Pubblicata la Legge 17/10/2017 n. 161 di modifica del codice delle leggi antimafia
Pubblicata in G.U. la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 contente Modifiche al codice delle leggi antimafia, alle misure di prevenzione, al codice penale e di procedura penale

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4/11/2017 la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 titolata "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate."
Il provvedimento approvato è esteso e complesso; si compone di 38 articoli suddivisi in 7 capi che apportano, in particolare, numerose modifiche al Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011). Vediamo in superficie alcune novità, senza pretesa di completezza.
L’art. 1 introduce un primo aspetto innovativo con ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. La norma, infatti, allarga l'elenco dei soggetti a pericolosità qualificata, agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere per reati contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione); agli indiziati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; nonchè dei reati di terrorismo, agli indiziati di stalking.
Gli artt. 2 e 3 modificano il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali.
L’art. 4 della riforma modifica in aggiunta l'art. 14 del codice antimafia, disponendo che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a custodia cautelare o a detenzione per espiazione di pena, Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si e' protratto per almeno due anni, il giudice debba, anche d’ufficio, verificare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto, così da revocare la misura in caso di accertamento negativo o, in caso contrario, emettere decreto con cui ordinarne l'esecuzione.
Le modifiche alle Misure di prevenzione patrominiale, prevedono lo spostamento della competenza dal tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto. Vengono istituite a livello sede distrettuale sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione.
Il nuovo articolo 34-ter del Codice prevede che sia "assicurata la priorita' assoluta nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale".
Si sposta la competenza dell'esecuzione del sequestro dall'Ufficiale Giudiziario alla Polizia Giudiziaria (art. 21).
Il sequestro viene disposto sui beni quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
L'art. 24 del codice antimafia subisce la seguente modifica: "Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti e' instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale".
Interessante la novità riguardante la "confisca per equivalente" da far valere nei casi in cui i beni sono nel frattempo venuti meno, affermando la nuova norma che se "non e' possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perche' il proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilita', anche per interposta persona".
Cauzione. Introdotta la possibilità di pagare in rate mensili la cauzione in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione.
Rivista anche (art. 34 e 40 del codice) l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e delle aziende, prevedendo una dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda.
Vengono introdotte norme per la trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari (art. 41); mediante rotazione nell'affidamento degli incarichi. Viene introdottoa una delega al Governo per disciplinare le incompatibilità dell'amministratore giudiziario e del curatore nelle procedure concorsuali.
Viene inserito l'art. 41-bis titolato "Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate" per l'accesso a risorse economiche, con l'indicazione di un importantissimo privilegio sui crediti così ottenuti: "Il privilegio di cui al presente articolo e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante".
Nuove disposizioni in materia di sgombero e liberazione di immobili sequestrati.
Nuove norme per la disciplina della tutela dei terzi nei procedimenti di prevenzione: artt. 20 (Disposizioni generali per la tutela dei terzi), 21 (Accertamento dei diritti dei terzi) e 22 (Rapporto con le procedure concorsuali) della nuova legge.
Introdotte modifiche (art. 31) alla disciplina della confisca c.d. allargata di cui all’art. 12-sexies del d.l. 306/1992 e legge di conv. n. 356/1992. La confisca allargata viene estesa e assimilata alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.
L'art. 34 della Legge 161/2017 dispone una delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, con lo scopo primario di favorire l'emersione del lavoro irregolare, contrastare dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
La nuova normativa entra in vigore a partire dal 19/11/2017.
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Di seguito il testo di
Legge 17 ottobre 2017, n. 161
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.
Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
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