Revoca con sentenza dell'ammissione al gratuito patrocinio e forma dell'impugnazione

Modo di impugnazione della revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato se data con sentenza. Cassazione civile Sentenza n. 29228/2017

Tempo di lettura: 2 minuti circa
Revoca con sentenza dell'ammissione al gratuito patrocinio e forma dell'impugnazione

Il caso.

Condotto un primo ed un secondo grado di causa con l'agevolazione dell'ammissione al gratuito patrocinio, con la stessa sentenza che chiudeva il grado di appello, l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato veniva revocata sulla base della considerazione che il soggetto ammesso aveva agito in giudizio allegando ragioni manifestamente infondate.

Avverso la sentenza d'appello veniva proposto ricorso per cassazione a seguito del quale la Corte di cassazione si pronunciava con Sentenza n. 29228 del 6 dicembre 2017.

 

La questione.

L'ammissione al patronicio a carico dello Stato può essere revocata ai sensi dell'art. 136 del T.U. Spese di Giustizia il quale, al comma secondo dispone: "Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave".

Nel caso di specie la revoca era stata data con sentenza (che chiudeva il giudizio) anziche con decreto (provvedimento separato), come previsto dal disposto normativo appena indicato. La tematica che emergeva riguardava l'individuazione delle corrette modalità di impugnazione del provvedimento di revoca a fronte del caso manifestatosi.

La S.C. non ignora che recentemente la stessa Corte (7191/2016), in un simile caso, aveva ritenuto che, "trattandosi di una pronuncia resa in sentenza, doveva essere impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, senza che si potesse configurare la proposizione di un separato ricorso ex artt. 99-170 t.u. spese di giustizia n. 115 del 2002".

 

La decisione.

Di parere opposto la sentenza che si commenta. La procedura di impugnazione del provvedimento di revoca, secondo la S.C., risponde ad un'esigenza di semplificazione a fronte della quale parrebbe ultroneo instaurare un nuovo giudizio di cognizione totale fra tutte le parti per discutere della più modesta questione riguardante l'ammissione al gratuito patrocinio.

Secondo la sentenza n. 29228/2017 l'esatto e unico rimedio di impugnazione della revoca del beneficio, seppur data con sentenza, è costituito dall'opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 il quale ha natura di rimedio generale.

Secondo la Corte: "il sistema, pertanto, non tollera una diversificazione del sistema impugnatorio unicamente sulla base dell'essere stata la pronuncia del provvedimento in tema di patrocinio inserita nel medesimo atto - la sentenza - che definisce il giudizio in relazione al quale la parte ha chiesto di avvalersi del beneficio".

A conclusione la Corte esprime seguente principio di diritto:

"In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione".

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 29228 del 06/12/2017:


FATTI DI CAUSA

1. - La Corte d'appello di Salerno, sezione lavoro, con sentenza in data 17 dicembre 2014-13 febbraio 2015, dichiarava inammissibile l'appello proposto da L.D. avverso la sentenza di primo grado e contestualmente revocava l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato (ammissione che era stata disposta con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Salerno in data 3 maggio 2012), rilevando che lo stesso aveva agito in giudizio allegando ragioni manifestamente infondate.
Con ordinanza in data 18 marzo 2015, il Presidente delegato della Corte d'appello di Salerno ha dichiarato, in limine e previa revoca del decreto di fissazione dell'udienza, inammissibile l'opposizione proposta dal D. ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuto nella sentenza della Corte d'appello 17 dicembre 2014-13 febbraio 2015.

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati