Revocatoria fall.: rilevanza della prova presuntiva della conoscenza dello stato d’insolvenza

Revocatoria fallimentare. La pubblicazione di notizie di stampa, unitamente ad altre circostanze, costituisce prova presuntiva della scientia decoctionis del creditore. Cassazione Ordinanza n. 3299/2017

- di Dott.ssa Rossana Accettella
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Revocatoria fall.: rilevanza della prova presuntiva della conoscenza dello stato d’insolvenza

Con Ordinanza di rinvio al giudice d’appello, la Cassazione esprime un interessante principio di diritto in tema di conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore.

Nel caso di specie la Corte veniva adita dall’Amministrazione Straordinaria di una società, la quale aveva agito in primo grado per chiedere, ex art. 67 L. Fall., la dichiarazione d’inefficacia di alcuni pagamenti effettuati ad un creditore. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando la creditrice al pagamento delle somme richieste, oltre ad interessi e spese. Quest’ultima impugnava in appello la decisione ed otteneva la riforma della decisione di primo grado.

La Corte accoglieva il ricorso proposto dell’Amministrazione Straordinaria in quanto la doglianza si appuntava, giustamente a parere del Supremo Collegio, sulla ratio decidendi della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto che dalla mera pubblicazione di articoli di stampa non potesse desumersi la prova della conoscenza, da parte della creditrice, della grave situazione finanziaria in cui versava la debitrice e che, inoltre, l’accipiens era un semplice operatore commerciale e, come tale, non in grado di inferire dalle informazioni acquisite dalla stampa la reale condizione di grave difficoltà della debitrice.

La Cassazione “ribalta” l’interpretazione effettuata dal giudice di secondo grado ritenendo che, pur potendosi condividere l’assunto per cui non è ravvisabile uno specifico “dovere di lettura” si deve, per converso, tenere in debita considerazione che “in concreto, secondo l’id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione, (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi da quanto essa pubblica, anche per propria utilità, oltre che per curiosità”.

La Corte, richiamando anche precedente giurisprudenza conforme, afferma come le notizie di stampa siano idonee

a costituire indizio da cui – assieme ad altri - poter trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell’accipiens”,e ancora, “…la circostanza che esso (accipiens) riveste la qualità di istituto bancario non è di per sé determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d’insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive ecc, (Cass. Sez. I, Sent. n. 4762/2007)".

Sulla scorta di tali affermazioni, nel caso di specie, veniva pertanto accolto il ricorso dell’Amministrazione Straordinaria, con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, con dovere di conformarsi al principio di diritto relativo alla prova presuntiva della conoscenza, desumibile appunto dalla pubblicazione di notizie in merito alla situazione di grave insolvenza di un’azienda.

 

Accettella Rossana

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sez. 6 Civile, Ordinanza n. 3299 del 08/02/2017:

 

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