Riforma a tutela dell'autodeterminazione dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari

Modifica all'art. 388 del cod. penale per rafforzare la tutela dell'autodeterminazione degli organi politici, amministrativi e giudiziari. In GU la Legge 3/07/2017 n. 105

Riforma a tutela dell'autodeterminazione dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari

1. Introduzione

Con la Legge del 3 luglio 2017, n. 105, pubblicata nella GU in data 7 luglio 2017, n. 157, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti", il Legislatore ha inteso rafforzare la tutela dell'autodeterminazione degli organi politici, amministrativi e giudiziari.

In tal senso, la legge di riforma è intervenuta sul delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario di cui all'art. 388 cod. pen., prevedendo anche l'arresto in flagranza del suo autore, ha introdotto l'aggravante degli atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario di cui all'art. 339-bis cod. pen. e il reato di ostacolo alla libera partecipazione alle competizioni elettorali di cui all'art. 90, co. 2, DPR 570/60. Inoltre sono stati attribuiti precipui compiti all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

 

2. Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti ex art. 338 cod. pen.

E' stata aggiornata la rubrica delll'art. 338 cod. pen., prima "Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario", adesso "Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti".

Di conseguenza, al primo comma, dopo le parole «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono state inserite le parole «, ai singoli componenti» e dopo la parola «collegio» sono state inserite le parole «o ai suoi singoli componenti».

Inoltre, è stato aggiunto un comma subito dopo il primo che estende la pena di cui al primo comma a chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.

 

Indi, la nuova formulazione dell'art. 338 cod. pen. è la seguente:

Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario , ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

 

Il delitto testè citato si caratterizzava e continua a caratterizzarsi per l'impersonalità dell'organo pubblico la cui libertà di autodeterminazione vuole tutelarsi, estendendo detta tutela attraverso la repressione delle condotte minacciose o violente portate contro i singoli componenti degli organi.

Il Legislatore, invero, ha inteso positivizzare l'orientamento nomofilattico che in tal senso già si esprimeva, posto che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che per la sussistenza del reato in esame non è necessario che la minaccia sia fatta in presenza dell'organo collegiale riunito, essendo invece sufficiente la coscienza e volontà da parte dell'agente di dirigere la minaccia ad un corpo con lo scopo di impedirne o turbarne l'attività, cosicchè anche la minaccia rivolta ad uno dei membri del corpo assume decisiva rilevanza (Cass.30/04/1954, da ultimo Cass. 5611/2012).

Anche dopo la novella, la condotta minacciosa e violenta contro un componente del collegio potrà configurare il delitto di cui all'art. 388 cod. pen. soltanto se ad essere preso di mira sarà il corpo politico, amministrativo o giudiziario e non la persona fisica.

 

È anche stato introdotto l'arresto in flagranza dell'autore di tale delitto, in virtù della nuova lettera a-bis) del co. 2 dell'art. 380 cod. proc. pen..

 

3. Aggravante degli atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario ex art. 339-bis cod. pen

Di nuovo conio l'art. 339-bis cod. pen. che introduce l'aggravante degli atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, per cui,

«salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

Aggravante, questa, che in forza dell'intervento sull'art. 393-bis cod. pen. non troverà applicazione quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

 

4. Reato di ostacolo alla libera partecipazione alle competizioni elettorali

All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il nuovo secondo comma criminalizza le minacce e atti di violenza finalizzati ad ostacolare la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dallo stesso testo unico.

 

5. Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

Infine, l'art. 6 della L. 105/2017 ha attribuito precipui compiti all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali (istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015).

Invero, al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;

b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;

c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalita', con particolare riferimento verso le giovani generazioni.

 

Dott. Andrea Diamante

 

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