La lista dei reati con patrocinio a carico dello Stato indipendentemente dal reddito

Per alcuni reati la persona offesa è sempre ammessa al patrocinio a carico dello Stato, indipendentemente da reddito proprio o familiare. Cassazione penale Sentenza n. 13497/2017

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La lista dei reati con patrocinio a carico dello Stato indipendentemente dal reddito

Prendiamo spunto dalla Sentenza n. 13497 del 20/03/2017 della Corte di Cassazione penale per illustrare brevemente una agevolazione normativa, un aiuto statale alla persona offesa di determinati tipi di reati.

Nel caso affrontato dalla S.C., una persona offesa per il rato di stalking presentava al GUP istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenendone, tuttavia, la reiezione.
Il rigetto veniva motivato additando il difetto delle "necessarie indicazioni concernenti il reddito proprio e dell'eventuale nucleo familiare".

Secondo il DPR 30/05/2002, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia), all'art. 79, titolato "Contenuto dell'istanza", infatti:

1.  L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a)  la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b)  le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c)  una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

... OMISSIS ...

La parte aveva omesso di depositare la documentazione richiesta dalla lettera c) dell'art. 79 T.U.S.G..

Avverso il rigetto veniva presentata opposizione che pure, tuttavia, veniva respinta; infine, il caso veniva presentato all'attenzione della Corte di Cassazione.

La Corte ricorda i principi e la normativa che regola il gratuito patrocinio. In particolare ricorda che l'art. 76, comma 4 ter, T.U.S.G., dispone:

"La persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis, nonchè, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto"

Di seguito il titolo di ogni articolo richiamato dalla suddetta norma:

  • art. 572 Maltrattamenti contro familiari o conviventi
  • art. 583 bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
  • Art. 609 bis Violenza sessuale
  • Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne
  • Art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo
  • Art. 612 bis Atti persecutori
  • art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù     
  • art. 600-bis. Prostituzione minorile
  • art. 600-ter. Pornografia minorile
  • art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
  • art. 601. Tratta di persone
  • art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi
  • art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne
  • art. 609-undecies. Adescamento di minorenni

Ad una attenta lettura dell'art. 76 comma 4 appena riportato, l'attenzione si sofferma, piuttosto, sulla valenza della parola "può" ( ' ... può essere ammessa al patrocinio ... "), la quale potrebbe far intendere un potere discrezionale del magistrato sull'ammissione o meno la persona al beneficio del gratuito patrocinio secondo parametri liberi. Tuttavia, la Corte di Cassazione afferma: "Ritiene il Collegio che il termine "può" debba essere inteso come dovere del giudice di accogliere l'istanza "se" presentata dalla "persona offesa" da "uno dei reati di cui alla norma" e all'esito della positiva verifica dell'esistenza di un "procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati". E aggiunge: "Tale interpretazione si impone in prospettiva teleologica posto che la finalità della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale".

La S.C. compie una ulteriore precisazione laddove sottolinea una potenziale distinzione fra "persona danneggiata" dal reato, rispetto alla "persona offesa". Solamente questa ultima è indicata letteralmente dalla norma dell'art. 76 comma 4. Nel primo caso, la persona danneggiata dal reato potrà ricorrere al patrocinio solo nel caso in cui il suo reddito non superi i limiti fissati dal D.P.R. n. 115 del 2002.

La persona offesa da uno dei reati su elencati, invece, dovrà essere sempre ammessa al gratuito patrocinio, indipendentemente dal reddito dichiarato e, naturalmente, divenendo irrilevante, alla luce di quanto appena emerso, la produzione della documentazione richiesta dall'art 79 a corredo di una istanza di ammissione che dovrà comunque essere presentata.

 

Per la disamina di ulteriori interessanti questioni riguardanti
il Gratuito Patrocinio, vedi anche il vademecum
"Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile"

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 13497 del 20/03/2017:

 

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