Risarcimento diretto e litisconsorzio del danneggiante nell'art. 149 Codice delle Assicurazioni

Nell'azione diretta contro la propria assicurazione ex art. 149 Cod. Assicurazioni Private deve essere chiamato in causa anche il danneggiante. Novità. Cassazione civile Ordinanza n. 21896/2017

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Risarcimento diretto e litisconsorzio del danneggiante nell'art. 149 Codice delle Assicurazioni

Non si era ancora formato alcun orientamento di giurisprudenza in ordine ai rapporti fra le disposizioni dell'art. 144 e l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private. L'Ordinanza n. 21896 del 20 settembre 2017 della Corte di Cassazione civile, pertanto, costituisce una importante pietra miliare.

Ricordiamo che l'art. 144 regolamenta l'azione del danneggiato conferendogli il potere di agire in giudizio direttamente contro l'assicurazione del danneggiante. Al terzo comma dell'articolo, la norma specifica che, in ogni caso, in quella causa dovrà essere chiamata anche la persona del danneggiante ("Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno").

Codice delle Assicurazioni Private
Art. 144.  Azione diretta del danneggiato
1.  Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2.  Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3.  Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4.  L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

L'articolo 149 del Cod. Ass. private, invece, regolamenta la cosiddetta procedura di risarcimento diretto, vale a dire la delega a trattare il risarcimento da parte dell'assicurazione del danneggiante a favore dell'assicurazione del danneggiato, il quale ultimo, in questo modo, potrà essere agevolato dal poter conferire e trattare direttamente con la propria, più conosciuta, assicurazione. Il comma sesto di questo articolo regolamenta il caso in cui la trattativa non vada in porto e il danneggiato si veda costretto ad agire in giudizio. Lo farà nei confronti della propria assicurazione, ancora nella veste di mandataria, nei limiti previsti dal comma 2. Va ricordato che, ai sensi del comma 6,  l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa.

Art. 149.  Procedura di risarcimento diretto.
1.  In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2.  La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3.  L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4.  Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5.  L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6.  In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Si è posto innanzi alla Corte di Cassazione il quesito se nella procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 cit. il soggetto unico legittimato sia la compagnia di assicurazione o se l'azione giudiziaria debba essere estesa anche al responsabile civile del danno; se sussista il litisconsorzio necessario del danneggiante anche in questo caso. La norma non si esprime sul punto.

Secondo la S.C. "il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo".

Afferma, ancora, la Corte che "l'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell'art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l'art. 149, comma 6, cit. conferisce all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza".

A conclusione la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

"In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017

 

FATTI DI CAUSA

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