Speciale Riforma penale: scheda analitica e sistematica modifiche al Codice di Procedura. Parte II

Riforma penale. Esplicazione analitica e sistematica delle modifiche al codice penale e di rito. Parte seconda: le modifiche al codice di rito, codice di procedura penale.

Speciale Riforma penale: scheda analitica e sistematica modifiche al Codice di Procedura. Parte II

Riforma penale.

Esplicazione analitica e sistematica delle modifiche al codice penale e di rito

 

Parte Seconda
Le Modifiche al Codice di Procedura Penale

 

Segue alla scheda
Speciale Riforma Penale - Parte I

Segue scheda
Speciale Riforma Penale - Parte III

Per la lettura del testo normativo vedi
Legge 23 giugno 2017 n. 103

 

4. Modifiche al Codice di procedura penale

 

1) Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato (introduzione art. 72 bis e interpolazione del co. 2 dell'art. 345):

lo stato mentale irreversibile dell'imputato, accertato secondo l'art. 70 c.p.p, impedisce la cosciente partecipazione al procedimento impone al giudice di revocare l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento e di pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salva l'eventuale applicazione di misure di sicurezza diverse dalla confisca (introduzione art. 72 bis), con possibilità di riproporre l'azione quando lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato (co. 2, art. 345).

 

2) Rapporti tra difensore e indagato/imputato

- conferma dell'elezione di domicilio da parte del difensore domiciliatario (art. 162, introduzione co. 4 bis): l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è efficace con l'assenso del difensore domiciliatario che l'autorità che procede deve ricevere unitamente alla dichiarazione di elezione;

- colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare (interpolazione del co. 3, art. 104): la dilazione per un tempo non superiore a cinque giorni dell'esercizio del diritto di conferire con il difensore durante le indagini preliminari nei casi di specifiche ed eccezionali ragioni di cautela potrà adesso essere autorizzata dal giudice si istanza del pubblico ministero soltanto con riferimento ai reati di cui all'art. 51, co. 3 bis e 3 quater c.p.p.;

 

3) Persona offesa

- informazioni sullo stato del procedimento (art. 335, introduzione co. 3 ter): senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo;

- informazioni alla persona offesa (art. 90 bis, interpolazione co. 1, lett. b)): alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter, dunque prendendo atto dell'introduzione del co. 3 ter dell'art. 335

 

4) Accertamenti tecnici non ripetibili

- inefficacia della riserva di incidente probatorio (art. 360, introduzione co. 4 bis): la riserva di incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta alle indagini perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva

- utilizzabilità dei risultati nel caso di inefficacia della riserva (art. 360, interpolazione co. 5): i risultati degli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero, nel caso di riserva di incidente probatorio inefficace, saranno utilizzabili in dibattimento;

 

5) Indagini preliminari

- termine trimestrale (o di quindici mesi) per le determinazioni del pubblico ministero (art. 407, introduzione co. 3 bis):

il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini (diciotto mesi, ovvero due anni per taluni reati o in costanza di talune condizioni) e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis (con riferimento alla disciplina dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari), prorogabile dal procuratore generale presso la corte d'appello per non più di tre mesi nei casi di notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

il termine è di quindici mesi per taluni reati (di cui al co. 2, lettera a), nn. 1), 3) e 4));

ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine così stabilito, il pubblico ministero deve darne comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello;

- avocazione delle indagini in caso di violazione del termine trimestrale (art. 412, riformulazione co. 1):

se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel nuovo termine trimestrale, il procuratore generale presso la corte di appello dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari;

- opposizione della persona offesa all'archiviazione (art. 408, modificazione co. 3 e interpolazione e modificazione co. 3 bis):

la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari nel termine di venti giorni e non più nel termine di dieci giorni; inoltre, la richiesta di archiviazione è in ogni caso notificata alla persona offesa oltre che per i delitti con violenza alla persona anche nel caso di furto in abitazione o con strappo di cui all'art. 624 bis c.p. nel termine di trenta giorni e non più di venti giorni;

