Proponibili plurime domande anche se relative allo stesso rapporto secondo le SS.UU.
Sono proponibili in separati processi plurime domande giudiziali afferenti diversi e distinti diritti di credito ma relativi ad uno stesso rapporto di durata tra le parti, Cass. SS.UU. Sentenza n. 4090/2017

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione rivedono il loro orientamento in merito alla proponibilità di più domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, in separati processi.
Nel caso di specie, la casa automobilistica italiana per eccellenza, la FIAT, ricorre per Cassazione nel 2011 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, depositata 1'11/10/2010, che accoglieva la domanda del G.S.A. (un ex dipendente), intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, in difformità dalla sentenza di primo grado che aveva invece dichiarato improponibile la domanda siccome successiva ad altra anch'essa proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa.
FIAT deduce, in un unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 111 Cost..
Sostiene che la domanda azionata nel processo è stata preceduta da altra domanda, anch'essa proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro dopo la cessazione del rapporto, intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa, e che successivamente il dipendente ha proposto giudizio in oggetto, volto al ricalcolo del premio fedeltà senza motivare in alcun modo la scelta di "parcellizzare" i giudizi; concludendo che entrambe le domande scaturiscono da un unico rapporto obbligatorio intercorrente tra la società e il G.S.A. ed avente ad oggetto il contratto di lavoro.
Secondo FIAT la domanda proposta viola il divieto di abuso del processo per indebito frazionamento quale affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 23726 del 2007.
La Sentenza n. 23726 del 2007 delle Sezioni unite sosteneva che fosse vietato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio", principio applicabile anche nelle ipotesi in cui siano avanzate diverse pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto di lavoro, fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi.
La Sezione della Suprema Corte di Cassazione non ha condiviso detta equiparazione del fascio di rapporti obbligatori - retributivi e risarcitori- derivanti dal rapporto di lavoro al "rapporto unico" considerato dalla citata sentenza delle Sezioni unite, né la sussistenza dei presupposti per imporre al creditore di agire in un unico contesto in relazione a crediti diversi connessi solo in virtù di una complessiva relazione negoziale o legale, e dubitando a fortiori che dalla proposizione in differenti giudizi di una pluralità di domande concernenti diversi crediti, pur riferibili ad un medesimo rapporto di lavoro ormai cessato, possa farsi derivare l'improponibilità delle domande successive alla prima. Pertanto rimise gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.
Le Sezioni Unite si sono trovate a giudicare sulle questione "se, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore debba avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo e se il frazionamento di esse in giudizi diversi costituisca abuso sanzionabile con l'improponibilità della domanda".
Con la sentenza n. 23726 del 2007 le Sezioni unite erano intervenute sulla questione e, mutando il precedente orientamento (sent. n. 108 del 2000), affermarono che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di "un unico rapporto obbligatorio", frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. Tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale aggravamento della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo, orientamento confermato dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 26961 del 2009.
L'infrazionabilità del singolo diritto di credito (decisamente condivisibile da parte delle Sezioni Unite, nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell'oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l'estensione considerata dall'ordinamento) non comporta inevitabilmente la necessità di agire nel medesimo, unico processo per diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso tra le stesse parti.
Tornando alla questione in oggetto, le Sezioni Unite affermano che la tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova, infatti, conferma nella disciplina processuale, risultando piuttosto questa costruita intorno a una prospettiva affatto diversa. Il sistema processuale risulta, invero, strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte. Ulteriori argomenti in tal senso possono trarsi dalla contemplata possibilità di condanna generica ovvero dalla prevista necessità, ex art. 34 c.p.c., di esplicita domanda di parte perché l'accertamento su questione pregiudiziale abbia efficacia di giudicato.
Una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore, il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo (quindi in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale); con conseguente indebita sottrazione alla autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati e perdita, ad esempio, della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta o di agire dinanzi al giudice competente per valore per ciascuno dei crediti -quindi di fruire del più semplice e spedito iter processuale eventualmente previsto dinanzi a quel giudice-, e con possibile esposizione alla necessità di "scegliere" di proporre (o meno) una tempestiva insinuazione al passivo fallimentare, col rischio di improponibilità di successive insinuazioni tardive per altri crediti.
In ogni caso, l'onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura (ad esempio - come frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavoro - retributiva e risarcitoria), essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre - non in un alleggerimento bensì- in un allungamento dei tempi del processo, dovendo l'istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo
E' infine il caso di evidenziare che l'affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l'economia
D’Altra parte la disciplina codicistica, relativa, tra l'altro, a connessione, domande accessorie, preclusione da giudicato, idonea a testimoniare di un sistema che "contempla" e perciò autorizza l'ipotesi di diverse domande proposte in tempi e processi differenti con riguardo a crediti riferibili ad un medesimo rapporto di durata, si presta in realtà ad una significativa lettura speculare.
In conclusione le Sezioni Unite della la Suprema Corte hanno affermato il seguente principio di diritto:
"Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo -sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.".
Davide Giovanni Daleffe
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione a Sezioni civili Unite Sentenza n. 4090 del 16/02/2017:
I fatti rilevanti
FIAT GROUP AUTOMOBILES s.p.a. (già Fiat auto s.p.a.) ricorre con un unico motivo nei confronti dell'ex dipendente A.G.S. per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha accolto la domanda del predetto intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, in difformità dalla sentenza di primo grado che aveva invece dichiarato improponibile la domanda siccome successiva ad altra anch'essa proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa. A.G.S. ha resistito con controricorso. FCA Italy S.p.a. (già FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.a.) ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
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