Non tassativo l’elenco di fattispecie che configurano il reato di propaganda elettorale illecita

Per l'affissione di materiale elettorale il riferimento a "stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale" è meramente esemplificativo e non tassativo. Cassazione penale Sentenza n. 7680/2017

Non tassativo l’elenco di fattispecie che configurano il reato di propaganda elettorale illecita

In materia di propaganda elettorale vige la Legge 4 aprile 1956, n. 212 (recante appunto: Norme per la disciplina della propaganda elettorale), la quale dispone (all’art. 1) che l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L’articolo 8, al comma 1, sanziona chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti . Il successivo comma 3 sanziona invece che affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fudegli appositi spazi.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione si trova ad esaminare proprio l’applicazione della propaganda, per coì dire, “non autorizzata”, ovvero quella che il comma 3 dell’art. 8 della Legge 212/1956 definisce fuori degli appositi spazi.

Partendo dall’inizio della vicenda si comprenderà meglio il dibattito.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17/3/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 28/11/2014, il Tribunale di Como aveva affermato la responsabilità penale di M.L. in ordine al reato di cui all'art. 8, comma 3 legge 4 aprile 1956, n. 212, perché, in occasione delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Brienno, aveva affisso adesivi di una lista della quale era candidato fuori dagli spazi appositamente destinati alla propaganda.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione , deducendo, tra altri, la mancata assoluzione che i giudici del merito avrebbero dovuto disporre in assenza di dati probatori significativi.

La Corte di Cassazione sostiene, in diritto, che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha chiaramente specificato che la responsabilità dell'imputato era stata riconosciuta dal primo giudice sulla base delle dichiarazioni di due testimoni che l'avevano personalmente visto in azione.

Va osservato, secondo la Suprema Corte, come l'art. 8 della legge 212\1956, che detta norme per la disciplina della propaganda elettorale, stabilisca al terzo comma, che qui interessa, che deve essere penalmente sanzionato chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi, nonché chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1, il quale vieta le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni. Pare evidente che il riferimento a "stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale" sia meramente esemplificativo e non anche tassativo, in quanto lo scopo evidente della norma è quello di disciplinare le modalità di effettuazione della campagna elettorale mediante affissioni, che devono essere effettuate negli spazi appositi. Nessuna distinzione viene effettuata dal legislatore in ordine alle modalità, mezzi e materiali con i quali la collocazione del materiale di propaganda viene in concreto effettuata, sicché nel concetto di "affissione" deve pacificamente ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compresa l'utilizzazione di stampati autoadesivi quali quelli utilizzati nel caso in esame. La legge non effettua, inoltre, alcuna distinzione riguardo alle dimensioni del materiale affisso, coerentemente con le finalità di ordinato svolgimento della propaganda elettorale che la legge si prefigge, come peraltro implicitamente rilevato laddove si è riconosciuta la sussistenza del reato con riferimento all'ipotesi di propaganda elettorale effettuata mediante affissione di stampati nelle vetrine e negli ingressi di negozi.

Davide Giovanni Daleffe

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 7680 del 17/02/2017:

 

RITENUTO IN FATTO

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