Non punibile per tenuità del fatto sottrarsi all’alcoltest se non si cagionano incidenti
Tenuità del fatto per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest in potenziale guida in stato di ebbrezza. Cassazione Sentenza n. 42255/2017

1. La massima
Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non è punibile per particolare tenuità del fatto se, tra le altre, nessun effettivo pregiudizio alla circolazione e alla incolumità degli utenti della strada risulta essersi verificato prima dell’intervento delle forze dell’ordine.
In questo modo la sentenza n. 42255 del 21 dicembre 2016-15 settembre 20017 della IV Sezione.
2. Fatto e quaestio iuris
L’imputato era stato condannato1 per essersi rifiutato di sottoporsi al test etilometrico, motivo per cui ricorreva a mezzo del difensore lamentando violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., ossia della speciale causa di non punibilità per tenuità del fatto, la cui applicazione è stata richiesta dall’imputato per la prima volta durante il giudizio d’appello.
La richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità è stata rigettata dal giudice di appello che richiamava all’uopo la ratio perseguita dal Legislatore che non rende minimale la violazione ascritta all’imputato, il rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico.
L’art. 131 bis c.p. prevede l’esclusione della punibilità per i reati puniti con la pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a cinque anni quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Nel caso di specie la condotta riguarda il rifiuto di sottoporsi al test etilometrico, non essendo apprezzabile una concreta offesa cagionata dalla condotta dell’imputato, se non in termini di pericolo di uno stato di ebbrezza comunque non accertato.
3. Il decisum
Secondo la Suprema Corte la motivazione del giudice di appello è insufficiente perché basata su una presunzione di pericolosità in astratto del rifiuto di sottoposizione al test etilometrico, senza aver fatto riferimento al caso concreto.
Una presunzione, questa, esclusa dal giudice di legittimità, che ha invece riconosciuto la compatibilità del nuovo istituto con la condotta passiva del rifiuto, sul presupposto che, sulla scia delle Sezioni Unite del 25/02/2016, «una volta accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pure sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato».
A motivo di ciò, il giudizio espresso dalla Corte d’appello è ritenuto dalla IV Sezione «privo di qualsiasi concreta ed effettiva verifica del quadro complessivo in cui si è manifestata la condotta antidoverosa, sia in relazione alle modalità della condotta, sia in relazione alla gravità del pericolo alla circolazione e alla integrità personale degli utenti della strada che dal fatto è derivato con eventuali danni a cose o a persone».
Il Giudice territoriale, secondo la Corte, avrebbe dovuto procedere ad una valutazione dei fatti come emergenti dalla decisione di primo grado, con particolare riferimento alle specifiche valutazioni espresse in sentenza dal giudice di merito in ordine all’offensività della condotta, per trarre financo elementi di valutazione dalla misura della pena applicata.
Per la Suprema Corte ricorrono i presupposti per interpretare la condotta del conducente in termini di minore riprovevolezza del fatto, sulla base di tali circostanze:
a) all’imputato fu consentito di proseguire sino a casa alla guida dell’autovettura;
b) l’età dell’imputato e la sua incensuratezza;
c) nessun effettivo pregiudizio alla circolazione e alla incolumità degli utenti della strada risulta essersi verificato prima dell’intervento delle forze dell’ordine, «a prescindere dalla condotta scarsamente collaborativa tenuta dal prevenuto»;
d) la pena edittale applicata dal giudice di primo grado è stata contenuta nei limiti minimi edittali e quindi risulta compatibile con una valutazione di merito espressa in ordine ad un minimo disvalore penale della condotta.
4. Considerazioni
Una delle circostanze poste a fondamento dell’applicazione dell’istituto della speciale causa di non punibilità riguarda il non aver provocato l’imputato nessun effettivo pregiudizio alla circolazione e alla incolumità degli utenti della strada risulta essersi verificato prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Tuttavia, tale motivo che la Corte valuta positivamente ai fini della concessione dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. è accompagnato dall’inciso «a prescindere dalla condotta scarsamente collaborativa tenuta dal prevenuto».
Invero, il principio di doverosa collaborazione del cittadino con l’Autorità amministrativa è uno dei principi più ricorrenti del Codice della Strada e, in casi simili, la mancata collaborazione nel caso di rifiuto di sottoposizione ad accertamento etilometrico ostacola l’attività volta a valutare la rispondenza della condotta al tenore normativo, posto che il primo comma dell’art. 186 C.d.S. pone categoricamente il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Va da sé che il rifiuto dell’accertamento atto a constatare il rispetto del divieto non permette all’Autorità pubblica di ostacolare una condotta, nel dubbio, potenzialmente pericolosa e quindi potenzialmente lesiva se fosse accertato lo stato di ebbrezza.
Si comprende che la collaborazione richiesta all’utente della strada, in particolare questa collaborazione, non è di poco momento. È una collaborazione funzionale a garantire il controllo sulle strade, il rispetto del divieto di guida in stato di ebbrezza, quindi è funzionale a permettere alla Pubblica Autorità di garantire, o quanto meno di provare a garantire, la sicurezza degli utenti della strada, una sicurezza tanto repressiva quanto, ancor più importante, preventiva.
Nel caso di specie, si è ritenuto di particolare tenuità la condotta di chi, maggiorenne e quindi presuntivamente capace fino a prova contraria di un giudizio di riprovevolezza delle proprie azioni, volontariamente e consapevolmente rifiuta l’accertamento etilometrico. La Suprema Corte con quell’inciso ha dimostrato di riconoscere piena importanza al principio di leale collaborazione, tuttavia ha voluto anche mostrare il lato “mite” della giustizia penale, in grado di saper applicare il diritto sceverando l’emotività (sui rapporti tra alcol e auto non servono parole) dalla funzione giudicante (applicazione di una causa di non punibilità ravvisandone i presupposti applicativi), valorizzando altre circostanze generalmente rivelatrici dell’assenza di una refrattarietà al reato, come l’incensuratezza e la valutazione operata dagli stessi operatori di polizia che hanno consentito all’imputato di mettersi nuovamente alla guida.
Sulla bontà giuridica della decisione potrebbero non coltivarsi dubbi. Solo il tempo potrà misurare invece la sua capacità specialpreventiva e, al contempo, generalpreventiva.
Dott. Andrea Diamante
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1 - Corte d’appello di Milano12 luglio2016, conferma GIP Tribunale di Varese 2 luglio 2015. La pena era stata convertita ai sensi dell’art. 186, co. 9, C.d.S.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sentenza n. 42255 del 15 settembre 2017:
Ritenuto in fatto
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