La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc può essere proposta in separato giudizio?
Può la domanda di risarcimento danni per lite temeraria essere proposta in autonomo giudizio? Accoglimento dell'opposizione a d.ing. e caducazione automatica dell'esecuzione forzata. Cass. Sentenza n. 2727/2017

La Corte di Cassazione civile, con Sentenza n. 2727 del 02/02/2017, ha stabilito che la domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. ha come luogo naturale di proposizione il processo all'interno del quale sarebbe scaturito l'ipotetico e da vagliare comportamento processuale scorretto.
Afferma la S.C., infatti: " ... il potere di rivolgere l'istanza, essendo previsto come potere endoprocessuale collegato e connesso all'azione od alla resistenza in giudizio, non può essere considerato (salvo il caso eccezionale che il suo esercizio sia rimasto precluso in quel processo da ragioni attinenti alla sua struttura e non dipendenti dall'inerzia della parte) come potere esercitabile al di fuori del processo e, quindi, suscettibile di essere esercitato avanti ad altro giudice, cioè in via di azione autonoma; ...".
Dichiara, inoltre, che non trattasi di un problema di competenza ma della possibilità radicale che un tale diritto venga esercitato, e aggiunge: " ... quando tale esercizio avvenisse non ricorrerebbe una situazione di esercizio di un'azione davanti ad un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente, bensì, l'esercizio di un'azione per un diritto non previsto dall'ordinamento, ... ". Con la conseguenza che la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Ma la sentenza è interessante anche sotto altro profilo: gli effetti dell'accoglimento del decreto ingiuntivo nei confronti dell'esecuzione forzata in corso. La domanda posta è: deve l'opponente al d.ing. e parte esecutata nella procedura esecutiva promuovere apposita opposizione?
Secondo la Suprema Corte non è necessario: "L'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo con sentenza passata in giudicato, e la definitiva revoca del decreto stesso, determinano ovviamente la caducazione del relativo titolo esecutivo. Orbene, il venir meno del titolo esecutivo determina automaticamente anche la caducazione dell'intervento fondato su quel titolo, e in generale degli atti di esecuzione (peraltro solo nei limiti previsti dall'art. 653 c.p.c., comma 2, se si tratta di decreto ingiuntivo), senza alcuna necessità per il debitore di proporre una opposizione esecutiva onde far valere tale sopravvenuta inefficacia".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 2727 del 02/02/2017:
Fatti e svolgimento del processo
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