Quando il gestore del pubblico esercizio risponde per gli schiamazzi notturni dei clienti

Il gestore del pubblico esercizio risponde degli schiamazzi notturni e rumori molesti dei clienti (reato 659 c.p.) se non controlla e se non interviene per impedirli. Cassazione penale Sentenza n. 30189/2017

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Quando il gestore del pubblico esercizio risponde per gli schiamazzi notturni dei clienti

L'interessante Sentenza n. 30189 del 16/06/2017 della Corte di Cassazione penale determina i limiti della responsabilità del gestore di un pubblico esercizio, ubicato al piano terra di un complesso condominiale, per il volume alto della musica del locale o della televisione, o anche per gli schiamazzi notturni dei clienti che sostano all'esterno del locale.

Nel caso di specie il titolare di una pizzeria-bar situata in un condominio aveva l'abitudine di tenere un volume piuttosto elevato delle televisioni poste all'interno dei locali, fino a notte fonda risultando dall'istruttoria che le TV erano accese anche fino alle ore 4-5 della notte, con ciò disturbando il riposo degli occupanti non solo del piano immediatamente soprastante il bar ma anche gran parte del rimanente condominio.

Il disturbo era, altresì, dato dalla sosta degli avventori del bar appena al di fuori dello stesso, i quali si davano agli schiamazzi notturni, con urla e clacson delle auto.

Condannato ex 659 c.p. comma 1 dal Tribunale che aveva esaminato il caso, il gestore propone ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha modo di affrontare lo schema del reato previsto dall'art. 659 c.p. con particolare attenzione alle differenze dei due commi.

Ricordiamo la prescrizione dell'art. 659 del codice penale,

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.
Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità

Secondo il ricorrente doveva applicarsi il comma 2 in quanto l'uso dei televisori sarebbe intrinseco alla gestione della pizzeria da considerarsi, petenzialmente, mestiere rumoroso. Non dello stesso avviso la S.C. che taglia corto e afferma: " ... la condotta come contestata in imputazione è chiaramente riferibile all'ipotesi dell'art. 659 c.p., comma 1, non trattandosi di esercizio di mestiere intrinsecamente rumoroso ...".

Secondo il ricorrente non trattavasi di disturbo alla quiete pubblica trattandosi di eventuale disturbo di poche e individuate persone residenti nel condominio, negli appartamenti soprastanti. Effettivamente per l'applicazione dell'art. 659 c.p. si deve accertare che il disturbo vada a interessare un numero indeterminato di persone. Afferma la S.C. "la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicchè i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare", e per quanto riguarda la specifica ipotesi del condominio la Corte continua affermando " ... è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio".

Infine il vociare e i rumori prodotti dagli avventori al di fuori del locale.

Ricorda la Corte che

" ... risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, poichè al gestore è imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo "ius excludendi" o all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 30189 del 16/06/2017:

RITENUTO IN FATTO

1. S.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Avellino di condanna alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 659 c.p., perchè, in qualità di titolare della pizzeria ___________, sita in ______ mediante schiamazzi e rumori, prodotti dagli avventori del locale e da lui non impediti, ed abusando degli strumenti di diffusione di musica ad alto volume all'interno del predetto locale, disturbava le occupazioni e il riposo delle persone, in particolare degli occupanti del medesimo stabile ovvero di stabili viciniori.

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