La CTU nel processo amministrativo deve rispettare l'iter procedurale dell'art. 67 CPA
Nel Processo Amministrativo la CTU deve rispettare il contraddittorio tecnico e l'iter previsto dall'art. 67 del C.P.A. a pena di nullità. Consiglio di Stato Sentenza n. 175/2017

Talvolta può essere disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio anche nel processo amministrativo. Le regole della CTU sono tendenzialmente analoghe a quelle del codice di procedura civile, alle quali anche si richiama espressamente l'art. 67 cpa, titolato, appunto, "Consulenza tecnica d'ufficio" al comma 3. L'art 67 del codice del processo amministrativo, recita (riportiamo per esteso l'articolo):
1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.
2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile
3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.
5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.
Nel caso di specie il CTU dopo avere accettato l'incarico depositava l'elaborato peritale lo stesso giorno dell'udienza di discussione avanti al TAR, a seguito della quale il Collegio tratteneva in decisione il ricorso, per poi depositare la sentenza.
Secondo il Consiglio di Stato in tal modo la CTU non aveva permesso il regolare svolgimento del contraddittorio. In particolare rileva: " ... si deve ricordare che l'art. 67 del c.p.a. prevede, a garanzia della correttezza degli accertamenti che devono essere effettuati e per il rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio fra le parti, un articolato procedimento attraverso il quale deve essere svolta la consulenza tecnica d'ufficio".
Seppur la CTU si fosse svolta nel contraddittorio tecnico nella prima fase, il deposito dell'elaborato in sede di udienza di discussione aveva eliminata la possibilità di replica, secondo lo schema previsto dalle lettere c), d) ed e) del comma 3° dell'art. 67 c.p.a. Ciò è sufficiente, secondo la Corte di Palazzo Spada, a invalidare completamente la CTU.
A nulla rileva, inoltre, la mancata lamentala od opposizione da parte da parte del procuratore degli appellanti, non avendo essa valore sanante: "Né, infine, può avere rilievo la circostanza che il procuratore degli appellanti non si è opposto, il giorno dell'udienza, al passaggio in decisione della causa, non essendovi alcuna prova dell'avvenuta conoscenza, da parte del delegato presente alla discussione, dell'avvenuto deposito della CTU della quale si discute o di una sua eventuale rinuncia ai termini a difesa".
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Di seguito il testo di
Consiglio di Stato Sentenza n. 175 del 17/01/2017:
FATTO e DIRITTO
1.- I signori L.G. e L.A. hanno impugnato davanti al T.A.R. per la Campania, l'ordinanza, n. 131 del 9 luglio 2008, con la quale il Comune di Castel San Giorgio ha ordinato la demolizione di opere ritenute abusive realizzate nell'area di loro proprietà adibita a ricovero di automezzi.
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