/4, uffici pubblici, anche se di proprietà di un privato, qualora destinato ad esigenze pubblicistiche quale sede di pubblici uffici. Cassazione Ordinanza n. 17683/2017

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La corretta classificazione catastale di un immobile privato adibito ad ufficio pubblico

Sorta controversia con l'Agenzia delle Entrate sul corretto classamento catastale di un immobile, il caso affrontato nelle Commissioni tributarie nei due gradi di giudizio approdava in Corte di Cassazione per decidere se fosse corretta la classificazione del bene nella categoria B/4 piuttosto che nella categoria D/8.
Vedasi, in proposito, la Tabella delle categorie catastali in vigore.

L'immobile era di proprietà di un soggetto privato il quale aveva locato il complesso immobiliare ad un Comune perché lo destinasse a uffici o depositi. Nella realtà, tuttavia, lo stesso immobile era stato fattivamente destinato dal Comune a sede del Tribunale circondariale.

Secondo la Corte di Cassazione non risulta rilevante la proprietà dell'immobile in capo al privato (" ...né assume a tal fine rilievo decisivo la circostanza della titolarità privata del bene") potendosi presentare il caso di immobile classificato in B/4 ("Uffici pubblici") anche se di proprietà privata.
Assume invece definitivo rilievo, sempre secondo la S.C. la reale restinazione del bene, e afferma l'Ordinanza: " ... a fronte della incontestata ristrutturazione ed attuale conformazione interna delle unità immobiliari de quibus all'uso pubblico e collettivo di ufficio giudiziario (Tribunale), va esclusa un'attuale destinazione delle stesse ad uso commerciale ... ".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 17683 del 17/07/2017:

 

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