Risarcimento da infortunio stradale. Nuova modalità di calcolo della mora. Litisconsorzio
Danno da sinistro stradale nel processo civile dopo la condanna penale. Litisconsorzio. Nuova modalità di calcolo della mora a carico dell’assicurazione per pagamento parziale. Cassazione Sentenza n. 9950/2017

La Corte di Cassazione civile, con Sentenza n. 9950 del 20 Aprile 2017 in materia di azione civile di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale che fa seguito al procedimento penale di condanna del colpevole dell’incidente (dove si era costituita la parte civile), stende un interessante provvedimento che affronta alcune tematiche di questo tipo di procedimenti, inalenando ben tre principi di diritto, di cui due sono richiami di precedenti giurisprudenziali e uno esprime un principo assolutamente nuovo, di revisione di precedente orientamento.
Riepilogando.
Litisconsorzio Assicurazione - Proprietario del veicolo, nel caso in cui il danneggiato abbia esercitato l'azione civile nel processo penale instaurato nei confronti del conducente dell'autoveicolo e proponga poi domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice e non anche del proprietario del veicolo.
La Corte di Cassazione conferma il principio già affermato secondo il quale:
“quando il danneggiato da un sinistro stradale abbia esercitato l'azione civile nel processo penale instaurato nei confronti del conducente dell'autoveicolo, proponendo domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice e non anche del proprietario del veicolo, senza che il giudice abbia ordinato la chiamata in giudizio di quest'ultimo ex art. 23, legge n. 990 del 1969, il giudicato formatosi sull'an debeatur non è opponibile al proprietario del veicolo, il quale, conseguentemente, non è litisconsorte necessario nel successivo giudizio civile proposto dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, al fine di ottenere la quantificazione del danno”.
Tabelle milanesi. I giudici in entrambi i gradi del merito avevano quantificato il danno non patrimoniale secondo parametri diversi da quelli forniti dalla Tabelle del Tribunale di Milano.
Secondo la Corte di Cassazione:
“l'unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. "criterio a punto variabile", adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari (Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Pertanto il giudice che intenda - come pure gli è consentito adottare criteri alternativi, ha l'onere di spiegare per quali ragion l'applicazione del criterio c.d. "milanese", nel caso a lui sottoposto, non sortirebbe risultati equitativi.
Nel caso di specie, è incontroverso che il Tribunale non abbia applicato il criterio milanese, senza indicarne le ragioni”.
Conclude affermando il seguente principio di diritto:
"il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle c. d. tabelle diffuse dal Tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità tali - che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione che consiglino od impongano lo scostamento dai valori standard del risarcimento"
La sentenza in commento si sofferma in particolare sulle modalità di calcolo degli interessi di mora nel caso in cui l’Assicurazione provveda a versare un primo acconto a distanza di anni dal verificarsi dell’evento dannoso e poi versi a distanza di ulteriore tempo la rimanente parte del dovuto risarcimento, a seguito di condanna giudiziale.
La Corte d’Appello nel calcolare la mora aveva tolto l’acconto. Secondo parte ricorrente in questo modo si era ignorato contabilmente che per i primi nove anni successivi al sinistro era stato l'intero capitale a produrre "interessi" compensativi; per tale primo periodo di tempo, pertanto, si sarebbero dovuti conteggiare gli interessi sull'intero credito risarcitorio, e non sulla somma residuata dopo la detrazione dell'acconto.
La Corte di Cassazione corregge il tiro e afferma: “Nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, non si applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.)”, e pertanto non si deve far riferimento agli interessi bensì, piuttosto, alla rivalutazione.
E continua: “nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
Ritiene, quindi, non più coerente il proprio precedente principio (Cass. Sentenza n. 6357 del 21/03/2011) secondo il quale “qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio (...) devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (...) che l'acconto versato; detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c. d. interessi compensativi)”.
Afferma la S.C. che tale principio va rivisto, ed esprime il seguente princìpio di diritto:
"la liquidazione del danno da ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito; (c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 9950 del 20/04/2017:
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