PAT. Il Consiglio di Stato fissa la sorte del ricorso solamente cartaceo in vigenza del PAT

Consiglio di Stato decide finalmente la sorte del ricorso al TAR in formato solo cartaceo in vigenza del Processo Amministrativo Telematico. Sentenza 1541/17

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PAT. Il Consiglio di Stato fissa la sorte del ricorso solamente cartaceo in vigenza del PAT

Avanti al Consiglio di Stato il ricorrente chiedeva la nullità del ricorso perché redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale e munito della sola sottoscrizione autografa senza neppure un’attestazione di conformità a un originale digitale e per la stessa ragione la nullità del deposito del ricorso. Il caso non è isolato. Per dirla con le parole della Corte "il Comune appellante si sarebbe limitato a notificare un ricorso cartaceo, privo della firma digitale e munito della sola sottoscrizione autografa, senza alcuna attestazione di conformità a un eventuale originale digitale"

Nonostante l'entrata in vigore completa del Processo Amministrativo Telematico diversi ricorsi sono stati compilati, notificati e poi depositati in formato cartaceo. Il tema ha diviso i vari Tribunali Amministrativi Regionali, cosa di cui da atto lo stesso CdS laddove afferma: " ... il giudice amministrativo di primo grado si è mosso fra l’inammissibilità, la nullità e la validità (con onere di regolarizzazione) dei ricorsi e in genere degli atti processuali non redatti in formato informatico o comunque non dotati di sottoscrizione digitale".

Il Consiglio di Stato interviene con sentenza n° 1541 del 04/04/2017 per la prima volta nella delicata materia.

Afferma il CdS: "Come è noto, la data di entrata in vigore del PAT è stata da ultimo individuata nel 1° gennaio 2017 dal comma 1 bis dell’art. 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, nel testo modificato dall’art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, a sua volta modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, entrata in vigore il 30 ottobre 2016".

Si da altresi' atto che la questione è discussa anche presso altri plessi giurisdizionali, laddove

"a) la Corte costituzionale considera rituale la notifica dell’ordinanza di rimessione avvenuta via PEC, anche in un assenza di una specifica previsione o obbligo di legge, perché la ritiene correttamente compiuta nelle forme previste dall'art. 149 bis c.p.c., applicabile al giudizio dinanzi alla Corte in forza del rinvio contenuto nell'art. 39 c.p.a., a sua volta richiamato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sentenza 12 ottobre 2016, n. 219);

b) la Corte di cassazione giudica inesistente, non sanabile per conseguimento dello scopo proprio dell’atto e inidonea a far decorrere il breve per l’impugnazione la notifica della sentenza resa dalla CTR, effettuata tramite PEC dal difensore del contribuente all'Amministrazione finanziaria, in ragione dell’assenza della previsione delle regole tecniche di attuazione del processo tributario telematico cui rinvia l’art. 16 bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come inserito dall'articolo 9, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (sez. VI, 12 settembre 2016, n. 17941)".

Il Consiglio di Stato dichiara di condividere le posizioni improntate a minore formalismo.

E argomenta: "Poste da un canto le rilevate oscillazioni terminologiche, risulta comunque evidente l’intenzione del legislatore di sostituire al processo amministrativo cartaceo un processo telematico (PAT). Il quesito che si pone è se, a fronte di tale indiscusso indirizzo politico, un ricorso redatto non come documento informatico con sottoscrizione digitale, ma in forma (tradizionalmente) cartacea, diverga in modo così radicale dallo schema legale del processo da dover essere considerato del tutto inesistente, abnorme o nullo".

Quanto alla "inesistenza" non si può considerare che il processo amministrativo cartaceo sia irreversibilmente e totalmente scomparso, stante il richiamo di alcune norme alla possibilità di utilizzare tale strumento senza contare che il PAT conserva un carattere sperimentale. Tant'è che il CdS arriva ad affermare che "il c.d. processo cartaceo non solo non è scomparso ma rappresenta un elemento di chiusura dell’ordinamento per la migliore gestione di interessi ritenuti meritevoli di peculiare tutela (significativamente rappresentata dal modello cartaceo)".

Per analoghe ragioni il Collegio non ritiene sostenibile la tesi dell’ "abnormità".

Quanto, infine, alla "nullità" il Collegio richiama il principio generale sancito dall’art. 156, primo comma, c.p.c., (valido anche per il processo amministrativo) secondo il quale l’inosservanza di forme comporta la nullità degli atti del processo solo in caso di espressa comminatoria da parte della legge.

E conclude: "Poiché nella disciplina del PAT manca una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale, viene meno il presupposto necessario per dichiarare il ricorso nullo nella sua fase genetica, ovvero in relazione alla successiva notificazione e deposito; difettando, anche in questo caso, disposizioni che sanciscano la nullità dell’adempimento se realizzato in formato cartaceo".

 

Tali argomentazioni, infine, coprono anche il successivo incombente del deposito del ricorso, effettuato a mano in cancelleria rispetto al deposito telematico.

 

La conseguenza della ricostruzione logico-giuridica della composizione cartacea del ricorso è che:

"accertata l’irregolarità dell’atto nel senso di cui si è detto, il Collegio - ai sensi del comma 2 dell’art. 44 c.p.a. - deve, sempre e comunque, fissare al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge".

Dovendosi, detto termine concesso, da considerarsi "perentorio".

 

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Di seguito il testo di
Consiglio di Stato sentenza 1541/17 del 04/04/2017:


FATTO e DIRITTO

1. In data 23 giugno 2016, il signor Giovanni Aronne - proprietario di un’area abusivamente occupata dal Comune di Mormanno e irreversibilmente trasformata per la realizzazione di un’opera pubblica (come attestato in doppio grado dal g.o. con sentenza passata in giudicato che ha nella sostanza riconosciuto la proprietà comunale di dette aree) - ha chiesto al Comune di avviare il procedimento per l’acquisizione coattiva del fondo a suo tempo occupato (e di altro relitto ormai inutilizzabile e dunque di fatto da ritenersi asservito all’opera pubblica sebbene mai utilizzato dalla P.A.), a norma dell’art. 42 bis del t.u. dell’espropriazione (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327).

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