Prescrizione del credito per bollo auto dopo la notifica della cartella di pagamento non opposta
Sul termine di prescrizione del credito per bollo auto dopo la notifica della cartella di pagamento. Commissione Tributaria Regionale Livorno Sentenza n. 801/14/17 del 27.03.2017

- IL CASO CONCRETO:
La questione si riferisce al termine in cui si prescrive il diritto di riscuotere il bollo auto, per l’Amministrazione Finanziaria, dopo la notifica, da parte di Equitalia, della cartella di pagamento, non opposta e divenuta definitiva.
Due contribuenti, nel caso di specie, ricevevano la notifica, da Equitalia, di atti di intimazione di pagamento, per omesso versamento del bollo auto, basati su cartelle esattoriali, notificate da oltre tre anni e non opposte.
I contribuenti impugnavano, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, gli atti di intimazione di pagamento, eccependo l’estinzione per prescrizione della pretesa tributaria, essendo trascorsi tre anni dalla data della notifica delle relative cartelle di pagamento, sulle quali si basavano gli atti impugnati.
- SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LIVORNO:
Il suddetto Giudice Tributario di Primo Grado (sentenza n. 403/1/2015 e sentenza n. 402/1/2015) respingeva il ricorso, sostenendo che l’azione di accertamento, relativa alle tasse automobilistiche, si prescrive in tre anni, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L. Regionale 31/2005, mentre l’azione esattiva, tramite cartella di pagamento, azionata da Equitalia, è soggetta alla prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4, del Cod. Civ. (o come sostiene la Corte di Cass., a S.U., termine di prescrizione addirittura decennale, in ipotesi di sentenza passata in giudicato).
- SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE, SEZ. STACCATA DI LIVORNO:
I contribuenti appellavano le citate sentenze di rigetto, sostenendo che la notifica della cartella esattoriale interrompe il termine di prescrizione proprio del tributo, con inizio di un nuovo termine eguale a quello precedente, ex art. 2945 del C.C., non sussistendo alcuna norma che preveda la conversione del termine di prescrizione specifico del credito tributario, in quello quinquennale, dopo la notifica del suddetto atto amministrativo.
La Commissione Tributaria Regionale adita, Sezione 14 (sentenza n. 801/14/17 del 27.03.2017), accoglieva il ricorso, dichiarando estinto per prescrizione il credito tributario, relativo al bollo auto, in quanto l’intimazione di pagamento era stata notificata dopo tre anni, dall’interruzione del termine di prescrizione, avvenuta con la notifica della cartella di pagamento.
La medesima Commissione Tributaria Regionale, ma alla Sezione 10 (sentenza n. 1719/10/16 del 27.09.2016), respingeva l’appello, sostenendo che l’azione di accertamento per le tasse automobilistiche si prescrive in tre anni, mentre quella attivata, da Equitalia, tramite cartella di pagamento, è soggetta alla prescrizione quinquennale.
- OSSERVAZIONI SULLA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELL’APPELLO DEL CONTRIBUENTE:
1) la linea interpretativa, seguita dal Giudice del gravame, innanzi menzionato, è conforme ai dati normativi, vigenti in materia ed al costante orientamento della giurisprudenza, che si è occupato della materia;
2) la cartella di pagamento, infatti, svolge la duplice funzione di titolo esecutivo e di precetto (Cass. Civ 12263/2007, Cass. Civ. 24449/2006, Cass. Civ. 8335/2003) ed è atto idoneo, ai sensi dell’art. 2943 del C.C., ad interrompere il termine di prescrizione della pretesa tributaria;
3) ai sensi dell’art. 2945 del C.C., con la notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione viene interrotto ed inizia a decorre uno nuovo, di eguale durata di quello precedente;
4) nel caso di specie, in materia di bollo auto, la notifica della cartella di pagamento ha interrotto il termine triennale di prescrizione della pretesa tributaria, con inizio di un nuovo termine di tre anni,
entro la scadenza del quale doveva essere notificata l’intimazione di pagamento, da parte dell’agente della riscossione.
