Nella domanda ex art 2932 c.c. va prodotto il certificato di destinazione urbanistica
Va prodotto il Certificato di Destinazione Urbanistica nell'azione ex art. 2932 c.c. per far valere l'inadempimento degli obblighi del preliminare di compravendita. Cassazione civile Sentenza n° 17749/2017

La Corte di Cassazione civile, con Sentenza n° 17749 del 19 luglio 2017, ricorda due principi processuali di sicuro interesse, uno in materia di onere di riproposizione di specifico motivo d'appello e l'altra riguardante l'onere di produzione del certificato di destinazione urbanistica nelle controversie promosse ex art 2932 cod. civ.
Nel caso di specie era sorta controversia in ordine al mancato rispetto delle obbligazioni assunte con preliminare di compravendita, a seguito del quale il promittente acquirente chiedeva l'accertamento dell'inadempimento dei promittenti venditori e pronuncia ex art. 2932 c.c..
La corte di merito, tuttavia, accertato l'inadempimento rigettava la domanda attrice ex art. 2932 c.c., per la mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica del terreno. Parte della sentenza confermata in secondo grado.
L'onere di produzione in corso di causa, nel caso in cui non venga allegato allo stesso preliminare, è principio costante della giurisprudenza, con il distinguo necessario fra il caso di preliminare proprio o di preliminare improprio, avente quest'ultimo effetti traslativi.
Già la S.C. infatti ha avuto modo di esprimere il principio secondo il quale
"Il certificato di destinazione urbanistica è necessario soltanto per la valida conclusione del contratto definitivo, posto che l'art. 18, comma 2, L. n. 47/1985 si riferisce ai soli contratti che determinano effetti reali e non anche a quelli con effetti obbligatori, come il preliminare di compravendita: se ne ha che il c.d.u. va allegato nel solo primo caso oppure - in ipotesi di azione ex art. 2932 c.c. - va prodotto nel fascicolo di giudizio, attesa la funzione sostitutiva di tale azione del contratto definitivo non concluso".
E' opportuno, pertanto, tenere presente che nelle controversie ex art. 2932 c.c., in applicazione di quanto previsto dagli artt. 30 e 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 è necessaria l'allegazione agli atti di trasferimento, di costituzione o di scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni del certificato di destinazione urbanistica e di indicazione degli estremi del titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Autorità competente.
Il rigetto della domanda fondato sulla mancata produzione del CDU assorbiva ulteriori domande formulate dalle parti. Su di una in particolare, una domanda di interessi sulla somma dovuta, il giudice non si era pronunciato e parte appellante si era limitata a riformulare la domanda senza farne oggetto di specifica motivazione. La Corte di Cassazione, sulla questione, ricorda un proprio precedente secondo il quale "a fronte di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato, avendole ritenute assorbite da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, l'appellante che questa preliminare decisione impugni non ha l'onere di proporre anche uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite. Un siffatto motivo di gravame risulterebbe in realtà privo di oggetto, proprio perchè fa difetto una statuizione contro cui appuntare specifiche doglianze: sicchè, in simili casi, l'appellante che intenda tener ferme anche le domande in ordine alle quali non v'è stata pronuncia non ha altro onere che quello di riproporre dette domande all'attenzione del giudice di secondo grado, nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n° 17749 del 19/07/2017:
FATTI DI CAUSA
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