Rifiuto atti d’ufficio per la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare

Commette il reato di rifiuto atti d’ufficio la guardia medica che rifiuta la richiesta di intervento domiciliare urgente. Cassazione penale Sentenza n. 39428 del 24/08/2017

Rifiuto atti d’ufficio per la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare

1. La massima

Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di Guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, non annotando nell'apposito registro della richiesta di visita domiciliare, e che non orienti neppure le scelte del paziente circa l'immediato ricovero a fronte della gravità del quadro sintomatico e dell'apprezzata inutilità di un proprio intervento domiciliare, irrilevante il fatto che la persona offesa si sia recata autonomamente al pronto soccorso e li poi ricoverata.

Così la Sezione feriale della Suprema corte che con la sentenza n. 39428 del 22 agosto 2017-24 agosto 2017 ha ricondotto ancora una volta l’omissione del sanitario in servizio di guardia medica che rifiuta l’intervento domiciliare nell’alveo del delitto di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328, co. 1, c.p..

 

2. Il fatto

La persona offesa colta da improvvisi e lancinanti dolori addominali, contattava il “118” che consigliava di contattare la Guardia Medica – imputata – fornendone il recapito telefonico. Quindi, il coniuge della persona offesa contattava la Guardia medica che, a fronte delle ripetute richiesta di un intervento, rifiutava la visita domiciliare. A questo punto, in seguito al perdurante malessere della moglie e su consiglio del medico di fiducia, contatto nel frattempo telefonicamente, il coniuge trasportava la persona offesa al pronto soccorso presso cui quest’ultima veniva ricoverata al reparto di chirurgia perché affetta da colonangite.

 

3. La quaestio iuris

Il Trbunale, prima, e la Corte d’appello, dopo1, condannavano l’imputata per il reato di rifiuto di atti di ufficio ex art. art. 328 c.p., co. 1, per avere egli, quale dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale incaricato di pubblico servizio nella qualità di medico della Guardia Medica, indebitamente rifiutato di effettuare la visita domiciliare ed altresì di annotare la richiesta di visita domiciliare nell'apposito registro.

In particolare, il delitto de quo veniva contestato in relazione all'art. 67, commi 1 e 7, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, previsto dall’art. 8 D. Lgs. 502/1992, integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009, secondo cui, rispettivamente, «Il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio. In presenza di forme associative strutturate delle cure primarie e di attività organizzata in equipe, l’attività di continuità assistenziale è erogata nei confronti della popolazione che ha effettuato la scelta in favore dei medici facenti parte dell’associazione medesima» e «Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto: a - nome, cognome, età e indirizzo dell'assistito; b- generalità del richiedente ed eventuale relazione con l'assistito (nel caso che sia persona diversa); c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata; d - ora dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato».

La difesa dell’imputato sosteneva in ricorso la violazione e l'errata applicazione dell'art. 328 c.p., per insussistenza del fatto, avendo i giudici di merito fondato la penale responsabilità in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui al fine dell'integrazione del reato di cui all'art. 328 c.p., il rifiuto del medico della richiesta visita domiciliare deve essere pretestuoso o aprioristico, essendo salva la discrezionalità scientifica di cui il sanitario gode, al quale devono essere pienamente indicati i sintomi e solo sulla base di questi il giudice può vagliare la condivisibilità delle scelte del sanitario. Secondo la difesa, il fatto che il medico di fiducia consigliò alla persona offesa di raggiungere il pronto soccorso con la propria vettura escludeva ogni responsabilità in capo all’imputata.

Inoltre, la difesa sosteneva che la mancata annotazione della telefonata sull'apposito registro fosse irrilevante, rilevando solo amministrativamente e non rispondendo a ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, igiene e sanità.

 

4. Il decisum

Secondo la Cassazione la condotta omissiva dell’imputata rileva ai sensi dell’art. 328, co. 1, c.p..

La Suprema Corte riconosce che il ricorrente imputato non ha segnalato l’indicazione fornita a fronte della sintomatologia acuta lamentata dalla paziente, ritenendo quindi il suo contenimento in un quadro di ordinaria terapia farmacologica.

Tuttavia il successivo ricovero della persona offesa presso struttura ospedaliera, certamente indicativo della gravità dell'urgenza non altrimenti fronteggiabile attraverso l'intervento della Guardia medica, non esclude la rilevanza della condotta omissiva dell'imputata.

Anzi, rileva la condotta omissiva dell'imputato nella misura in cui non aveva neppure orientato le scelte del paziente circa l'immediato ricovero a fronte della gravità del quadro sintomatico e dell'apprezzata inutilità di un proprio intervento domiciliare, suggerimento invece fornito dal medico di fiducia.

La mancata annotazione nell'apposito registro della richiesta di visita domiciliare, poi, costituisce una condotta «a definizione di un reato già positivamente apprezzato, per altri più pregnanti vagliati profili omissivi».

 

5. I precedenti richiamati

La decisione si fonda sull’uniforme orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e puntualmente richiamato nelle seguenti pronunce espressamente citate:

- Sez. VI, del 11/02/2009, n. 12143: integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di Guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l'iniziale diagnosi sia stata confermata all'esito del successivo controllo ospedaliero del paziente, dovendosi ritenere sindacabile dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri doveri;

- Sez. VI, del 07/04/2008, n. 20056: il sanitario in servizio di guardia medica che, posto telefonicamente al corrente di una grave sintomatologia riferita dal familiare di un paziente, non si rechi presso il suo domicilio per effettuare un accurato esame clinico, indispensabile per l'accertamento delle reali condizioni di salute e l'adozione delle determinazioni del caso, incorre nel reato di omissione di atti di ufficio di cui all'art. 328 c.p., comma 1, dovendosi ritenere irrilevante il fatto che le condizioni di salute del paziente non siano poi risultate gravi in concreto e che nessuna terapia sia stata prescritta all'esito del successivo ricovero ospedaliero.

 

Dott. Andrea Diamante

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1 Corte di appello di Catania, sentenza del 12 gennaio 2017, che conferma la sentenza del Tribunale di Ragusa.

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 39428 del 24 agosto 2017:

 

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 12 gennaio 2017, ha confermato quella con cui il Tribunale di Ragusa aveva condannato C.A. alla pena di sei mesi di reclusione per il reato, qualificato come unico, di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p., comma 1), contestato in relazione all'art. 67, commi 1 e 7, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009, per avere egli, quale dipendente dell'ASP di (OMISSIS) ed incaricato di pubblico servizio nella qualità di medico della Guardia Medica di (OMISSIS), indebitamente rifiutato di effettuare la visita domiciliare ad G.A..

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