Mancato pagamento del mantenimento: paga lo Stato

Nel caso di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, il coniuge in stato di bisogno può accedere ad un Fondo di solidarietà Statale. Pubblicato decreto del Ministero Giustizia Decreto 15/12/2016

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Mancato pagamento del mantenimento: paga lo Stato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 11 del 14 gennaio 2014 il Decreto del Ministero della Giustizia datato 15 dicembre 2016 titolato "Individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonche' la previsione delle modalita' per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate, ai sensi dell'articolo 1, comma 416, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

Si da così attuazione alle previsioni della Legge di Stabilità 2016 che aveva istituito lo speciale fondo di solidarietà con i commi 414, 415 e 416 e che di seguito si riportano:

414. E' istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno.

415. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 414, il coniuge in stato di bisogno che non e' in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, puo' rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilita' dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non e' soggetto al pagamento del contributo unificato.

416. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 414 e 415, con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalita' per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 414 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415.

La normativa si applica nei casi in cui il coniuge titolare di assegno di mantenimento determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile non riceva alcun pagamento per inadempienza del soggetto obbligato, qualora l'assegno sia determinato per il mantenimento di figli minori o di figli maggiorenni ma portatori di handicap. Il coniuge in stato di bisogno potrà depositare presso il Tribunale di propria residenza una istanza per ottenere il pagamento da parte dello speciale Fondo di Solidarietà appositamente istituito.

Il Ministero, valutata la sussistenza de i riquisiti di legge provvede all'erogazione.
Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non e' soggetto al pagamento del contributo unificato.

ATTENZIONE: la normativa ha inizio in via sperimentale solamente presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello.

La domanda va compilata secondo il modulo pubblicato in apposita sezione dell'area del sito del Ministero della Giustizia andranno indicati una serie di dati fra cui l'indicazione che il valore  dell'indicatore  ISEE  o  dell'ISEE corrente in corso di validita' e' inferiore o uguale a euro 3.000. Non tutti, pertanto, potranno accedere al fondo, ma solamente chi si trova con basso reddito.

Il Fondo si occupera di recuperare le somme non corrisposte presso il coniuge inadempiente anche in forma esecutiva se necessario, surrogandosi nei diritti del coniuge in stato di bisogno.

 

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Di seguito il testo del
Decreto del Ministero della Giustizia datato 15/16/2016:

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 dicembre 2016

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