Riforma Processo Penale - Linee Guida della Corte di Cassazione

Sulla riforma del Processo Penale la Corte di Cassazione pubblica delle Linee Guida. Legge 23 giugno 2017, n. 103

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Riforma Processo Penale - Linee Guida della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un interessante vademecum di primo indirizzo a seguito dell'entrata in vigore della riforma della giustizia penale. Pubblichiamo il testo integrale di queste linee-guida.

 

 

OGGETTO: Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario". Linee-guida.

Il 3 agosto 2017 entra in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103, che, tra l'altro, incide in maniera significativa sul giudizio penale di legittimità.
Nella riunione svoltasi il 25 luglio 2017 con i Presidenti di sezione, anche non titolari, insieme con gli Avvocati Generali, il vicedirettore del Massimario, il direttore del C.E.D. e il Dirigente amministrativo, sono state esaminate, sulla base di un'approfondita relazione svolta dall'Ufficio del Massimario, le principali questioni di diritto intertemporale che la prossima entrata in vigore della riforma pone all'attenzione dei Collegi.

Dalla discussione è emersa come prioritaria l'esigenza di adottare, fatta salva l'autonomia interpretativa e decisoria dei singoli Collegi, soluzioni applicative tendenzialmente uniformi.

Le linee guida allegate, largamente condivise, costituiscono il risultato di una comune e autorevole riflessione che ha coinvolto le Sezioni penali e la Procura Generale della Corte.

Di talché, sembra opportuno che il Collegio, qualora intenda discostarsene, rimetta, anche ex officio, la relativa questione alle Sezioni unite.
Segnalo altresì la necessità e l'urgenza di trasmettere le linee guida ai magistrati impegnati in periodo feriale nell'esame preliminare dei ricorsi, chiamati perciò a valutare l'ammissibilità dei ricorsi facendo immediata applicazione della nuova normativa.

Sollecito, pertanto, i Presidenti dei Collegi a segnalare all'Ufficio del Massimario i provvedimenti con cui vengono decise le questioni più rilevanti circa l'applicazione della legge n.103/2017, al fine di evidenziare i principi di diritto e rilevare eventuali contrasti giurisprudenziali.

Intendo ribadire, infine, l'apprezzamento e la gratitudine ai Presidenti e ai Consiglieri che, con il loro costante impegno, hanno consentito nel settore penale, anche nel primo semestre del 2017 (in cui il numero dei ricorsi pure è sensibilmente aumentato: 30.393, a fronte dei 27.624 del primo semestre del 2016), il raggiungimento di risultati ampiamente positivi in termini di efficacia e qualità della giurisdizione penale di legittimità.

Legge 23 giugno 2017, n. 103. Linee-guida

1. Archiviazione e sentenza di non luogo a procedere (artt. 410-bis, 411 e 428 cod. proc. pen.).
Le nuove disposizioni si applicano in relazione ai provvedimenti di archiviazione e alle sentenze di non luogo a procedere emessi dopo l'entrata in vigore della legge.

2. Ricorso personale dell'imputato (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.).
La disposizione è applicabile ai ricorsi proposti personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge, anche se riferiti a provvedimenti emessi in data anteriore.

3. Ricorso del pubblico ministero su "doppia conforme" assolutoria (art. 608, comma Ibis, cod. proc. pen.).
La nuova disposizione, che limita il potere del pubblico ministero di ricorrere per cassazione, si applica ai ricorsi proposti avverso sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della legge.

4. Dichiarazione d'inammissibilità del ricorso "senza formalità di procedura" (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.).
La procedura semplificata d'inammissibilità del ricorso è immediatamente applicabile anche ai ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore della legge, sempre che non sia stato ancora dato l'avviso di fissazione dell'udienza, mentre non è applicabile ai ricorsi per i quali sia stata già fissata l'udienza con avviso emesso nel vigore della precedente disciplina.
Il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità de plano è adottato, non dalla Settima Sezione, ma da appositi collegi delle sezioni ordinarie, con le forme e le modalità organizzative da stabilire con specifiche disposizioni tabellari.

5. Sanzioni pecuniarie in caso di dichiarazione di inammissibilità (art. 616, comma I, cod. proc. pen.).
L'aumento dell'importo della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, con riguardo alla causa di inammissibilità del ricorso, si applica solo ai ricorsi proposti e dichiarati inammissibili dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, sulla base di criteri tendenzialmente uniformi con riguardo alle diverse cause di inammissibilità.

6. Avviso per la trattazione del ricorso per il quale è stata rilevata una causa di inammissibilità (art. 610, comma 1, quarto periodo, cod. proc. pen.).
La nuova disposizione, circa la enunciazione della causa di inammissibilità rilevata "con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso", non si applica ai provvedimenti di "assegnazione all'apposita sezione" già emessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di riforma.
Il Magistrato coordinatore dell'esame preliminare dei ricorsi, previa consultazione con i responsabili sezionali e col direttore del C.E.D., provvederà alla predisposizione di un modello-base di scheda per l'indicazione delle cause di inammissibilità, comune a tutte le sezioni ma adattabile alle
specifiche materie trattate, e all'elaborazione di strumenti informatici per la redazione del relativo avviso.

7. Annullamento senza rinvio (art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen.).
La disposizione è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti.

8. Rettificazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
La disposizione è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti.

8-bis. Limiti alla ricorribilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.)
Una specifica disposizione transitoria (art.l, comma 51, 1. n.103/2017) esclude l'applicazione delle nuove disposizioni nei procedimenti in cui la richiesta di applicazione della pena sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

9. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.).
La disposizione è applicabile anche ai provvedimenti emessi dalla Corte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ma rispetto ai quali il termine di 90 giorni dalla deliberazione non sia ancora scaduto.

10. Rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.)
La modifica della competenza a decidere sulla rescissione del giudicato non opera per i ricorsi pendenti in Cassazione, anche se non sia stata ancora fissata la relativa udienza.

11. Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 1 62-ter cod. pen.)
L'art.l, comma 3, della legge n. 103 del 2017 esclude che l'imputato possa chiedere, nel giudizio di legittimità, un termine per le condotte riparatorie.

12. Il rito per la trattazione dei ricorsi in materia di misure cautelari reali (art. 325, comma 3, cod. proc. pen.).
I decreti di fissazione dell'udienza relativi a ricorsi pendenti e non ancora fissati sono emessi, dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, secondo il rito camerale "partecipato" ex art.127 cod. proc. pen.
Per i ricorsi già fissati prima dell'entrata in vigore della legge di riforma, per un'udienza da celebrare successivamente, la nuova disposizione non è applicabile e si applica il rito previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.

 

Fonte: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/LINEE_GUIDA_Legge_103_2017.pdf

 

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