Reato installare o utilizzare strumenti di decrittazione abusiva del segnale televisivo

La decodificazione dei programmi televisivi ad accesso condizionato finalizzata ad eludere le protezioni predisposte dagli emittenti costituisce reato. Cassazione penale Sentenza n. 46443/2017

Reato installare o utilizzare strumenti di decrittazione abusiva del segnale televisivo

1. Introduzione

La decodificazione dei programmi televisivi ad accesso condizionato finalizzata ad eludere le protezioni predisposte dagli emittenti costituisce reato, sia con riferimento all’installazione degli idonei dispositivi sia con riferimento al loro utilizzo.

La sentenza della Suprema Corte n. 46443 del 10 ottobre 20171 costituisce un utile ausilio per la comprensione dei reati che rilevano nell’installazione e nell’utilizzo di sistemi di decrittazione dei segnali televisivi accessibili dietro il pagamento di un canone.

 

2. Le norme rilevanti

All’uopo rilevano gli artt. 171 ter, co. 1, lett. f), e 171 octies della L. 633/1941 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

In particolare, l’art. 171 ter, co. 1, lett. f) così dispone:

«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: (…)

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad 1un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; (…)»

L’art. 171-octies, invece, così recita:

«1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

Le condotte di cui all’art. 171 octies L. 633/1941, introdotto dall’art. 17 L. 248/2000, sono state dapprima depenalizzate dal D. Lgs. 373/15 per poi essere oggetto di nuova criminalizzazione in forza del D. Lgs. 22/2003.

 

3. Finalità commerciale e utilizzo

Come spiega la Suprema Corte, «le condotte incriminate dall’articolo 171, lett. f) sono tra loro accomunate dalla finalità commerciale concretandosi l’illecito nella immissione sul mercato di prodotti o servizi atti ad eludere le misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, non essendo ivi compresa la condotta di chi invece utilizza i dispositivi che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del dovuto corrispettivo, condotta questa che è invece espressamente sanzionata dall’articolo 171 octies, indipendentemente dall’utilizzo pubblico o privato che venga fatto dell’apparecchio atto alla decodificazione di trasmissioni audiovisive».

 

4. Rileva il fine, non la modalità

Inoltre, la Suprema Corte chiarisce che è «la finalità fraudolenta del mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l’accesso ai suddetti programmi» a far sì che rilevi penalmente la decodificazione di programmi televisivi ad accesso condizionato attraverso elusione delle misure tecnologiche predisposte dall’emittente destinate ad impedire l’accesso, «senza che assumano rilievo le concrete modalità con cui l’elusione venga attuata».

Dott. Andrea Diamante

 

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1 L’imputato veniva condannato per avere «installato un apparecchio con decoder regolarmente alimentato alla rete LAN domestica ed internet collegato con apparato TV e connessione all’impianto satellitare cosi’ rendendo visibili i canali televisivi del gruppo SKY Italia in assenza della relativa smart card» in violazione dell’art. 171 octies L. 633/1941

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 46443 del 10/10/2017:

 

RITENUTO IN FATTO

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