- termini dei provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione (art. 409, interpolazione dei co. 2 e 4 e abrogazione co. 6):

il giudice fissa l'udienza camerale conseguente al mancato accoglimento della richiesta di archiviazione nel termine di tre mesi e provvede entro ulteriori tre mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini;

abrogata la previsione di ricorso per cassazione per i casi di nullità dell'ordinanza di archiviazione ex art. 127, co. 5 (violazione del contraddittorio) in quanto i casi di nullità del provvedimento di archiviazione sono stati disciplinati puntualmente nel nuovo art. 410 bis;

- nullità del provvedimento di archiviazione (introduzione art. 410 bis):

il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, ovvero alla persona offesa e all'indagato se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, ovvero ancora prima che il termine per presentare opposizione sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione, altresì se il giudice omette di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'opposizione o la dichiara inammissibile fuori dai casi di inosservanza dell'articolo 410, co. 1;

l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5, vale a dire in caso di violazione del contraddittorio nei riti camerali;

nei casi di nullità del provvedimento di archiviazione, l'interessato entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che annulla o conferma il provvedimento con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, ancorché avvisate almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la decisione, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza;

- reato commesso da persone ignote (art. 415, introduzione co. 2 bis):

il termine di sei mesi per la richiesta di rinvio a giudizio di cui all'art. 405, co. 2, decorre dal provvedimento del giudice che accoglie la richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini ovvero che ordina che il nome dell'indagato sia iscritto nel registro delle notizie di reato;

- impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 428, modificazione co. 1 e 2, riformulazione co. 3, introduzione co. 3 bis e 3 ter):

è previsto l'appello e non più il ricorso per cassazione e sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 e, se non conferma la sentenza, dispone il giudizio ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato in caso di appello del pubblico ministero, oppure pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato in caso di appello di quest'ultimo;

contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 e la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611;

la persona offesa costituita parte civile non può più proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606;

 

6) Giudizio abbreviato

- provvedimenti del giudice a seguito di richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, riformulazione co. 4, art. 438):

sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato, ma quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta;

- abbreviato “secco” o “patteggiamento” subordinati al rigetto dell'abbreviato condizionato (art. 438, introduzione co. 5 bis):

con la richiesta di abbreviato condizionato può essere avanzata, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di abbreviato “secco”, oppure quella di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444;

- sanatoria delle nullità non assolute e delle inutilizzabilità e preclusione dell'eccezione di incompetenza territoriale (art. 438, introduzione co. 6 bis):

la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, e preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice;

- diversificazione diminuente a seconda della specie del reato (art. 442, modificazione co. 2):

la pena è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto, non più di un terzo indiscriminatamente;

- trasformazione del rito nel giudizio direttissimo (art. 452, interpolazione co. 2):

la sanatoria delle nullità non assolute e delle inutilizzabilità e la preclusione dell'eccezione di incompetenza territoriale introdotto dal nuovo co. 6 bis, art. 438 si applica anche in caso di richiesta di giudizio abbreviato nell'ambito del giudizio direttissimo;

- richiesta di giudizio abbreviato nel giudizio immediato (art. 458, interpolazione co. 1 e riformulazione co. 2):

la sanatoria delle nullità non assolute e delle inutilizzabilità introdotta dal nuovo co. 6 bis, art. 438 si applica anche in caso di richiesta di giudizio abbreviato nell'ambito del giudizio immediato, tuttavia con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice;

decisione in camera di consiglio, avvisati almeno cinque giorni prima il pubblico ministero, l'imputato, il difensore e la persona offesa, con eventuale previa deliberazione sulla competenza;

- richiesta di giudizio abbreviato nell'atto di opposizione a decreto penale di condanna (art. 464, interpolazione co. 1):

la sanatoria delle nullità non assolute e delle inutilizzabilità e la preclusione dell'eccezione di incompetenza territoriale introdotto dal nuovo co. 6 bis, art. 438 si applica anche in caso di richiesta di giudizio abbreviato nell'ambito dell'opposizione al decreto penale di condanna;

 

7) Applicazione della pena su richiesta delle parti

- rettificazione specie e quantità della pena (art. 130, introduzione co. 1 bis):

la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento, mentre se il provvedimento è stato impugnato alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2;

- ricorribilità per cassazione della sentenza (art. 448 introduzione co. 2 bis):

il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

 

8) Requisiti della sentenza

- esposizione dei motivi di fatto e di diritto (art. 546, riformulazione lett. e)):

la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione non più delle prove poste a base della decisione stessa, bensì dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati, con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo specifico 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali»;

 

9) Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive (art. 459, introduzione co. 1 bis):

nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice individua il valore giornaliero (che non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare la somma di euro 225) al quale può essere assoggettato l'imputato, tenendo conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva, salva la possibilità di pagamento rateale ex art. 133ter c.p.

 

10) Impugnazioni in generale

- impugnazione proposta personalmente dall'imputato (art. 571, interpolazione co. 1):

solo il ricorso per cassazione dovrà proporsi con l'assistenza di un difensore, potendo altrimenti l'imputato impugnare personalmente i provvedimenti del giudice;

- forma dell'impugnazione, enunciazione specifica degli elementi che lo costituiscono e inammissibilità per carenza degli stessi (riformulazione dell'art. 581):

l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;

 

11) Appello

- concordato anche con rinuncia ai motivi di appello (introduzione art. 599 bis):

per i procedimenti diversi da quelli riguardanti i delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater, i delitti latu sensu contro la libertà sessuale, o contro i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, le parti, nelle forme previste per la rinuncia all'impugnazione ex art. 589, posono richiedere che si proceda in camera di consiglio dichiarando di concordare sull'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, e il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena;

il giudice, se ritiene di non poter accogliere allo stato la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento, potendo la richiesta e la rinuncia, che così perdono efficacia, essere riproposte;

il concordato sui motivi non è ammesso;

- decisione sul concordato in dibattimento (art. 602, introduzione co. 1 bis):

se il giudice ritiene che la richiesta delle parti ex art. 599 bis deve essere accolta, provvede immediatamente, altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento, perdendo efficacia richiesta e rinuncia ai motivi se il giudice decide in modo difforme dall'accordo;

- rinnovazione obbligatoria dell'istruzione dibattimentale (art. 602, introduzione co. 3 bis)

il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

 

12) Procedimenti innanzi la Corte di cassazione

- inasprimento della sanzione per inammissibilità della richiesta di rimessione (art. 48, interpolazione co. 6 e introduzione co. 6 bis):

la somma da 1.000 euro a 5.000 euro a cui possono essere condannate le parti private in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione del procedimento può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta;

tali importi sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- termine per la decisione del ricorso avverso i provvedimenti relativi alle misure cautelari reali (art. 325, interpolazione co. 3):

nel ricorso avverso le ordinanze emesse a seguito di appello avverso sequestro preventivo e a seguito di riesame avverso misure cautelari reali, la corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti ossevando le forme previste dall'atrt. 127;

- enunciazione dell'inammissibilità ancorata al motivo del ricorso (art. 610, interpolazione co. 1):

nell'avviso del deposito degli atti e della data di udienza, l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata avviene con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso;

- dichiarazione di inammissibilità di taluni ricorsi senza formalità (art. 610, introduzione co. 5 bis):

la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso nei casi di difetto di legittimazione, di inoppugnabilità del provvedimento, di violazione delle disposizioni sulla presentazione, spedizione e termini dell'impugnazione, di impugnazione autonoma delle ordinanze emesse nel dibattimento non autonomamente impugnabili e di rinuncia all'impugnazione, e l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis;

contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto a norma dell'articolo 625-bis;