Quest’ultimo atto, essendo stato notificato oltre il termine di tre anni, dalla notifica della cartella di pagamento, non ha impedito il maturare della prescrizione, con conseguente estinzione della pretesa tributaria, così come eccepita dal contribuente ed accertata dalla C.T.R. adita.
- OSSERVAZIONI SULLA SENTENZA DI RIGETTO DELL’APPELLO DEL CONTRIBUENTE:
a) la citata sentenza è in contrasto con i dati normativi innanzi citati e non trova alcun conforto nella giurisprudenza, pronunciatasi sull’argomento;
b) non sussiste alcuna norma che preveda un termine di prescrizione autonomo per la cartella di pagamento, la quale rappresenta lo strumento giuridico – amministrativo, con il quale la P.A. fa valere le proprie pretese tributarie, soggette a specifici termini di prescrizione, salvo applicare il termine ordinario di dieci anni, ex art. 2946 del C.C., in difetto di espressa disposizione di legge;
c) il Giudice tributario di secondo grado, così come quello di prime cure, affermano, da un lato, che l’azione amministrativa, per la riscossione del bollo auto, si prescrive nel termine di tre anni, ex art. 19, secondo comma, della L. R. 31/2005, conforme con quanto previsto dall’art. 3, del D.L. 2/1986, convertito con modificazioni in Legge 7.03.1986 n. 60, per poi, concludere che la cartella di pagamento, ha un regime prescrizionale proprio di cinque anni, applicando l’art. 2948 n. 4 del C.C.;
d) quest’ultima conclusione è in contrasto con il citato art. 2945, in quanto l’atto interruttivo della prescrizione ha l’effetto di far decorrere un nuovo termine, di egual natura e durata del primo;
e) l’art. 2948, invocato nella sentenza del Giudice dell’appello, è una norma di carattere generale, applicabile ad alcuni tipi di diritti, in difetto di normativa specifica, come, invece, dettata in materia di bollo auto.
La citata disposizione, inoltre, si applica alle prestazioni periodiche, mentre i crediti tributari, come il bollo auto, sono obbligazioni fiscali autonome, derivando i relativi debiti, anno per anno, da una nuova valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. Civ. 701/2014). Per quanto sopra detto, tale norma non è applicabile al caso di specie;
f) le osservazioni critiche, che precedono, trovano conferma nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittima (per tutte Cass. Civ., Sez. Un., 23397/2016), secondo il quale l’unica ipotesi in cui i termini di prescrizione brevi, vengono convertiti in termini più lunghi come quello ordinario decennale, è quando il credito viene accertato con sentenza di condanna, passata in giudicato, ai sensi dell’art. 2953 del C.C..
In quest’ultima ipotesi, infatti, la fonte del credito non è più il titolo originario, ma la sentenza di condanna definitiva e ciò giustifica la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione, della durata di dieci anni, anche se quello proprio per quel diritto è di durata più breve.
La suddetta norma è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica (Cass. Civ. 5710/1999, Cass. Civ., Sez. Un., 23397/2016).
- CONCLUSIONI:
--- dall’esame della normativa in materia e dall’interpretazione della stessa, da parte della prevalente giurisprudenza, si può concludere che la sentenza di accoglimento, emessa dalla C.T.R. di Firenze, sez. Staccata di Livorno, ha correttamente applicato i principi innanzi esposti.
--- NORMATIVA:
- art. 3, del D.L. 2/1986, convertito con modificazioni il Legge 7.03.1986 n. 60, prevede che l’azione dell’Amministrazione finanziaria, per il recupero delle tasse relative all’iscrizione di veicoli ed autoscafi nei pubblici registri, si prescrive con il decorso del terzo anno, successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
- art. 2945, primo comma, del Cod. Civ., prevede che per effetto della comunicazione, al debitore, di un atto di costituzione in mora, il termine di prescrizione è interrotto ed inizia un nuovo periodo di prescrizione;
- art. 2948 n. 4 del Cod. Civ. prevede che si prescrivono, in cinque anni, gli interessi ed in generale, tutto ciò che deve pagarsi, periodicamente, ad anno od in termini più brevi;
- art. 2953 del Cod. Civ. prevede che i diritti, per i quali la legge prevede un termine prescrizionale più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna, passata in giudicato, si prescrivono nel termine di dieci anni.
