L'omicidio non assorbe la violenza sessuale se vi è soluzione di continuità
Concorso: in difetto di contestualità delle condotte la mera occasionalità tra l'omicidio e la violenza sessuale non può determinare l'applicazione dell'art. 84 c.p., ma dell'art. 81 c.p.. Cass. Sent. n. 29167/2017

1. La massima
La contestualità delle condotte caratterizzate da violenza fisica costituisce una delle ipotesi di occasionalità previste dalla disposizione cdi cui all'art. 576, comma 1 n. 5, c.p.; la commissione contestuale dei delitti di violenza sessuale e di omicidio determina l'assorbimento dei primi nel secondo, mentre in difetto di contestualità delle condotte la mera occasionalità tra l'omicidio e i reati indicati non può determinare l'applicazione dell'art. 84 c.p., ma piuttosto dell'art. 81 c.p..
Così riassume la Sezione I della Suprema Corte con la sentenza del 26 maggio – 12 giugno 2017, n. 29167, offrendo un analitico quadro esplicativo dei possibili rapporti tra il delitto di violenza sessuale e quello di omicidio, quest'utlimo commesso contestualmente al primo ovvero in occasione del primo.
2. Il fatto e la quaestio juris
L'imputato veniva condannato in entrambi i gradi di merito per l'aggressione sessuale perpetrata dopo essersi introdotto nell'abitazione della stessa persona offesa e per l'omicidio della medesima commesso mediante colpi al collo inferti con un'arma da taglio e successivo strangolamento e soffocamento.
Il giudice di seconde cure1, confermava la declaratoria di responsabilità dell'imputato per i delitti, tra gli altri2, di omicidio pluriaggravato ex artt. 575, 576 , comma 1, nn. 1 e 5, c.p., escludendo l'assorbimento nel delitto di omicidio del reato di violenza sessuale in danno della stessa persona offesa ex artt. 609 bis e 609 septies, co. 1, n. 4, c.p., condannandolo, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena dell'ergastolo con la diminuente per il rito abbreviato.
Il primo giudice aveva dichiarato l'assorbimento del delitto di violenza sessuale in quello di omicidio, ravvisando un'ipotesi di reato complesso a norma dell'art. 84 c.p., applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in data anteriore alla modifica dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.
La Corte di secondo grado aveva, invece, ritenuto applicabile il concorso di reati, uniti sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv c.p., escludendo l'ipotesi del reato complesso.
Tra le doglianze dell'imputato, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 84 c.p., e art. 576 c.p., comma 1, n. 5, con riguardo all'esclusione dell'assorbimento del delitto di violenza sessuale nel delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, co. 1, n. 5, c.p..
La questione posta alla Suprema Corte rigurdava dunque il regime applicabile all'omicidio commesso in occasione della consumazione della violenza sessuale, aggravato ex art. 576, co. 1, n. 5, c.p., ossia se debba trovare applicazione il concorso formale o la continuazione di cui all'art. 81 c.p. ovvero la disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 c.p. e quindi ritenersi la violenza sessuale assorbita nel più grave delitto di omicidio ex art. 575 c.p..
3. L'interpretazione offerta dalla Suprema Corte
La riformulazione dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5, avveniva prima ad opera del D.L. 11/2009, convertito con modificazioni dalla L. 38/2009, poi ad opera della L. 172/2012. In entrambe le riformulazioni non si parlava più di omicidio consumato «nell'atto di commettere taluno dei delitti...», bensì di omicidio commesso «in occasione della commissione di taluno dei delitti...», con conseguente pasaggio dalla perfetta contestualità cronologica tra l'omicidio e i delitti di violenza sessuale al nesso di occasionalità tra l'omicidio e la violenza sessuale.
Di tal ché non poteva più farsi stretto riferimento alla giurisprudenza formatasi sotto l'egida dell'originaria formulazione legislativa, per cui l'espressione «nell'atto di commettere» veniva ricondotta esclusivamente a un'attività che si svolgeva in contestualità cronologica e che veniva realizzata prima dell'uccisione della vittima3, ovvero ricondotta ad atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della vittima anche se il decesso della stessa si fosse verificato poco dopo4, con esclusione del concorso formale nel rispetto dei principi del reato complesso ex art. 84 c.p.5.