- sottoscrizione obligatoria del difensore abilitato (art. 613, modificazione co. 1): soppresso l'incipit «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,», dunque il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sempre sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione;

- inasprimento della sanzione per inammissibilità del ricorso (art. 616, interpolazione co. 1 e introduzione co. bis):

la somma da 258 euro a 2.065 euro a cui poò essere condannata la parte privata in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta;

tali importi sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- rimessione alle sezioni unite in caso di non condivisione del principio enunciato precedentemente (art. 618. introduzione co. 1 bis e 1 ter):

se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime con ordinanza la decisione del ricorso.

il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;

- riformulazione del caso residuale di annullamento senza rinvio (art. 620, riformulazione co. 1, lett. l)):

«se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio» e non più «in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari»;

- rilevazione dellì'errore materiale senza formalità e rilevazione d'ufficio dell'errore di fatto (art. 625 bis, interpolazione co. 3):

eliminate le formalità dal rilevamento d'ufficio dell'errore materiale;

l'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione;

- ricorso del pubblico ministero vincolato in caso di conferma in appello del proscioglimento (art. 608, introduzione co. 1 bis):

se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per difetto di attribuzione, inossrvanza o erronea applicazione della legge penale o di legge rilevante per l'applicazione della stessa e inosservanza delle norme processuali stabiliter a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza;

 

13) Revisione

- competenza della corte di appello nella rescissione del giudicato (abrogazione dell'art. 625 ter e introduzione dell'art. 629 bis):

la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, che provvede ai sensi dell'articolo 127 e se accoglie la richiesta revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado;

si applicano altresì la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione ex art. 635 e sull'impugnabilità della sentenza emessa in sede di revisione ex art. 640

 

14) Partecipazione a distanza al processo (art. 146 bis att., riformulazione co. 1 e 1 bis, introduzione co. 1 ter e 1 quater, riformulazione co. 2, introduzione co. 4 bis)

partecipano a distanza alle udienze dibattimentali dei processi la persona imputata e che deve essere esaminata quale testimone nelle udienze civili o penali che si trova in stato di detenzione e anche quando sia in libertà per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, co. 3-bis, c.p.p. (reati “associativi”, riduzione e mantenimento in schiavitù e servitù, tratta di persone, acquisto e alinazione di schiavi) e nell'art. 407, co. 2, lett. a), num. 4), c.p.p. (delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, associazioni sovversive e partecipazione a banda armata) e la persona imputata ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio;

ad esclusione di casi di sottoposizione al regime del 41 bis, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze di suddette persone;

anche fuori dai casi indicati, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario;

il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza e quando si procede con il collegamento audiovisivo, il giudice su istanza può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.

 

15) Informazione sull'azione penale relative ai reati ambientali corredata con l'imputazione (art. 129 att., interpolazione co. 3 ter):

quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, il pubblico ministero informa le autorità competenti dando notizia dell'imputazione.

 

16) formazione dei ruoli d'udienza e trattazione dei processi (art. 132 bis att., introduzione lett. f bis):

viene assicurata la priorità assoluta anche ai processi relativi ai delitti di concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, compresi i casi in cui si persegue il corruttore e al delitto di cui all'art. 322-bis c.p..

 

5. Diritto intertemporale

 

Estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p..

Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge di riforma e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

L'imputato, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' chiedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato e nella stessa udienza qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, puo' chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

 

Disciplina riformata della prescrizione

Le disposizioni di riforma della disciplina della prescrizione si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma.

 

Termine trimestrale (o di quindici mesi) per le determinazioni del pubblico ministero ex art. 407, co. 3 bis, c.p.p.

Le disposizioni sul termine trimestrale o di quindici mesi per la determinazione del pubblico ministero circa l'esercizio dell'azuione penale si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della legge di riforma.

 

Ricorribilità per cassazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ex art. art. 448, co. 2 bis, c.p.p.

Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di riforma.

 

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