Omesso versamento del mantenimento figli nati fuori dal matrimonio:attenzione al capo di imputazione
Per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio non applicabile l'art. 3 della Legge 56/2006. Cassazione penale Sentenza n. 2666/2017

La Corte di Cassazione penale (con Sentenza n. 2666 del 19 gennaio 2017) esamina le conseguenze penali del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento disposto a favore del figlio nato da genitori non coniugati, precisamente l'applicabilità, in detto caso, dell'art. 570 del codice penale ("Violazione degli obblighi di assistenza familiare") in relazione all'art. 3 della Legge n. 56 del 8/2/006 ("Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli").
Il predetto articolo 3 ("Disposizioni penali") prescrive che "In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898", il quale a sua volta determina all'art.12-sexies che "Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale".
Infine, l'art. 570 del codice penale recita:
Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Nel caso esaminato dalla sentenza i giudici del merito avevano condannato il genitore che aveva mancato il pagamento dell'assegno di mantenimento "per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3".
Secondo la Suprema Corte, invece, che annulla la sentenza d'appello senza rinvio, il disposto dell'art. 3 della predetta L 56/2006 non è applicabile per le convivenze. Afferma, infatti: "Dagli atti emerge con chiarezza che il B. era legato alla denunciante L.E. non da rapporto di coniugio, bensì da rapporto di convivenza. Deve escludersi, però, che la L. n. 54 del 2006, art. 3, si riferisca anche alla violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza".
Argomentando sul tenore letterale dell'art. 4, comma 2 (secondo il quale "Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.") la S.C. ritiene che "il riferimento ai "procedimenti relativi" agli stessi assolve alla funzione di circoscrivere l'ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla L. n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all'art. 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale".
Attenzione, tuttavia, ciò non significa che l'art. 570 c.p. non sia applicabile ai casi di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli di coppie non sposate. La S.C. infatti ricorda che detta interpretazione "non lede la posizione sostanziale dei figli di genitori non coniugati, per la cui tutela è possibile il ricorso a tutte le azioni civili, e ferma restando, inoltre, l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2".
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Di seguito il testo di:
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 2666 del 19/01/2017:
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa il 3 giugno 2014, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di B.I. per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, commesso dal marzo 2010 al dicembre 2011 per aver versato alla ex-compagna la sola somma di 150 Euro mensili, salvo conguagli parziali successivi, per il mantenimento del figlio minorenne, a fronte dell'obbligo di corrispondere l'importo di 350 Euro mensili fissata dal Tribunale per i Minorenni, e per aver omesso di versare la quota del 50 % delle spese mediche e straordinarie, anch'essa stabilita dal precisato giudice, nonchè la condanna alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa; ha poi ridotto l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale ed ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento di questa sola somma in favore della parte civile.
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