Mancata pronuncia sulla distrazione delle spese e correzione dell'errore materiale

Impugnativa o correzione di errore materiale per la mancata pronuncia sulla distrazione delle spese legali a favore del legale antistatario?

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Mancata pronuncia sulla distrazione delle spese e correzione dell'errore materiale

La Sentenza 07/03/2017, n. 86 del Consiglio per la Giustizia Amministrativa della regione Sicilia offre lo spunto per esaminare la particolarità dell'impugnazione avverso il provvedimento conclusivo di un grado del giudizio che "dimentichi" di disporre la distrazione delle spese legali, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., pur ritualmente richiesta dal legale.

Il caso è quello dell'avvocato che chiede nelle proprie conclusioni di essere diretto destinataio della somma che controparte verrà eventualmente condannata a pagare ma nella sentenza si ritrova la condanna di controparte a rifondere le spese legali ma nessun riferimento alla distrazione a favore del legale.

Quale il rimedio?

La Corte di Cassazione, nel giudizio civile, ha maturato una giurisprudenza divenuta oramai costante inaugurata solo pochi anni fa con Sentenza delle Sezioni Unite del 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi, tra le molte altre, da Cass. 10 gennaio 2011, n. 293, o da Cass. 30 gennaio 2012, n. 1301); secondo le SS.UU. all'omissione di pronunzia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali. Vedasi in tal senso anche Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016, in questa rivista.

Sulla legittimazione a proporre tale ricorso, e quindi, in definitiva, sull'individuazione della parte legittimata attiva, la Corte di Cassazione dichiara essere "il difensore legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale" avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio si era formulata specifica richiesta in tal senso. Sulla creazione di un rapporto diretto fra avvocato e iniziale controparte vedasi anche "La distrazione delle spese legali fa sorgere un rapporto diretto fra avvocato e controparte".

La Sentenza del Consiglio per la Giustizia Amministrativa della regione Sicilia prende atto dell'orientamento della Corte di Cassazione, tuttavia, introduce una sfumatura. Afferma il Consiglio: "Non ignora il Collegio che la più recente giurisprudenza si è orientata nel senso che l'avvocato non dovrà impugnare la decisione secondo le vie ordinarie, ma potrà attivare la più celere procedura per la correzione degli errori materiali (ex artt. 287 e 288 c.p.c.); e ciò in quanto l'obiettivo è dell'interessato è quello "di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione" che resta immutata (cfr. Cass. SS.UU. n. 16037/2010)".

Ed ecco la sfumatura: "Ma il Collegio ritiene che tale "rimedio acceleratorio" costituisca solamente una "facoltà" riconosciuta al creditore antistatario nel suo esclusivo interesse; e che pertanto sia ancora ammissibile - non sussistendo controindicazioni né "controinteressi" al riguardo - il ricorso al tradizionale strumento dell'impugnazione; mezzo utilizzato, per l'appunto, dall'appellante".

Tuttavia, a ben esaminare l'ordinanza 3566/2016 della Corte di Cassazione (vedasi link su indicato) ove si legge testualmente " ... sull'omissione di pronunzia sulla domanda di distrazione DEVE ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali ... ", l'inciso "deve" parrebbe non lasciare spazi, e la correzione errori materiali parrebbe essere non una strada alternativa ma l'unica possibile.

 

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Di seguito il testo di
Consiglio per la Giustizia Amministrativa Sicilia Sentenza 07/03/2017, n. 86

FATTO

I. Nell'anno 2008 i Sigg.ri A.C. e G.C. proponevano innanzi al T.A.R. Catania ricorso per ottemperanza della sentenza n.446/2007 resa dal Tribunale di Messina, passata in giudicato.

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