E' reato rifiutare l’accertamento alcolimetrico in ospedale se non si verifica alcun incidente?

Rifiutare l'invito della Polizia di recarsi all'ospedale per effettuare il test alcolimetrico costituisce reato, se non si è verificato alcun incidente stradale? Cassazione penale, Sentenza n. 40758/2017

E' reato rifiutare l’accertamento alcolimetrico in ospedale se non si verifica alcun incidente?

1. La massima

Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all’art. 186, co. 7, C.d.S non è integrato laddove il conducente non interessato in un incidente stradale si oppone all'accompagnamento presso una struttura sanitaria, non trattandosi all’uopo di condotta tipizzata.

La IV Sezione con la sentenza n. 40758 del 12 luglio 2017-7 settembre 20017 chiarisce la portata del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico presso una struttura sanitaria, riassumendo al contempo i comportamenti sanzionati dall’art. 187, co. 7, C.d.S con riferimento all’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente.

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

Dichiarato colpevole in entrambi le fasi di merito1 per il reato di cui all’art. 186, co. 7, D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) perché, a seguito di un controllo dei carabinieri mentre era alla guida di un autoveicolo, si era rifiutato di sottoporsi all'accertamento sull'assunzione di sostanze stupefacenti o alcolemiche2.

L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provata la sua responsabilità penale sulla base del suo rifiuto a sottoporsi all'alcooltest, non considerando che i carabinieri intervenuti non potevano accertare il suo tasso alcolemico perché la loro auto di servizio era sprovvista della necessaria strumentazione e il rifiuto era piuttosto riferito all'intenzione dei carabinieri di accompagnarlo presso il nosocomio distante circa 10 km dal luogo in cui era stato fermato per procedere al ridetto accertamento.

 

3. La normativa di riferimento

Ad interessare nel caso di specie è l’art. 186 del Codice della Strada, segnatamente i commi 1, 3, 4, 5 e 7, secondo cui:

«1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale.

(…)

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

(…)

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

 

4. Il decisum

La IV Sezione chiarisce che l'art. 186, co. 7, C.d.S. punisce il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5.

Tuttavia, nel caso di specie, l’ordine rivolto all’imputato dai carabinieri non era riconducibile:

a) né al comma 3, in quanto i carabinieri non possedevano l'etilometro;

b) né al comma 4, in quanto i militari non avevano invitato l’imputato presso il più vicino ufficio o comando;

c) né al comma 5, in quanto difetta l'accadimento di un incidente stradale.

Di talché, la condotta dell’imputato che si è rifiutato di seguire i carabinieri presso l'ospedale, distante dal luogo del fatto, affinché ne fosse accertato il tasso alcolemico non integra la contravvenzione prevista dall'art. 186 C.d.S..

La Suprema Corte è ben memore della consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamando, per tutte, la sentenza della IV Sez. n. 21192 del 14/3/2012 secondo cui il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all’art. 186, co. 7, C.d.S non è integrato laddove il conducente si oppone all'accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo.

Mutatis mutandis, anche nel caso di specie difetta la tipizzazione della condotta contestata, posto che l’unico opposizione all’accertamento del tasso alcolemico presso una struttura sanitaria penalmente rilevante ai sensi dell’art. 186, co. 7, C.d.S. è quello opposto dai conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche presso la stessa struttura.

 

Dott. Andrea Diamante

 

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1 - Corte di appello di Caltanisetta, sentenza del 12/04/2016, confermava Tribunale di Caltanissetta, sentenza 26/11/2013.

2 - In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha sostituito la pena inflitta in primo grado (mesi 3 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda) con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 per la durata di mesi 3 e giorni 4.

 

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Di seguito il testo di
Cassazione penale, Sentenza 07/09/2017, n. 40758:

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

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