Non è responsabile l'amministratore condominiale che non paga l'assicurazione per mancanza di fondi
Condominio: l'amministratore non è tenuto ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento delle spese e non assume responsabilità per mancati rinnovi contrattuali. Cassazione Ordinanza n. 24920/2017

Nel caso di specie accadeva che una assicurazione non provvedesse a coprire i danni causati al malcapitato condomino, per danni causati da un incendio sul tetto del condominio, motivando che la copertura non poteva essere data a causa del mancato pagamento del premio assicurativo da parte dell'amministratore condominiale.
Subito il danneggiato girava la domanda di risarcimento all'amministratore il quale, tuttavia, si difendeva asserendo di non avere avuto la disponibilità economica per provvedere al pagamento del premio assicurativo, stante la morosità di alcuni condomini, persistente nonostante i reiterati solleciti di pagamento.
Il Tribunale adito, accertava la responsabilità dell'amministratore del condominio (a quel punto diventato ex amministratore).
La Corte d'Appello, tuttavia, accoglieva impugnazione dell'ex amministratore, dichiarandolo esente da responsabilità a motivo dell'accertata mancanza di fondi nelle casse condominiali a sua volta determinata dalla morosità dei condomini. Aggiunge la Corte d'Appello che i comprovati solleciti inviati ai condomini morosi erano sufficienti ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal mandato, non essendo tenuto l'amministratore ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento della polizza assicurativa.
Non solo, sempre secondo la Corte d'Appello, l'amministratore, al fine di espletare diligentemente il proprio mandato, non è neppure tenuto ad esperire il ricorso alla procedura monitoria per esigere i pagamenti delle quote.
Il caso viene sottoposto alla Corte di Cassazione la quale decide con Ordinanza n. 24920 del 20 ottobre 2017.
La S.C. ricorda che "l'amministratore ha, nei riguardi dei partecipanti al condominio, una rappresentanza volontaria, in mancanza di un ente giuridico con una rappresentanza organica, talchè i poteri di lui sono quelli di un comune mandatario, conferitigli, come stabilito dall'art. 1131 c.c., sia dal regolamento di condominio sia dalla assemblea condominiale ... Nell'esercizio delle funzioni assume le veste del mandatario e pertanto è gravato dall'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1710 c.c.".
E continua: " ... l'art. 63 disp. att. c.c., non prevede un obbligo, ma solo una facoltà di agire in via monitoria contro i condomini morosi ("può ottenere decreto di ingiunzione...") e pertanto non merita censura la decisione impugnata laddove ha escluso la violazione dell'obbligo di diligenza da parte dell' A. per essersi comunque attivato nella raccolta dei fondi, avendo comunque messo in mora gli inadempienti ...".
Il ricorso veniva rigettato.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 24920 del 20/10/2017
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Il Tribunale di Terni, con sentenza depositata in data 12.05.2009, accertava la responsabilità di R.A., ex amministratore del condominio di via G.C. in Terni per inadempimento agli obblighi derivanti dal mandato (tardivo pagamento di un premio di una polizza assicurativa); rigettava la domanda risarcitoria pure proposta dal Condominio nei confronti dell' A. (per i danni derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa in relazione ad un incendio del tetto) e condannava il convenuto a rimborsare all'attore la metà delle spese processuali.
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