Notifiche via PEC: alcune recenti pronunce del Giudice di legittimità e qualche consiglio pratico
Notifiche via Posta Elettronica Certificata: esame della giurisprudenza sul caso di formato errato del file e sanatoria; orario di notifica e domicilio virtuale

Le Sezioni Unite salvano le notifiche irregolari.
La problematica posta all’attenzione delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-04-2016, n.7665) riguardava la notifica di un atto giudiziario che era stato allegato in formato .doc (quindi nel formato del programma di videoscrittura), anziché in formato .pdf.
Nella sentenza, in primis, la Corte ha evidenziato che i ricorrenti non avevano addotto alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente con estensione .doc, in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La Corte ha proseguito, poi, affermando che, per consolidato orientamento, il principio sancito in via generale dall'art.156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (in tal senso : Cass. Sez. lav. n.13857 del 2014; conf. Sez. trib. n.1184 del 2001 e n.1548 del 2002).
La Corte è pervenuta ad una declaratoria d’inammissibilità dell’eccezione, sostenendo che l'effettiva conoscenza dell'atto, che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo pec espressamente indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio, determina il raggiungimento dello scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla pec e che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito, non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa, in conseguenza della denunciata violazione (cfr. Cass. Sez. trib. n.26831 del 2014), risultano inammissibile l'eccezione con la quale si sia lamentato un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione.
Conformemente si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito nei casi di notifica di un atto privo di firma digitale (Tribunale di Milano, 13.10.2015) ed in mancanza dell’attestazione di conformità (Tribunale Venezia, 08.02.2017), affermando che la nullità non poteva essere pronunciata poiché l’atto aveva raggiunto lo scopo.
A diverse conclusioni si potrebbe pervenire nel caso in cui, per errore, sia omesso l’avviso "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" che deve essere obbligatoriamente indicato nell’oggetto della pec, ai sensi dell’art.3 bis, comma 4, della legge n.53/1994, con la quale si notifica l’atto giudiziario. In questo caso, infatti, il soggetto ricevente, non potendo evincere dall’oggetto della pec, che si tratta della notifica di un atto giudiziario, ben potrebbe trascurare di aprire la comunicazione pec e visionarne il contenuto, con evidente pregiudizio al proprio diritto di difesa, qualora, nelle more, dovesse scadere un termine processuale posto a suo favore.
Attenzione all’orario di notifica.
L’art. 16-septies - Tempo delle notificazioni con modalità telematiche – stabilisce che l'art.147 C.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche e che, quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Ai sensi dell’art.16 quater, comma 3, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, art.6, comma 1, ovvero, la ricevuta di accettazione del gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, mentre, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, art.6, comma 2, che fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario.
Sul punto è recentemente intervenuto il Supremo Collegio, confermando che l'art.16-septies non consente l'applicabilità del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario, ove la notifica sia stata eseguita con pec inviata dal notificante dopo le ore 21.00 o con ricevuta di accettazione pervenuta al notificante dopo le ore 21.00, ribadendo che, in questi casi, la notifica deve considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo(Cass. civ. Sez. lavoro, 04/05/2016, n.8886), con evidenti conseguenze in tema di tempestività della stessa, se il termine è in scadenza.
Attenzione al domicilio digitale.
L’art.16 sexies del D.L. n.179/12 - Domicilio digitale - recita : “Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”
In base al tenore della norma, sembrerebbe che la notifica presso la Cancelleria non sia più ammissibile nelle forme “tradizionali”, qualora possa essere validamente eseguita a mezzo pec ad un valido indirizzo del destinatario di posta certificata. Sul punto, tuttavia, è recentemente intervenuta la Corte (Cass. civ. Sez. VI, 10.11.2015 n.22892), affermando la validità della notifica eseguita in modo “tradizionale” presso la Cancelleria, qualora la parte vi abbia volontariamente eletto domicilio, ritenendo che la noma vada applicata solo alle ipotesi in cui la domiciliazione è mancante, non potendo prevalere su una domiciliazione volontaria.
Sul punto erano già intervenute le Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 20-06-2012, n. 10143) affermando che “dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n.183, art.25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art.125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.
Alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali, quindi, la domiciliazione ex lege presso la Cancelleria interverrebbe esclusivamente per i legali fuori foro e solo nel caso in cui questi non abbiano indicato l’indirizzo pec nel proprio atto di costituzione, mentre, nel caso in cui il difensore, nel proprio atto, abbia indicato l’indirizzo di posta certificata comunicata al proprio Ordine, ma non abbia fatto un elezione di domicilio volontaria, la notifica a quest’ultimo può essere eseguita solo a mezzo pec.
A questo punto resta da stabilire quali potrebbero essere le conseguenze, sotto il profilo processuale, nel caso in cui, mancando un elezione di domicilio volontaria da parte del legale, la notifica sia fatta in modo tradizionale presso la Cancelleria, anziché a mezzo pec. In tal caso, venendo meno l’elezione di domicilio ex lege (come evidenziato dalle Sez. Un., cit.), la notifica effettuata presso la Cancelleria potrebbe essere addirittura inesistente, e non semplicemente nulla, posto che non vi sarebbe alcun’attinenza, riferimento o collegamento tra il luogo nel quale è stata eseguita la notifica, ovvero, con i soggetti che hanno ricevuto il plico, e l'effettivo destinatario della notificazione (Sul punto si veda Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 09/03/2016, n.4659).
Avviso di ricezione pec.
E’ possibile ricevere sulla mail normale un avviso quando arrivano pec sulla Vostra casella di posta elettronica certificata. Questa funzione è molto comoda perché configurare la pec su dispositivi portatili, come tablet e smartphone, rischia d’intasarli, poiché, di norma, le pec contengono allegati e, quindi, occupano molta memoria. Attivando questa funzione, invece, si può agevolmente tenere sotto controllo la pec anche da dispositivi portatili, andando poi ad aprire e consultare le pec ricevute dal proprio computer di studio.
Controllare la capienza della pec.
E’ assolutamente consigliabile, sempre dal sito della casella pec, controllare periodicamente lo spazio residuo disponibile della Vostra casella pec, perché, se si satura, si rischia di non ricevere, ma anche di non poter trasmettere pec dal Vostro indirizzo.
Una volta constatato che lo spazio si sta per esaurire (meglio non scendere mai al di sotto del 25% di spazio libero) è necessario chiedere al fornitore della PEC un ampliamento dello spazio disponibile (a pagamento). In alternativa, per liberare spazio, si possono cancellare le mail ma è un operazione assolutamente sconsigliabile, se prima tutte le mail non sono state adeguatamente e correttamente salvate su altro supporto per la loro stabile conservazione.