Nel condominio prevale la disciplina delle cose comuni rispetto alle norme sulle distanze

La prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze. Cassazione civile Sentenza n. 14916/2017

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Nel condominio prevale la disciplina delle cose comuni rispetto alle norme sulle distanze

Con Sentenza n. 14916 del 15/06/2017 la Corte di Cassazione civile riconferma un princpio giurisprudenziale solitamente non all'evidenza del giurista e che riguarda la soluzione del possibile contrasto fra norme urbanistiche che regolano la distanza negli edifici e le regole dell'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. e ss.

Il principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza della Corte di legittimità e richiamato nella controversia in questione afferma che "in tema di condominio le norme sulle distanze, rivolte fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocità i rapporti fra proprietà individuali, contigue e separate, sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultime non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall'art. 1102 c.c."

In effetti, ricorda la Corte, nell'ipotesi di contrasto, "la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima".

Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., deve ritenersi legittima l'opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 14916 del 15/06/2017:

 

I FATTI DI CAUSA

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