Avv Gianclaudio Pazzaglia
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Di seguito il testo di
Commissione Tributaria Regionale Livorno Sentenza n. 801/14/17 del 27.03.2017:
_________ difesa dall'Avv Gianclaudio Pazzaglia, propone appello avverso la sentenza con cui la C.T.P. estromessa dal giudizio la Regione Toscana, respingeva il ricorso della contribuente avverso l'avviso di intimazione notificiato da Equitalia Centro spa in relazione al pagamento del bollo auto anno 2008.
A detta dell'appellante la decisione è errata in quanto nel caso di specie sussiste un 'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il concessionario e l'ente impositore, essendo il ricorso diretto a far accertare la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, ma, anche, l'estinzione del tributo, per intervenuta. prescrizione.
In via ulteriore eccepisce il difetto di motivazione del'atto impugnato, il quale riporta la sola causale e l'ammontare del pagamento, senza indicare la targa del veicolo.
Per quanto riferito alla notifica della cartella di pagamento, prodromica all'intimazione, ne conferma l'irritualità, in quanto la stessa consegnata in un luogo diverso dalla residenza del contribuente come provato dal certificato storico prodotto in atti.
Censura la decisione per aver la CIP respinto l'eccezione di prescrizione triennale della pretesa fiscale, considerato che la notifica della cartella di pagamento, interrompe il termine di prescrizione del credito tributario, con inizio di un nuovo termine di egual durata di quello precedente, non sussistendo alcuna norma che preveda la conversione del termine suddetto in quello quinquennale come affermato in motivazione.
Nel nostro caso il tributo è relativo all'anno 2008 e pertanto ne doveva essere richiesto il pagamento entro il 31.12.2011; nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta legittima la notifica della cartella di pagamento in data 10.05.2011, il termine prescrizionale originario sarebbe stato interrotto e sarebbe cominciato a decorrere un nuovo termine, di eguale natura e durata scaduto il 10/05/2014 mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata 1'11/11/2014 con conseguente estinzione del credito tributario . Per quanto esposto chiede di dichiarare illegittimo l'atto impugnato per difetto di motivazione e/o per estinzione del credito tributario, per intervenuta prescrizione enella denegata ipotesi in cui, non venisse'accolto l'appello, compensare le spese dei due gradì di giudizio, in virtù dei dubbi sulla legittimità dell'azione amministrativa per la complessità delle questioni trattate.
Nel giudizio si è costituita Equitalia Centro la quale sulla carenza di motivazione dell'avviso richiama integralmente le argomentazioni proposte in occasione del giudizio di primo grado in occasione del quale si era avuto occasione di evidenziare che l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata con contenuto stabilito per decreto del Ministero delle Finanze e sul quale l'Agente della riscossione non ha potere discrezionale di incidere.
Anche sotto il profilo della tempestività dell'azione esecutiva si deve condividere l'impugnata sentenza la quale, esaminata la documentazione versata in atti dallo scrivente, ha riscontrato l'assoluta correttezza della notifica della cartella di pagamento perfezionatasi in data 10 maggio 2011, con ritiro e sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa da parte della contribuente di persona.
Coerentemente con le conclusioni della sentenza di primo grado, la prescrizione del Bollo Auto per l'anno 2008 non può dirsi maturata il 31 dicembre 2011 per la tempestività dell'azione della scrivente che ha notificato la cartella di pagamento in data 10.05.2011, e la successiva intimazione di pagamento 1'11 novembre 2014.
Nel giudizio siè costituita la Regione Toscana confermando la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di rilievi riferiti alla sola fase riscossiva
Motivi della decisione
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