La Suprema Corte, inoltre, accede all'argomento sistematico, ricordando che la disposizione in discorso è richiamata anche da altre fattispecie che riconoscono alla medesima l'effetto circostanziale tipico, senza che sia mai stato ipotizzato un fenomeno di assorbimento ma bensì di concorso (come nel caso del delitto di lesioni di cui agli artt. 582 e 585 c.p. e la indicata circostanza aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5, in riferimento al reato di maltrattamenti, per cui la Cassazione ha affermato che in materia di lesioni personali, ai fini della configurazione dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5, è sufficiente accertare che il fatto lesivo abbia costituito uno degli episodi attraverso cui è stato consumato il reato di maltrattamenti)6.
Inoltre, sottolinea la Suprema Corte, la nuova dizione legislativa evidenzia un rapporto di "contestualità occasionale" tra le realizzazioni dei diversi atti costitutivi dei diversi reati, senza postulare invece alcun rapporto di "derivazione causale" della morte come avviene invece nel delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. o di morte come conseguenza di altro delitto ex art. 586 c.p..
Tuttavia, quandunque esista un nesso di derivazione causale, è necessario comprendere quali siano i rapporti tra le fattispecie, individuando altresì l'elemento soggettivo richiesto, distinguendosi all'uopo tra:
- contestualità mera: una delle ipotesi di occasionalità previste dall'aggravante in discorso caratterizzata dalla coincidenza dell'apporto causale che, se supportato dall'elemento psicologico del dolo richiesto dalle due distinte fattispecie (quanto meno a livello di dolo eventuale per l'omicidio), potrebbe giustificare l'assorbimento nel delitto di omicidio della diversa e meno grave condotta, in linea di continuità con l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sotto la vigenza della precedente formulazione normativa;
- contestualità con assenza di animus necandi: pur in presenza di contestualità delle condotte, il diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico dovrebbe condurre a ipotizzare un differente rapporto tra le fattispecie, con conseguente esclusione della più grave ipotesi dell'omicidio doloso ove la morte non sia voluta (neppure in termini di dolo eventuale), a favore di altre fattispecie di parte speciale quali quelle di maltrattamento aggravato dalla morte della vittima ex art. 572 c.p., co.3, c.p., ovvero di morte come conseguenza di altro delitto ex art. 586 c.p. per i comportamenti riconducibili agli artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies, 600 bis e 600 ter c.p. (tutti richiamati dall'aggravante de qua);
- occasionalità mera: quando, invece, difetta la contestualità tra le condotte violente e la condotta omicida, donde non si determina l'applicazione della disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 c.p., ma piuttosto l'applicazione dell'art. 81 c.p..
6. Il decisum.
Il Collegio ha ritenuto che il caso di specie ricadesse nel contesto della mera occasionalità, evidenziando la netta cesura tra l'atto sessuale e l'omicidio, tanto che è stata correttamente esclusa dal giudice di secondo grado qualsiasi ipotesi di contestualità tra le due condotte, con la conseguenza che trova corretta applicazione il regime di cui all'art. 81 c.p. e non invece quello del reato complesso di cui all'art. 84 c.p.
Dott. Andrea Diamante
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1 - Corte di assise di appello di Bari, sentenza del 3 marzo 2016, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari resa in data 26 febbraio 2015.
2 - Furto in abitazione ai danni della medesima persona offesa ex art. 624 bis c.p. e false dichiarazioni sulla propria identità personale ex art. 495, commi 1 e 2, c.p..
3 - Cass. Pen,. Sez. I, del 11/12/1972, n. 2630.
4 - Cass. Pen., Sez. I, del 04/03/1997, n. 3536.
5 - Cass. Pen., Sez. I,10/02/1992, n. 4690.
6 - Cass. Pen., Sez. VI, 12/01/2016, 3368; nello stesso senso, ma con riferimento al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., si veda Sez. V, 12/04/2013, n. 38690.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sentenza n. 29167 del 12/06/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'assise d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 26 febbraio 2015, ha confermato la declaratoria di responsabilità di N.D. per i delitti di omicidio pluriaggravato in danno di S.C. (art. 575 c.p., art. 576 c.p., comma 1, nn. 1 e 5, - Capo A), di furto in abitazione ai danni della medesima (art. 624 bis c.p. - Capo C), nonchè ha escluso l'assorbimento nel delitto di omicidio del reato di violenza sessuale in danno della stessa parte offesa (art. 609 bis c.p., e art. 609 septies c.p., comma 1, n. 4, - Capo B) e ha dichiarato l'imputato altresì responsabile di false dichiarazioni sulla propria identità personale (art. 495 c.p., commi 1 e 2, - Capo D), condannandolo, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena dell'ergastolo con la diminuente per il rito abbreviato.
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