Pignoramento presso terzi: quando la dichiarazione del terzo diventa definitiva
Esecuzione presso terzi: il terzo dichiarante che afferma di avere errato nella dichiarazione di terzo ex art. 547 cpc può fare opposizione? Cassazione civile Sentenza n. 10912/2017

Nel pignoramento presso terzi, quale rimedio potrà avere il terzo debitor debitoris, chiamato a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., una volta che si sia reso conto di avere errato nella dichiarazione resa? Può esprerire un qualche rimedio e avanti a quale magistrato?
A ciò risponde la Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 10912 del 05 Maggio 2017.
Il caso concreto era piuttosto articolato e complesso e può essere visionato mediante lettura della sentenza. Elemento rilevante della Sentenza, tuttavia, consiste nell'esame da parte della S.C. delle varie possibilità date al terzo di "rivedersi", di cambiare idea, in ordine alla dichiarazione di terzo già resa.
La Corte di Cassazione ricorda che " ... nell'espropriazione presso terzi l'ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale. Essa, pur essendo insuscettibile di passare in giudicato, ha la forza e l'efficacia di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi ...". E aggiunge: "Sino a che non sia rimossa dal mondo giuridico, l'ordinanza di assegnazione ha efficacia cogente, e legittima il creditore esecutante ad esigere l'adempimento dell'obbligazione in essa indicata".
Quale il rimedio, allora?
OPPOSIZIONE. Secondo la Corte " ... l'ordinanza di assegnazione può essere rimossa dal mondo giuridico solo attraverso la sua impugnazione, nelle forme e nei termini previsti dalla legge", vale a dire con le forme delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi. Scrive, infatti, la Corte " ... quanto alle forme, si è stabilito che l'ordinanza di assegnazione, in quanto atto esecutivo, può essere impugnata - a seconda dei casi -con l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., ovvero con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ... L'ordinanza di assegnazione va impugnata con l'opposizione all'esecuzione, quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente), sopravvenuti alla pronuncia dell'ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute.
REVOCA. Il terzo pignorato il quale renda una dichiarazione positiva ha, secondo la Suprema Corte, anche un'altra possibilità. Afferma infatti in parte motiva che detto terzo " ... può teoricamente revocare la propria dichiarazione, quando sia frutto di errore, ma solo a determinate condizioni: ovvero che l'errore sia stato incolpevole; e che la revoca avvenga non oltre la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione".
La Corte conclude formulando il seguente principio di diritto:
"nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione; mentre se l'errore incolpevole emerga dopo tale momento, ha l'onere di proporre contro l'ordinanza di assegnazione l'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.. In assenza di revoca od impugnativa, l'ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti".
[vedi conferma (Cassazione Civile Sentenza n. 1163/2022) in "Il terzo pignorato può correggere la dichiarazione ex art 547 cpc ma solo a determinate condizioni"]
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 10912 del 05/05/2017:
FATTI DI CAUSA
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!