La donazione tipica ad esecuzione indiretta non è una donazione indiretta
La donazione tipica ad esecuzione indiretta non è una donazione indiretta e per il requisito della forma necessita dell'atto pubblico. Un caso di trasferimento di strumenti finanziari mediante bancogiro. SS. UU. civili Sent. n. 18725/2017

La donazione, non di modico valore, necessita della forma pubblica ad substantiam come prescritto dall'art. 782 del codice civile. La donazione può avere ad oggetto beni immobili e beni mobili e se la donazione riguarda beni mobili ed è di modico valore è valida anche in assenza di atto pubblico. E' quanto stabiliscono gli articoli 78/ e 783 del codice civile.
782. Forma della donazione
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
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783. Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione a Sez. Unite civili Sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 tizio aveva trasferito valori mobiliari (quote azionarie) per un ingente valore a Caia, poco prima della sua morte.
All'apertura della successione insorgevano gli eredi di Tizio, chiedendo la dichiarazione di nullità della donazione per carenza della forma scritta.
Le corti di merito si sono divise, accogliendosi in primo grado la richiesta di nullità per carenza della forma ma avendosi in sede di appello una totale riforma della sentenza di primo grado, avendo ritenuto la CA che l'operazione posta in essere era da collocarsi nelle fattipecie delle "donazioni indirette" per le quali non vige un obbligo di forma se non direttamente collegato al tipo di negozio giuridico posto in essere.
Il caso viene sottoposto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale descrive il quesito postole innanzi in questo modo: " ... stabilire se l'operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisca una donazione tipica, identificata dalla definizione offerta dall'art. 769 cod.civ., o sia inquadrabile tra le liberalità non donative, ai sensi dell'art. 809 cod.civ., ossia tra gli atti, molti dei quali aventi una propria disciplina, che, secondo una accreditata definizione dottrinale, possono essere impiegati per attuare in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione".
In parte motiva, le SS.UU. stendono un interessante catalogo di casi tipici di donazione indiretta che già sono stati oggetto di esame da parte della giurisprudenza. Questi casi permettono di esaminare gli aspetti di distinzione delle liberalità non donative rispetto al contratto di donazione. E, aggiunge la S.C.: "Sotto questo profilo, proprio muovendo dalla lettura dei dati offerti dall'esperienza giurisprudenziale, la dottrina ha evidenziato che la donazione indiretta non si identifica totalmente con la donazione, cioè con il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell'arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità. Si tratta - è stato sottolineato - di liberalità che si realizzano: (a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; (c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; (d) con la combinazione di più negozi (come nel caso dell'intestazione di beni a nome altrui)".
Alla luce di ciò, le Sezioni Unite hanno ritenuto che le operazioni di bancogiro poste in essere dal de cuius non andassero affatto a beneficiare Caia in modo "indiretto" e che l'incremento del patrimonio della stessa fosse, anzi, proprio direttamente effetto della tipologia di operazione ordinate da Tizio. Quindi, una vera e propria dazione diretta. Leggiamo, infatti: "il passaggio di valori patrimoniali a titolo di liberalità dal beneficiante al beneficiario eseguito a mezzo banca non ricade nell'ambito del contratto a favore di terzo, schema attraverso il quale - come si è visto - lo stipulante può realizzare un'attribuzione patrimoniale indiretta a favore del terzo avente i connotati della spontaneità e del disinteresse".
Ne', aggiunge la Corte, la " ... fattispecie che qui viene in considerazione è assimilabile alla cointestazione del deposito bancario, suscettibile di integrare gli estremi di una donazione indiretta in favore del cointestatario".
A conclusione le SS.UU. esprimono il seguente principio di diritto:
"Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione a Sez. Unite civili Sentenza n. 18725 del 27/07/2017:
FATTI DI CAUSA
1. - La vicenda riguarda una fattispecie attributiva triangolare a mezzo banca compiuta a titolo di liberalità: più precisamente, concerne un trasferimento di valori mobiliari, di cospicuo valore, depositati su un conto bancario, eseguito in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l'operazione.
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