Nuovo aggiornamento del valore del punto di invalidità per le micropermanenti

Codice delle Assicurazioni: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 17 luglio 2017 di adeguamento all'incremento costo vita per il 2017 del punto di invalidità della micropermanente temporanea e permanente.

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Nuovo aggiornamento del valore del punto di invalidità per le micropermanenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.196 del 23/08/2017 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2017 (dal titolo "Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 139, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.") con il quale vengono aggiornati gli importi da corrispondere per le lesioni di lieve entità, ai sensi dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Gli importi ivi previsti, infatti, vanno annualmente rivalutati sulla base della perdita del valore derivante dal fenomeno inflattivo.

Il provvedimento si interniene a pochi giorni dalla pubblicazione del c.d. decreto su concorrenza e mercato che aveva rivisto l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, il quale aveva riportato dati non propriamente in linea con le attese, portando il valore del risarcimento per il danno temporaneo a 39,37, come avevamo dato notizia in questo articolo: "Modifica al Codice delle Assicurazioni: testimoni e tabella unica nazionale".

La rettifica appare quindi quanto mai opportuna.

Viene incrementato sia il valore del punto base del danno da micropermanente che il valore del giorno di invalidità. I nuovi valore sono fissati nelle nelle seguenti misure:

  - 803,79 (rispetto al precedente 790,35 del 2016) ottocentotre euro e settantanove centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);

  - 46,88 (rispetto a 46,10 del 2016) quarantasei euro e ottantotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).  

Questo il link alla Pagina di Calcolo del danno biologico di lieve entità di ProfessioneGiustizia.

 

Si seguito il testo del decreto ministeriale 17 luglio 2017:

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 luglio 2017
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 139, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 19 luglio 2016, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2016;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, applicando la maggiorazione dell'1,7% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2017;

Decreta;

Art. 1

1. A decorrere dal mese di aprile 2017, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016, sono aggiornati nelle seguenti misure;
ottocentotre euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ottantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: Calenda

 

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