Obbligo di indicare la Partita Iva e l’indirizzo PEC nel sito internet e social: si o no?

Facciamo chiarezza sugli obblighi di indicazione della Partita IVA e PEC sul proprio sito internet. Ma tali indicazioni vanno esposte anche sui social media?

Obbligo di indicare la Partita Iva e l’indirizzo PEC nel sito internet e social: si o no?

Vale la pena ripercorrere brevemente alcuni degli obblighi imposti dalla legge in ordine ai contenuti minimi, oramai non pochi, al soggetto, titolare di impresa e professionista, che desideri aprire il proprio sito web. Vediamo specificatamente due di questi obblighi, quello della indicazione della Partita Iva e quello della indicazione dell’indirizzo della Posta Elettronica Certificata.

 

Indicazione della Partita IVA.

L’art. 35 del D.P.R. 633 del 1972, al comma 1, titolato “Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività” prevede espressamente:

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

L’obbligo è sancito in modo univoco. Da sottolineare solamente il supplemento di indicazioni che ci da la norma sulla “posizione” nella quale deve essere posizionata tale informazione. La “home page”. Non quindi in una pagina “contatti” (ad esempio) o in altra diversa dalla pagina principale. Si intende per “home page” la pagina che si apre di default quando il browser punta al dominio del sito senza diversa indicazione.

La norma riguarda tutti i possessori di Partita IVA o più esattamente, come recita la norma “i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione” non appena ottenuto il proprio codice dall’Agenzia delle Entrate.

La stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 60/2006 a chiarire ulteriormente se l’obbligo di indicazione della P.IVA valga anche per siti non attivi, siti che non svolgono alcuna attività (ad esempio e-commerce), che siano, in sostanza, pure vetrine del brand.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate risponde al quesito se “ … il numero di partita Iva, attribuito dagli uffici dell'Agenzia a quanti intraprendono l'esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, debba o meno essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico”.

L’Agenzia conferma che l’indicazione della norma è generica e che nulla ha a che vedere con il commercio elettronico. E afferma: “L'articolo 35, comma 2, lettera e), concerne, invece, il contenuto della dichiarazione di inizio attività, la cui presentazione e' un adempimento che precede l'attribuzione della partita Iva ed e' finalizzato, fra l'altro, all'acquisizione da parte dell'Amministrazione finanziaria delle informazioni inerenti all'attività da esercitare”.

 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Il Decreto Legge 185 del 2008 con l’art. 16 ha imposto la PEC a imprese costituite in forma societaria (comma 6) e ai professionisti iscritti in albi ed elenchi (comma 7).

Ma non risultano esservi indicazioni normative che impongano la pubblicazione della PEC sul proprio sito internet.

Tuttavia in rete talvolta si legge della obbligatorietà di tale indicazione. Chi suggerisce tale conclusione lo fa sulla base di argomentazioni riguardanti l’art. 2250 del codice civile, norma che riguarda le società.

La Legge 88/2009 è andata a modificare l’art. 2250 del codice civile, titolato “Indicazione negli atti e nella corrispondenza” introducendo alcune disposizioni che interessano direttamente la nostra questione.

Riportiamo per esteso l’art. 2250 c.c.

1. Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.

2. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

3. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

4. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

5. Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

6. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

7. Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.

 

La norma ci da importanti indicazioni su quali devono essere i dati aziendali da riportare nel sito web (e, preciso, in una qualunque pagina, non necessariamente nella home-page), ma non fa cenno alla PEC.

Se da un lato è chiaro che l’art. 2250 non fa alcun riferimento all’indirizzo PEC, va detto che chi propende per l’obbligatorietà di tale indicazione suggerisce che l’indirizzo PEC costituirebbe una sorta di “sede o domicilio virtuale” dell’azienda, così come nella procedura civile si è assistito al riconoscimento dell’indirizzo PEC dell’avvocato quale indicazione di domicilio virtuale al quale effettuare le notifiche.

Solamente attraverso tale “estensione” interpretativa l’indirizzo PEC diverrebbe uno dei dati di cui al primo comma, precisamente la “sede della società”, anche se virtuale.

Ad oggi, tuttavia, non consta che tale interpretazione estensiva dell’art. 2250 c.c. si sia andata affermando e che, nella sostanza, anche per le società non vi è un preciso obbligo di esposizione della PEC sul proprio sito.

 

E sui social?

E’ interessante prendere nota che l’art. 2250 c.c. appena visto, al settimo comma fa riferimento non al sito web ma ad uno “spazio elettronico destinato alla comunicazione”. Una dizione generica che merita un approfondimento.

Il primo pensiero di fronte ad una tale indicazione è che possa essere un riferimento anche ad un account aperto al pubblico su uno dei tanti social media, intendendosi per social ciò che comunemente è inteso come uno spazio offerto sul web da terze parti (i gestori del social media) per gli usi più disparati, come l’account facebook, twitter, istagram, youtube, google plus, ecc, ma anche un blog, chiaramente, in quanto per definizione è uno spazio destinato alla comunicazione.

La questione è interessante poiché se così fosse, ma non vedo come potrebbe non essere, tutte le società con un account social dovrebbero inserire in quel social, in una pagina o parte visibile al pubblico, tutte le indicazioni previste dall’art. 2250 del codice civile, e quindi la denominazione e la l’indirizzo della sede sociale e il numero di iscrizione al registro imprese, il capitale per le SPA, SAPA e SRL, lo stato di liquidazione se la società è in tale stato e se siano a socio unico.

La cosa è maggiormente interessante se si considera che nei fatti nessuno sta applicando la norma. Se cerchiamo FIAT su facebook troviamo l'account (lo “spazio elettronico destinato alla comunicazione”), a questo URL “https://www.facebook.com/Fiat.Italia/” (fra l’altro dichiarato “official”) ma non troviamo, neppure a visionare la pagina “informazioni”, alcuno dei dati previsti dall’art. 2250 c.c. E’ solo uno dei tanti possibili esempi.

 

 

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