Nel giudizio di revoca dell'amministratore il condomino può stare in giudizio personalmente
Non è necessario il patrocinio legale. Nel giudizio di revoca dell'amministratore condominiale il singolo condomino può stare in giudizio personalmente. Cassazione civ. Ordinanza n. 15706/2017

Piuttosto innovativa l'Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017 della Corte di Cassazione civ. Sezione sesta, che certo non farà far salti di gioia al mondo degli avvocati. L'argomento è quello della necessità - o meno - del patrocinio legale nei giudizi di revoca dell'amministratore condominiale, materia piuttosto diffusa.
La giurisprudenza fino a questa sentenza era orientata nel ritenere necessaria la presenza dell'avvocato difensore per il deposito del ricorso per la revoca dell'amministratore; era inizio di quest'anno quando in molti hanno riferito della sentenza Tribunale di Modena del febbraio 2017.
Non dello stesso avviso la Corte di Cassazione.
La quale scrive: " ... il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio ex artt. 1129, comma 11, c.c. e 64, disp. att. c.c., dà luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l'intervento del giudice è diretto all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di "status", non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.c."
Ma la Corte chiarisce ulteriori importanti elementi.
Nessun litisconsorzio necessario per in condominio e gli altri condomini. L'unico legittimato passivo è l'Amministratore stesso, e ciò in realtà non costituisce una novità giurisprudenziale (es. Cassazione n. 23955/2013 ). Esprime la Suprema Corte: " ... va peraltro osservato come il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Non è quindi ammessa la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini: interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini".
Infine, sulle spese di lite. Senza il patrocinio tecnico non spetta la liquidazione delle spese legali. Secondo la giurisprudenza costante della Corte: " ... nei procedimenti in cui è consentita alla parte la difesa personale, la stessa, che non rivesta anche la qualità di avvocato, non può richiedere che il rimborso delle spese vive concretamente sopportate, da indicarsi in apposita nota, e non ha certo diritto alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore legalmente esercente".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civ. Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017:
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente M. P. impugna, articolando due motivi di ricorso ex art. 111 Cost., il decreto del 22 aprile 2016 della Corte d'Appello di Roma, che ha accolto il reclamo proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Roma reso in data 14 maggio 2015, con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di Luigi Fortuna di revoca giudiziale del P. dall'incarico di amministratore del Condominio ___________, nn. 180/240, Roma, in quanto proposta personalmente dalla parte senza il ministero di difensore.
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